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Justizze. Art. 23 LADI

Tribunale federale

Disoccupato pretende guadagno assicurato di CHF 4'000 senza prova bancaria: ricorso respinto per mancanza di pagamento effettivo (Art. 23 cpv. 1 LADI)

Data
02.04.2019
Numero d'incarto
8C 505/2018
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 23 LADI Art. 42 LTF Art. 99 LTF

Riassunto

Un disoccupato nato nel 1979 contesta la fissazione del guadagno assicurato da parte della Cassa Disoccupazione OCST e del Tribunale delle assicurazioni ticinese, chiedendo un importo mensile lordo di CHF 4'000 invece dei CHF 1'255 riconosciuti. Il ricorrente sostiene che il salario fosse pagato in contanti e fa riferimento al reddito AVS, alle dichiarazioni fiscali e alla composizione familiare con quattro figli. La cassa di disoccupazione e l'autorità cantonale hanno invece privilegiato gli estratti bancari del datore di lavoro, escludendo la veridicità dei pagamenti in contanti e la capacità economica dell'azienda di sostenere tale stipendio.

Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile, confermando il guadagno assicurato di CHF 1'255 lordi stabilito dall'autorità cantonale. I giudici ritengono che il ricorrente non abbia dimostrato la manifesta erroneità dell'accertamento dei fatti inferiori, fondato sugli estratti bancari del datore di lavoro B.________ Sagl, i quali non mostrano prelevamenti corrispondenti allo stipendio richiesto.

Ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 LADI, il guadagno assicurato corrisponde al salario effettivamente versato; le attestazioni del datore di lavoro, le decisioni di tassazione e le iscrizioni al conto individuale AVS costituiscono solo indizi insufficienti a provare il concreto flusso monetario quando mancano giustificativi bancari o postali. Il Tribunale rileva inoltre che la lettera di disdetta del 29 settembre 2017 evidenziava già da mesi costi superiori agli incassi, rendendo economicamente inverosimile il pagamento di CHF 4'000 mensili.

Sul piano procedurale, la censura relativa al rifiuto del gratuito patrocinio in sede cantonale è dichiarata inammissibile ex art. 42 cpv. 2 LTF per totale assenza di motivazione contro i considerandi della Corte cantonale. I nuovi documenti prodotti dinanzi al Tribunale federale, tra cui un estratto del registro di commercio del 1° dicembre 2017, sono esclusi ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF poiché non erano stati allegati in precedenza senza valida giustificazione. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta ex art. 64 cpv. 1 LTF data la chiara destinazione all'insuccesso del ricorso, e le spese giudiziarie di CHF 500 sono poste a carico del ricorrente ex art. 66 cpv. 1 LTF.

Regesto

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Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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