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Justizze. Art. 87 OAI

Tribunale amministrativo federale

Seconda domanda rendita invalidità: nuovi referti medici e diagnosi psichiatrica giustificano riesame, rinvio all'autorità (art. 87 cpv. 2 OAI)

Data
02.07.2026
Numero d'incarto
C-7492/2024
Corte
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Esito
Rinvio

Norme determinanti

Art. 87 OAI

Riassunto

La ricorrente, cittadina italiana residente in Italia e assicurata AVS/AI svizzera, ha presentato una seconda domanda di rendita d'invalidità il 18 aprile 2024 dopo che la prima domanda era stata respinta con decisione definitiva del 24 settembre 2021 per grado d'invalidità insufficiente. L'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha rifiutato di entrare nel merito della nuova istanza ritenendo che la documentazione medica prodotta non rendesse plausibile una modifica rilevante dello stato di salute rispetto al quadro clinico accertato nel 2021. La ricorrente ha interposto ricorso chiedendo l'annullamento della decisione di non entrata nel merito e il rinvio della causa per un esame sostanziale del diritto alla rendita.

Il Tribunale amministrativo federale accoglie il ricorso nella parte ammissibile, annulla la decisione dell'UAIE del 29 ottobre 2024 e rinvia gli atti all'autorità inferiore affinché proceda all'esame nel merito della seconda domanda di rendita presentata il 18 aprile 2024.

La corte rileva che la ricorrente ha reso verosimile una modifica rilevante del grado d'invalidità ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 e 3 OAI. Rispetto alla situazione sanitaria esistente al momento della decisione passata in giudicato del 24 settembre 2021, sono emerse nuove circostanze fattuali decisive: sono state diagnosticate nuove affezioni ortopediche, tra cui cervicalgia con alterazioni degenerative e gonalgia, ed è stato documentato da uno specialista reumatologo un peggioramento clinico dell'artrite reumatoide erosiva siero positiva negli ultimi tre anni, confermato dal rapporto specialistico del 6 settembre 2024. Inoltre, per la prima volta nella nuova domanda è stata prodotta una relazione psichiatrica del 4 novembre 2022 che diagnostica una sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva secondo criteri ICD-10 riconosciuti internazionalmente, costituendo un fatto nuovo rilevante. Anche le perizie mediche E 213 mostrano un aumento dell'invalidità per l'attività lavorativa abituale dal 67% nel 2021 al 70% nel 2024, corroborando il peggioramento anziché un miglioramento come erroneamente sostenuto dal medico SMR.

Poiché gli atti non sono completi per una decisione diretta sul merito, in particolare mancando una procedura d'accertamento strutturata per il danno psichico e risultando necessaria una perizia interdisciplinare in Svizzera nei settori reumatologia, ortopedia e psichiatria, la causa viene rinviata all'UAIE per il completamento dell'istruttoria e l'emissione di una nuova decisione di merito. Non vengono prelevate spese processuali e l'anticipo di CHF 800 versato dalla ricorrente viene restituito; l'UAIE è condannato a rifondere CHF 1'000 a titolo di spese ripetibili.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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