Creditrice impugna decisione che respinge azione di accertamento del ritorno a miglior fortuna: termine di appello soggetto alle ferie giudiziarie del CPC, non alle ferie esecutive (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 143 III 149 · BGE 143 III 149 · ATF 143 III 149
- Data
- 20.01.2017
- Numero d'incarto
- 5A_834/2015
- Corte
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Esito
- Accolto
Norme determinanti
Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 107 LTF Art. 56 LEF Art. 63 LEF Art. 174 LEF Art. 185 LEF Art. 265a LEF Art. 145 CPC Art. 251 CPC Art. 311 CPC
Riassunto
Una società creditrice ha proposto un'azione di accertamento del ritorno a miglior fortuna contro un debitore, azione che è stata respinta dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno Campagna con decisione del 26 novembre 2014. La creditrice ha presentato appello contro tale decisione il 12 gennaio 2015. La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile l'appello ritenendolo tardivo, poiché avrebbe dovuto essere presentato entro il termine prorogato dalle ferie esecutive natalizie secondo gli art. 56 n. 2 e 63 LEF. La creditrice ha quindi ricorso al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio della causa per il giudizio di merito.
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e annullato la sentenza cantonale, ritenendo che il termine di appello di trenta giorni contro la decisione che respinge l'azione di accertamento del ritorno a miglior fortuna fosse regolarmente osservato. Il termine era iniziato a decorrere il 28 novembre 2014, era stato sospeso dal 18 dicembre 2014 al 2 gennaio 2015 incluso in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC e quindi scadeva lunedì 12 gennaio 2015, data in cui l'appello è stato presentato.
Il Tribunale federale ha stabilito che, una volta promossa un'azione in materia di esecuzione e fallimenti in procedura ordinaria o semplificata, ai termini di impugnazione si applicano esclusivamente le ferie giudiziarie del CPC, e non quelle esecutive. Ciò deriva dalla riserva prevista dall'art. 145 cpv. 4 CPC, che tuttavia non estende l'applicabilità delle ferie esecutive agli atti di impugnazione, ma solo ai termini introduttivi d'azione previsti dalla LEF che prendono avvio da un atto esecutivo. L'applicazione delle ferie esecutive ai termini di impugnazione avrebbe creato una complessa e ingiustificata distinzione tra controversie di puro diritto esecutivo e altre, contraddicendo il principio di chiarezza e prevedibilità del sistema processuale.
Di conseguenza, la Corte cantonale ha violato il diritto federale applicando erroneamente gli art. 56 n. 2 e 63 LEF invece che l'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC. Il Tribunale federale ha quindi annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per nuovo esame dell'appello e nuova decisione ai sensi dell'art. 107 cpv. 2 LTF.
Le spese giudiziarie di fr. 3'500.-- sono state poste a carico dell'opponente e questi dovrà versare alla ricorrente la somma di fr. 4'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale, conformemente agli art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF.
La decisione è notevole perché chiarisce definitivamente che i termini di impugnazione nelle procedure ordinarie o semplificate in materia di esecuzione e fallimento sono soggetti esclusivamente alle ferie giudiziarie del CPC, stabilendo un principio di certezza giuridica e uniformità applicativa che supera le divergenze dottrinali precedenti.
Regesto
Art. 1 lit. c und 145 Abs. 1 und 4 ZPO; Art. 56 Ziff. 2, 63 und 265a Abs. 4 SchKG; Regelung der Gerichtsferien für die Frist zur Berufung gegen einen Entscheid, der die Klage über die Feststellung des neuen Vermögens abweist. Tragweite des Vorbehaltes gemäss Art. 145 Abs. 4 ZPO. Für die im ordentlichen oder vereinfachten Verfahren eingeleitete Klage in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen sind auf die Fristen - insbesondere zur Anfechtung - nicht die Betreibungsferien, sondern die Gerichtsferien gemäss ZPO anwendbar (E. 2). Regeste Art. 1 let. c et 145 al. 1 et 4 CPC; art. 56 ch. 2, 63 et 265a al. 4 LP; régime des féries applicable pour appeler d'une décision de rejet de l'action en constatation du retour à meilleure fortune. Portée de la réserve contenue à l'art. 145 al. 4 CPC. Pour l'action en matière de poursuite pour dettes et faillite introduite en procédure ordinaire ou simplifiée, les féries judiciaires du CPC, et non les féries de poursuite, s'appliquent aux délais - en particulier de recours - (consid. 2). Regesto Art. 1 lett. c e 145 cpv. 1 e 4 CPC; art. 56 n. 2, 63 e 265a cpv. 4 LEF; regime di ferie applicabile al termine di appello contro una decisione che respinge l'azione di accertamento del ritorno a miglior fortuna. Portata della riserva contenuta nell'art. 145 cpv. 4 CPC. Una volta promossa un'azione in materia di esecuzione e fallimenti in procedura ordinaria o semplificata, ai termini - segnatamente di impugnazione - non sono applicabili le ferie esecutive, ma quelle giudiziarie del CPC (consid. 2).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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