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Justizze. Art. 3 LAVS

Tribunale federale

Vedova senza attività lucrativa esonerata contributi AVS anno vedovanza: direttiva UFAS illegittima, esonero vale solo per mesi matrimonio (Art. 3 cpv. 3 LAVS)

BGE / ATF / DTF
DTF 127 V 289 · BGE 127 V 289 · ATF 127 V 289
Data
24.09.2001
Numero d'incarto
BGE 127 V 289
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 3 LAVS

Riassunto

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ricorre contro la decisione del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che ha accolto parzialmente il ricorso di una vedova senza attività lucrativa in merito all'esonero dai contributi AVS per l'anno 1997. La Cassa cantonale di compensazione aveva inizialmente determinato i contributi personali basandosi sulla sostanza netta e riservando una rettifica, mentre l'assicurata sosteneva di essere esonerata dal pagamento per tutto il 1997 poiché il marito defunto aveva versato più del doppio del contributo minimo prima del decesso avvenuto l'8 marzo. In via subordinata chiedeva l'esonero fino al 31 marzo 1997. Il Tribunale cantonale aveva respinto la domanda principale ma accolto quella subordinata, fissando l'inizio del periodo contributivo al 1° aprile 1997.

Il Tribunale federale conferma la sentenza impugnata e rigetta il ricorso dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, stabilendo che l'esonero dall'obbligo contributivo per la persona senza attività lucrativa si applica esclusivamente ai mesi in cui è durata l'unione coniugale.

La Corte ritiene che la cifra marginale 2043 delle direttive UFAS, valida dal 1° gennaio 1997, secondo cui nell'anno civile del matrimonio o dello scioglimento dello stesso non si procede ad alcun esonero, non sia conforme all'ordinamento legale. Sebbene l'Ufficio ricorrente sostenesse che l'obbligo di assistenza civile esiste solo durante il matrimonio e che le norme sul riparto dei redditi si applicano solo ad anni civili completi, il Tribunale federale osserva che l'art. 28 cpv. 4 OAVS tiene già conto di questa circostanza calcolando i contributi sulla base della sola metà della sostanza e dei redditi per tutta la durata del matrimonio. Di conseguenza, anche la regola di esonero prevista dall'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS deve valere per l'intera durata della convivenza matrimoniale, inclusi i mesi dell'anno in cui è avvenuto il cambiamento di stato civile. Una soluzione diversa condurrebbe a risultati urtanti e potenzialmente a una doppia imposizione qualora il matrimonio o lo scioglimento avvenissero agli estremi dell'anno civile.

Nel caso concreto, essendo il marito deceduto l'8 marzo 1997 e avendo egli versato contributi pari ad almeno il doppio del minimo fino a tale data, l'assicurata ha diritto all'esonero totale per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1997. L'obbligo contributivo personale decorre pertanto correttamente dal 1° aprile 1997, come stabilito dal giudice cantonale. Le argomentazioni dell'UFAS fondate sull'art. 29quinquies cpv. 3 LAVS e sull'art. 50b cpv. 3 OAVS sono state ritenute irrilevanti alla luce della giurisprudenza consolidata.

Regesto

Art. 3 Abs. 3 AHVG: Befreiung von der Beitragspflicht. - Rz 2043 der vom Bundesamt für Sozialversicherung herausgegebenen Wegleitung über die Beiträge der Selbstständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen in der AHV, IV und EO (WSN), gültig ab 1. Januar 1997, wonach im Kalenderjahr der Heirat oder der Auflösung der Ehe (durch Scheidung, Verwitwung) die Beitragsbefreiung gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG nicht greift, ist mit der gesetzlichen Ordnung nicht vereinbar. - Die Regelung der Beitragsbefreiung in Art. 3 Abs. 3 AHVG, wonach nichterwerbstätige Versicherte keine Beiträge zu leisten haben, wenn ihr erwerbstätiger Ehegatte Beiträge von mindestens der doppelten Höhe des Mindestbeitrages bezahlt hat (lit. a), gilt jedoch nicht für das ganze Kalenderjahr, in welchem die Eheschliessung oder die Scheidung erfolgt oder der Tod des Ehegatten eingetreten ist, sondern nur für diejenigen Monate, während welchen die eheliche Gemeinschaft bestanden hat. Regeste Art. 3 al. 3 LAVS: Libération de l'obligation de payer des cotisations. - Le chiffre 2043, en vigueur depuis le 1er janvier 1997, des directives de l'Office fédéral des assurances sociales sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG, à teneur duquel il n'y a pas de libération de l'obligation de cotiser au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS pour l'année du mariage ou de la dissolution du mariage (divorce, veuvage), n'est pas compatible avec l'ordre légal. - Le cas d'exonération prévu à l'art. 3 al. 3 LAVS en faveur du conjoint sans activité lucrative, si l'autre conjoint exerce une activité lucrative et qu'il ait versé des cotisations correspondant au double de la cotisation minimale (let. a), ne porte toutefois pas sur toute l'année civile au cours de laquelle a eu lieu le mariage, mais sur les seuls mois d'union conjugale. Regesto Art. 3 cpv. 3 LAVS: Esonero dall'obbligo contributivo. - La cifra marginale 2043 delle direttive edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sulla contribuzione degli indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS, AI e IPG, valide dal 1o gennaio 1997, giusta la quale nell'anno civile del matrimonio o dello scioglimento dello stesso (per divorzio, vedovanza) non si può procedere ad un esonero dall'obbligo contributivo ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAVS, non è conforme all'ordinamento legale. - La regola di esonero di cui all'art. 3 cpv. 3 LAVS, conformemente al quale i coniugi senza attività lucrativa non devono versare alcun contributo qualora il coniuge con attività lucrativa versi contributi pari al doppio del contributo minimo (lett. a), non vale, tuttavia, per l'intero anno civile nel corso del quale ha avuto luogo il matrimonio, il divorzio o la morte del coniuge, bensì per i soli mesi in cui è durato il rapporto matrimoniale.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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