Assegno transizione negato a muratore macedone espulso: misura profilattica esclusa da convenzione, necessaria residenza in Svizzera (art. 86 OPI)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 126 V 198 · BGE 126 V 198 · ATF 126 V 198
- Data
- 13.03.2000
- Numero d'incarto
- BGE 126 V 198
- Corte
- CH_BGE_007
- Esito
- Accolto
Norme determinanti
Art. 81 OPI Art. 86 OPI Art. 89 OPI Art. 84 LAINF Art. 81 VUV Art. 87 VUV Art. 89 VUV
Riassunto
Un cittadino macedone titolare di permesso B, muratore affetto da eczema da cemento e dichiarato inidoneo al lavoro con sostanze nocive, ha lasciato definitivamente la Svizzera dopo il mancato rinnovo del permesso di soggiorno. L'assicuratore INSAI ha rifiutato l'erogazione dell'assegno di transizione previsto dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni professionali, sostenendo che tale prestazione richiede la residenza in Svizzera e non è coperta dall'accordo di sicurezza sociale con la Jugoslavia. Il Tribunale cantonale aveva accolto il ricorso rinviando la causa per accertare la reciprocità delle prestazioni secondo il diritto convenzionale.
Il Tribunale federale accoglie il ricorso dell'INSAI e annulla la sentenza cantonale, confermando il diniego dell'assegno di transizione. La Corte stabilisce innanzitutto che l'articolo 13 della Convenzione di sicurezza sociale tra Svizzera e Jugoslavia regola esclusivamente l'attribuzione di responsabilità per prestazioni assicurative vere e proprie in caso di malattia professionale, ma non si estende alle misure di profilassi e prevenzione disciplinate dall'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e malattie professionali. L'assegno di transizione costituisce infatti una misura preventiva specifica che richiede controlli amministrativi periodici incompatibili con l'erogazione all'estero.
Sul piano del diritto interno, il diritto all'assegno di transizione ai sensi dell'articolo 86 capoverso 1 lettera a OPI presuppone cumulativamente la residenza effettiva in Svizzera, l'intenzione di conservarla e di farne il centro delle relazioni personali. Tale requisito deriva dall'applicazione analogica dei principi vigenti nell'assicurazione disoccupazione ed è rafforzato dalla necessità di verificare il rispetto degli obblighi di non aggravamento della situazione sul mercato del lavoro previsti dagli articoli 81 e 89 capoverso 2 OPI. Poiché l'assicurato risiede in Macedonia a seguito dell'espulsione, manca la presenza qualificata indispensabile per controllare i suoi sforzi di reinserimento professionale, rendendo impossibile l'adempimento dei presupposti normativi.
La decisione è rilevante perché chiarisce la distinzione tra prestazioni assicurative classiche e misure profilattiche nell'ambito delle convenzioni internazionali di sicurezza sociale, e ribadisce il nesso inscindibile tra assegno di transizione preventivo e residenza territoriale svizzera.
Regesto
Art. 84 Abs. 2 UVG; Art. 81, Art. 86 Abs. 1, Art. 87, Art. 89 Abs. 2 VUV; Art. 13 des Abkommens vom 8. Juni 1962 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien über Sozialversicherung. - Die Übergangsentschädigung als Mittel zur Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten gemäss VUV gehört nicht zum Regelungsbereich des Sozialversicherungsabkommens zwischen der Schweiz und Jugoslawien. - Nach innerstaatlichem Recht setzt der Anspruch auf eine Übergangsentschädigung im Sinne von Art. 86 VUV den tatsächlichen Aufenthalt in der Schweiz mit der Absicht, diesen während einer gewissen Zeit aufrechtzuerhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt der Lebensbeziehungen zu haben, voraus. Regeste Art. 84 al. 2 LAA; art. 81, art. 86 al. 1, art. 87, art. 89 al. 2 OPA; art. 13 de la Convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République populaire fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales. - Au titre de mesures tendant à la prévention des accidents et des maladies professionnelles selon l'OPA, les indemnités pour changement d'occupation ne font pas partie des matières réglées par la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Yougoslavie. - Le droit à des indemnités pour changement d'occupation au sens de l'art. 86 OPA suppose, selon le droit national, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de la conserver pendant un certain temps et d'en faire le centre de ses relations personnelles. Regesto Art. 84 cpv. 2 LAINF; art. 81, art. 86 cpv. 1, art. 87, art. 89 cpv. 2 OPI; art. 13 della Convenzione 8 giugno 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali. - Gli assegni di transizione, quali provvedimenti intesi alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali di cui all'OPI, non rientrano nel novero dei temi disciplinati dalla Convenzione tra la Svizzera e la Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali. - Giusta il diritto interno il riconoscimento di assegni di transizione ai sensi dell'art. 86 OPI presuppone la residenza effettiva in Svizzera così come l'intenzione di conservarla per un determinato periodo e di farne il centro delle relazioni personali.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.