Justizze.

La banca dati giuridica svizzera con IA.

Justizze. Art. 23 LPP

Tribunale federale

Lavoratore con affiliazione alla cassa pensione fino al 2006 chiede rendita di invalidità LPP dal 2007: mancanza di nesso temporale e materiale con l’invalidità riconosciuta nel 2016 e decisione AI non impugnata vincolante (art. 23 cpv. 1 lett. a LPP)

Data
12.05.2021
Numero d'incarto
9C 673/2020
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 82 LTF Art. 86 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 29 Cost Art. 23 LPP Art. 24 LPP Art. 26 LPP

Riassunto

A.________, ex-dipendente di B.________ SA fino al 30 novembre 2006 e affiliato alla Cassa Pensione Mikron, ha chiesto una rendita di invalidità LPP a decorrere dal 1° maggio 2007. L’Ufficio AI del Cantone Ticino aveva negato nel 2013 ogni diritto a prestazioni (grado di invalidità 4%), decisione non impugnata; nel 2017 ha invece riconosciuto una rendita intera di invalidità a decorrere dal 1° luglio 2016. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto la domanda di A.________ contro la cassa pensione, ritenendo interrotti i nessi temporale e materiale tra l’incapacità lavorativa psichica del 2003 e quella riconosciuta nel 2016, e considerando vincolante la decisione AI del 2013. A.________ ha ricorso al Tribunale federale, contestando la valutazione dei fatti, la mancata audizione di testimoni e la non ammissione di una nuova perizia medica.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso in materia di diritto pubblico. Ha confermato che la decisione dell’Ufficio AI del 17 settembre 2013, non impugnata, è vincolante per la Cassa Pensione Mikron ai sensi degli artt. 23, 24 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LPP, poiché l’istituto di previdenza era stato coinvolto nella procedura AI e la decisione non appare manifestamente insostenibile. Ha ritenuto non manifestamente inesatto l’accertamento del Tribunale cantonale secondo cui la connessione temporale tra l’incapacità lavorativa psichica riscontrata nel gennaio 2003 (durante l’affiliazione) e quella riconosciuta nel 2016 è stata interrotta, in quanto il ricorrente aveva dichiarato nella domanda AI del 28 dicembre 2006 di poter riprendere il lavoro al 100%, non risultava alcuna incapacità lavorativa psichica documentata tra il 2007 e il 2013, e i referti medici del 2006–2007 attestavano un’abilità lavorativa al 100% in professioni leggere. Ha altresì escluso un nesso materiale tra la patologia somatica pregressa e l’invalidità psichiatrica riconosciuta. Ha infine ritenuto legittima la rinuncia del Tribunale cantonale ad assumere ulteriori prove, poiché l’apprezzamento dei fatti già acquisiti era coscienzioso e non manifestamente inesatto, e nessun nuovo atto probatorio avrebbe potuto modificarlo, nel rispetto del diritto di essere sentito di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost. Le spese giudiziarie di fr. 500 sono state poste a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 66 cpv. 1 LTF. La decisione conferma la rigorosa applicazione dei criteri di nesso temporale e materiale per l’accesso alla rendita di invalidità LPP e ribadisce il carattere vincolante delle decisioni AI non impugnate per gli istituti di previdenza professionale.

Regesto

Previdenza professionale (rendita di invalidità) | Previdenza professionnale

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.