Debitore contesta l'esecuzione di imposte federali e cantonali sulla base di attestati di carenza di beni: prescrizione ventennale applicabile come lex specialis, opposizione rigettata (art. 149a cpv. 1 LEF)
- Data
- 01.05.2017
- Numero d'incarto
- 5A 859/2016
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 52 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 121 LIFD Art. 135 CO Art. 2 LEF Art. 80 LEF Art. 81 LEF Art. 149a LEF Art. 265 LEF
Riassunto
A.________ ha interposto opposizione contro diversi precetti esecutivi emessi dalla Confederazione Svizzera e dal Cantone Ticino per il recupero di imposte federali e cantonali degli anni 1987–1990, basati su attestati di carenza di beni rilasciati tra il 1990 e il 1992. Il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato definitivamente le opposizioni; la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello ha confermato tale decisione. A.________ ha impugnato la sentenza con un ricorso in materia civile al Tribunale federale, sostenendo che i crediti fiscali sarebbero prescritti ai sensi degli artt. 121 cpv. 3 LIFD e 194 cpv. 3 LT, ossia dopo dieci anni dalla fine degli anni impositivi. Ha inoltre chiesto l'assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio. La controversia verteva sull'applicabilità del termine di prescrizione ventennale previsto dall'art. 149a cpv. 1 LEF ai crediti fiscali accertati mediante attestati di carenza di beni.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso in materia civile. Ha ritenuto che i crediti fiscali oggetto delle esecuzioni, pur fondati su tassazioni giudicate decennali, fossero soggetti alla prescrizione ventennale di cui all'art. 149a cpv. 1 LEF, poiché accertati mediante attestati di carenza di beni. Tale norma costituisce una lex specialis rispetto alle disposizioni fiscali generali sugli stessi termini di prescrizione. Gli attestati di carenza di beni erano stati rilasciati tra il 1990 e il 1992, quindi prima dell'entrata in vigore della modifica legislativa del 16 dicembre 1994, entrata in vigore il 1° gennaio 1997; pertanto, ai sensi dell'art. 2 cpv. 5 delle disposizioni finali della modifica della LEF, il termine di prescrizione ventennale decorreva da quest’ultima data. I precetti esecutivi emessi nel febbraio 2016 hanno interrotto la prescrizione e fatto decorrere un nuovo termine ventennale, rendendo infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente. Il Tribunale federale ha altresì rifiutato di esaminare la censura di disparità di trattamento tra debitore in pignoramento e fallito, poiché essa implicava una contestazione generica della costituzionalità dell'art. 149a cpv. 1 LEF, che il Tribunale federale è tenuto ad applicare in ogni caso ai sensi dell'art. 190 Cost. La domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta perché il ricorso era fin dall’inizio privo di possibilità di successo ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 LTF. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono state poste a carico del ricorrente in virtù dell'art. 66 cpv. 1 LTF. Questa decisione chiarisce l’applicabilità prioritaria della prescrizione ventennale ex art. 149a cpv. 1 LEF ai crediti fiscali accertati mediante attestati di carenza di beni, anche quando la legislazione fiscale prevede un termine più breve.
Regesto
rigetto definitivo dell'opposizione | Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.