Proprietaria fondo serviente chiede contributo costi costruzione strada: norma su manutenzione non applicabile, ricorso respinto (art. 741 cpv. 2 CC)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 132 III 545 · BGE 132 III 545 · ATF 132 III 545
- Data
- 02.05.2006
- Numero d'incarto
- BGE 132 III 545
- Corte
- CH_BGE_005
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
Nel 1998 D., proprietario del mappale x, vende la particella y ad A., costituendo contestualmente un diritto di passo pedonale e veicolare a favore del fondo x. Nella primavera 1999 A. fa costruire una stradina asfaltata adattando un accesso preesistente per raggiungere la propria abitazione. Nel marzo 2002 A. cita in giudizio D. chiedendo il pagamento di CHF 30'143.- per i costi di costruzione della stradina. Il Pretore accoglie integralmente la domanda, ma il Tribunale d'appello del Cantone Ticino respinge l'impugnativa di D. e rigetta la petizione di A. La ricorrente propone ricorso per riforma al Tribunale federale lamentando la violazione dell'art. 8 CC e dell'art. 63 OG per mancata considerazione di un'inserzione di vendita, nonché l'errata applicazione dell'art. 741 CC riguardo alla ripartizione dei costi di costruzione delle opere necessarie all'esercizio della servitù.
Il Tribunale federale respinge il ricorso per riforma proposto da A. contro la sentenza del Tribunale d'appello ticinese che aveva rigettato la sua pretesa di ottenere dal proprietario del fondo dominante un contributo per i costi di costruzione della stradina.
La Corte ritiene che l'art. 741 cpv. 2 CC si riferisca esclusivamente alle spese di manutenzione e non includa le spese di costruzione delle opere necessarie all'esercizio della servitù. Nel caso concreto, la ricorrente non ha dimostrato che la stradina asfaltata costituisse un'opera necessaria all'esercizio del diritto di passo, limitandosi ad affermare che il fondo dominante traeva vantaggio economico dalla presenza dell'accesso ai fini della vendita come terreno edificabile. Tale circostanza non giustifica l'applicazione analogica della norma sui costi di manutenzione per imporre una partecipazione alle spese di costruzione.
Inoltre, l'inserzione di vendita prodotta dalla ricorrente, nella quale si indicava che il fondo dominante era munito di accesso, è considerata del tutto irrilevante ai fini della decisione giuridica sulla ripartizione dei costi. Di conseguenza, appaiono escluse sia la correzione di una svista manifesta ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 OG, sia la violazione dell'art. 8 CC per mancata valutazione della prova, poiché entrambe le norme presuppongono che il mezzo probatorio asseritamente ignorato sia rilevante per la decisione finale.
La decisione chiarisce che il proprietario del fondo serviente che costruisce opere utili anche al fondo dominante deve concordare preventivamente nell'atto costitutivo della servitù la ripartizione dei costi di costruzione, essendo l'art. 741 CC una norma dispositiva.
Regesto
Art. 741 Abs. 2 ZGB; Erstellungskosten für Vorrichtungen, die zur Ausübung einer Grunddienstbarkeit gehören. Art. 741 Abs. 2 ZGB bezieht sich auf den Unterhalt und erlaubt es dem Eigentümer des dienenden Grundstückes nicht, vom Eigentümer des herrschenden Grundstücks zu verlangen, dass er sich an den Kosten für die Erstellung der zur Ausübung der Gunddienstbarkeit gehörenden Vorrichtungen beteiligt (E. 3). Regeste Art. 741 al. 2 CC; coûts de construction des ouvrages nécessaires à l'exercice d'une servitude. L'art. 741 al. 2 CC se réfère à l'entretien et ne permet pas au propriétaire du fonds servant d'exiger du propriétaire du fonds dominant qu'il participe aux coûts de construction des ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude (consid. 3). Regesto Art. 741 cpv. 2 CC; costi di costruzione per le opere necessarie all'esercizio di una servitù. L'art. 741 cpv. 2 CC si riferisce alla manutenzione e non permette al proprietario del fondo serviente di esigere dal proprietario del fondo dominante una partecipazione ai costi sopportati per la costruzione di opere necessarie all'esercizio della servitù (consid. 3).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.
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