Rettifica quote millesimali PPP: onere prova criteri originali su attore, necessari creditori ipotecari (art. 712e cpv. 2 CC)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 127 III 142 · BGE 127 III 142 · ATF 127 III 142
- Data
- 27.10.2000
- Numero d'incarto
- BGE 127 III 142
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
I comproprietari di un immobile soggetto a proprietà per piani costituita prima della costruzione agiscono giudizialmente contro il proprietario originario per ottenere l'iscrizione definitiva della PPP mediante modifica delle quote di valore attribuite alle singole unità. I ricorrenti sostengono che le modifiche intervenute durante i lavori di costruzione abbiano reso inesatte le quote inizialmente iscritte a registro fondiario e chiedono la rettifica dei millesimi. Il convenuto contesta la validità del nuovo riparto proposto, affermando che esso non rispetta i criteri di calcolo originariamente adottati per determinare le quote. La procedura si svolge senza il coinvolgimento dei creditori ipotecari iscritti sull'immobile, nonostante la modifica delle quote possa incidere sui loro diritti reali limitati.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso e confermato la sentenza cantonale che aveva annullato la decisione pretorile di approvazione dei nuovi piani di riparto e delle quote di valore.
Gli attori non hanno fornito alcuna prova riguardo ai criteri di calcolo utilizzati al momento della costituzione della proprietà per piani, rendendo impossibile verificare se le modifiche costruttive giustifichino effettivamente la nuova ripartizione proposta secondo l'art. 712e cpv. 2 CC. Spetta infatti a chi chiede la rettifica delle quote dimostrare che le unità si sono modificate durante i lavori e che tali cambiamenti comportano la nuova distribuzione sulla base dei parametri originari. L'onere probatorio non è stato invertito nonostante fosse il convenuto ad aver fissato inizialmente le quote; gli attori avrebbero potuto richiedere l'interrogatorio formale del convenuto o una perizia tecnica per assolvere tale obbligo ex art. 8 CC.
Inoltre, la procedura di modifica delle quote deve necessariamente coinvolgere i titolari di diritti reali limitati, inclusi i creditori ipotecari, poiché la variazione dei millesimi può pregiudicare la garanzia del loro credito. La mancata citazione in giudizio di questi soggetti rende la domanda degli attori irricevibile anche sotto questo profilo.
La decisione chiarisce che l'art. 712e cpv. 2 CC si applica anche alla modifica delle quote in sede di iscrizione definitiva di una PPP costituita prima dell'edificazione, ma impone rigorosi requisiti probatori e procedurali a tutela della certezza giuridica e dei terzi creditori.
Regesto
Art. 8 und 712e Abs. 2 ZGB; Änderung der Wertquote eines Stockwerkeigentumsanteils; Beweislast. Art. 712e Abs. 2 ZGB kommt auch zur Anwendung bei definitiver Eintragung eines vor Erstellung des Gebäudes begründeten Stockwerkeigentums, falls die Wertquoten einer Änderung bedürfen (E. 2). Denjenigen, die auf gerichtlichem Weg die Berichtigung der Tausendstelquoten verlangen, obliegt der Beweis, dass die Stockwerkeigentumseinheiten sich im Laufe der Arbeiten geändert haben und dass solche Änderungen im Vergleich mit den ursprünglichen Berechnungsgrundlagen die vorgeschlagene Neuaufteilung mit sich bringen (E. 3). In das Verfahren zur Änderung der Tausendstel müssen auch die Inhaber beschränkter dinglicher Rechte - wie die Hypothekargläubiger - mit einbezogen werden (E. 5). Regeste Art. 8 et 712e al. 2 CC; modification des parts d'une propriété par étages; fardeau de la preuve. L'art. 712e al. 2 CC s'applique aussi à la modification des parts après l'exécution des travaux dans le cadre d'une procédure engagée en vue de l'inscription définitive d'une propriété par étages inscrite avant la construction du bâtiment (consid. 2). C'est à celui qui agit en rectification des millièmes qu'incombe la preuve que les unités d'étage ont été modifiées au cours des travaux et que les modifications apportées impliquent, sur la base des critères de calcul originaires, la nouvelle répartition demandée (consid. 3). Les titulaires de droits réels restreints, tels que les créanciers hypothécaires, doivent être associés à la procédure de modification des millièmes (consid. 5). Regesto Art. 8 e 712e cpv. 2 CC; modifica delle quote di valore di una PPP; onere della prova. L'art. 712e cpv. 2 CC si applica pure alla modifica delle quote a conclusione dei lavori in sede di cancellazione della menzione di costituzione della PPP prima della costruzione (consid. 2). A coloro che chiedono in via giudiziale la rettifica delle quote millesimali incombe la prova che le unità di PPP si sono modificate nel corso dei lavori e che tali modifiche, sulla base dei criteri di calcolo originari, comportano la nuova ripartizione proposta (consid. 3). La procedura di modifica dei millesimi deve pure coinvolgere i titolari di diritti reali limitati, quali i creditori ipotecari (consid. 5).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.
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