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Justizze. Art. 49 LPP

Tribunale federale

Rendita invalidità sovraobbligatoria: deve equivalere alla rendita vecchiaia post-pensionamento (Art. 26 cpv. 3, Art. 49 cpv. 1 LPP)

BGE / ATF / DTF
DTF 127 V 259 · BGE 127 V 259 · ATF 127 V 259
Data
24.07.2001
Numero d'incarto
BGE 127 V 259
Corte
CH_BGE_007
Esito
Parzialmente accolto

Norme determinanti

Art. 13 LPP Art. 26 LPP Art. 49 LPP

Riassunto

La ricorrente, segretaria nata nel 1935 e affiliata alla Fondazione Previdenza X, ha percepito una rendita d'invalidità intera dal 1° febbraio 1990 a seguito di incapacità lavorativa. Al raggiungimento dell'età pensionistica il 30 giugno 1997, la Fondazione ha convertito la prestazione in una rendita di vecchiaia di importo nettamente inferiore rispetto alla precedente rendita d'invalidità. La ricorrente ha contestato tale riduzione dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e successivamente al Tribunale federale, sostenendo che la rendita d'invalidità dovesse mantenere il proprio importo anche dopo il pensionamento. La Fondazione ha opposto l'autonomia regolamentare degli istituti di previdenza sovraobbligatoria, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha proposto l'accoglimento del ricorso.

Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso della ricorrente, stabilendo che l'importo della rendita di vecchiaia spettante a partire dal 1° luglio 1997 deve corrispondere almeno al valore equivalente della rendita d'invalidità precedentemente erogata.

La Corte rileva che, sebbene gli istituti di previdenza godano di autonomia ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 LPP, tale autonomia incontra limiti derivanti dai principi generali della previdenza professionale. Nel caso concreto, la sostituzione di una rendita d'invalidità di circa 9'000 franchi annui con una rendita di vecchiaia di soli 2'188.60 franchi comporta una diminuzione considerevole delle entrate che contrasta con l'obiettivo di mantenere il livello di vita abituale al pensionamento. Tale riduzione appare inoltre ingiustificata poiché l'assicurata, divenuta invalida, non ha avuto la possibilità di incrementare il proprio avere di vecchiaia attraverso l'attività lucrativa come gli altri assicurati.

Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale conferma che la giurisprudenza relativa all'art. 26 cpv. 3 LPP (nel tenore vigente fino al 30 giugno 1997), secondo cui la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio o deve essere convertita in una rendita di vecchiaia di importo almeno equivalente, si applica anche alla previdenza sovraobbligatoria. Di conseguenza, la Fondazione non poteva legittimamente ridurre l'importo della prestazione al momento del passaggio alla rendita di vecchiaia.

Regesto

Art. 26 Abs. 3 (in der bis 30.Juni 1997 gültig gewesenen Fassung), Art. 49 Abs. 1 BVG: Invalidenrente im überobligatorischen Bereich nach Erreichen des Pensionierungsalters. Die für die obligatorische Vorsorge zu Art. 26 Abs. 3 BVG (in der bis 30. Juni 1997 gültig gewesenen Fassung) entwickelte Rechtsprechung (BGE 118 V 100), wonach die Invalidenrente lebenslänglich ausgerichtet wird beziehungsweise die Altersrente mindestens gleich hoch wie die bis zur Pensionierung gewährte Invalidenrente sein muss, gilt auch in der überobligatorischen Vorsorge. Regeste Art. 26 al. 3 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 1997), art. 49 al. 1 LPP: Rente d'invalidité dans le régime sur-obligatoire à partir de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse. Dans le domaine de la prévoyance sur-obligatoire, on applique également la jurisprudence rendue en matière de prévoyance obligatoire en relation avec l'art. 26 al. 3 LPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 1997 (ATF 118 V 100), selon laquelle la rente d'invalidité a un caractère viager, ce qui implique que la rente de vieillesse doit être au moins équivalente au montant de la rente d'invalidité servie jusqu'à l'âge donnant droit à la rente de vieillesse. Regesto Art. 26 cpv. 3 (nel tenore vigente sino al 30 giugno 1997), art. 49 cpv. 1 LPP: Rendita d'invalidità in regime sovraobbligatorio a far tempo dall'età del pensionamento. La giurisprudenza sviluppata nell'ambito della previdenza obbligatoria e riferita all'art. 26 cpv. 3 LPP nel suo tenore vigente sino al 30 giugno 1997 (DTF 118 V 100), secondo la quale la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio, rispettivamente quella di vecchiaia dev'essere perlomeno equivalente al valore della rendita d'invalidità erogata sino al pensionamento, è richiamabile anche in materia di previdenza sovraobbligatoria. Urteilskopf 127 V 259 40.

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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