Justizze.

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Justizze. Art. 928 CC

Tribunale federale

Proprietari ostacolano diritto di passo veicolare con blocchi di cemento: azione di manutenzione accolta in procedura sommaria poiché la turbativa è atto di violenza illecita non autorizzato (art. 928 cpv. 1 CC)

Data
11.09.2017
Numero d'incarto
5D_92/2017
Corte
II. Zivilrechtliche Abteilung
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 90 LTF Art. 100 LTF Art. 106 LTF Art. 113 LTF Art. 114 LTF Art. 115 LTF Art. 116 LTF Art. 117 LTF Art. 118 LTF Art. 9 Cost Art. 29 Cost Art. 927 CC Art. 928 CC Art. 257 CPC

Riassunto

A.________ e B.________, proprietari di una particella gravata da un diritto di passo veicolare a favore di C.________, hanno posto blocchi di cemento e barriere da cantiere per impedirne l’esercizio. C.________ ha proposto un’azione di manutenzione in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti. Il Pretore aggiunto ha ordinato la rimozione dei manufatti entro 10 giorni; la I Camera civile del Tribunale d’appello del Cantone Ticino ha respinto l’appello di A.________ e B.________. Questi ultimi hanno impugnato dinanzi al Tribunale federale con un ricorso sussidiario in materia costituzionale, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell’azione di manutenzione.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura della sua ammissibilità. Ha constatato che il valore di lite è inferiore a fr. 30'000.-- e che i ricorrenti non hanno affermato che la questione sollevata sia di importanza fondamentale, rendendo ammissibile esclusivamente il ricorso sussidiario in materia costituzionale. Tale ricorso può censurare unicamente la violazione di diritti costituzionali, purché la censura sia chiaramente motivata. I ricorrenti hanno lamentato un’applicazione arbitraria degli artt. 928 CC e 257 CPC nonché una violazione del loro diritto di essere sentiti (art. 29 Cost.). Il Tribunale federale ha ritenuto infondate tali censure: il Tribunale d’appello ha correttamente accertato che l’esistenza del diritto di passo veicolare e il suo impedimento da parte dei ricorrenti non erano contestati, che la turbativa non era autorizzata né dal possessore né dalla legge e che pertanto sussisteva un atto di violenza illecita ai sensi dell’art. 928 cpv. 1 CC; la licenza edilizia del 12 dicembre 2012 non conferiva alcun diritto di ostruire la servitù; il fatto che in sede amministrativa non fosse stata rilevata la necessità di una domanda di costruzione a posteriori non implicava un’autorizzazione pubblica alla chiusura del passo; l’argomento dell’accesso alternativo non escludeva la natura illecita della turbativa; i fatti erano incontestati e la situazione giuridica chiara, soddisfacendo così i presupposti dell’art. 257 cpv. 1 CPC per la procedura sommaria; la censura di arbitrio era meramente appellatoria e insufficientemente motivata; la motivazione del Tribunale d’appello era sufficiente ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost., poiché forniva agli interessati tutti gli elementi necessari per comprendere la portata della decisione e impugnarla con cognizione di causa. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono state poste a carico dei ricorrenti. La decisione conferma che l’azione di manutenzione è strumento idoneo per far cessare immediatamente un’interferenza materiale al possesso, anche quando questa sia fondata su pretese di diritto, purché non autorizzata dalla legge o dal possessore.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

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