Comminatoria di fallimento annullata per effetto sospensivo ex tunc su rigetto provvisorio opposizione: creditrice deve ripresentare domanda di continuazione (Art. 83 cpv. 2 e 3 LEF)
- Data
- 01.05.2023
- Numero d'incarto
- 5A 579/2022
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
Una società creditrice ha promosso esecuzione per incassare oltre 107'000 franchi contro una società debitrice. L'Ufficio di esecuzione di Lugano ha notificato la comminatoria di fallimento dopo aver constatato il decorso infruttuoso del termine per l'azione di disconoscimento del debito. Successivamente, l'autorità giudiziaria superiore ha conferito effetto sospensivo ex tunc al reclamo presentato dalla debitrice contro il rigetto provvisorio dell'opposizione. La Camera di esecuzione e fallimenti ha annullato la comminatoria di fallimento emessa nel frattempo. La creditrice ha proposto ricorso in materia civile chiedendo l'annullamento della sentenza e la riforma nel senso del rigetto del ricorso della debitrice, sostenendo che la comminatoria validamente emessa dovesse essere solo sospesa e non annullata.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della creditrice, confermando l'annullamento della comminatoria di fallimento. I giudici hanno stabilito che la concessione dell'effetto sospensivo ex tunc al reclamo contro il rigetto provvisorio dell'opposizione ha impedito retroattivamente il decorso del termine per l'azione di disconoscimento del debito ai sensi dell'articolo 83 capoverso 2 LP. Di conseguenza, la decisione che ha respinto il reclamo ha fatto riemergere un rigetto provvisorio dell'opposizione, la cui esecutività dipende ancora dall'esito di un'eventuale azione di disconoscimento del debito secondo l'articolo 83 capoverso 3 LP. A differenza dei casi di rigetto definitivo, qui manca una decisione immediatamente esecutiva che tolga l'opposizione; pertanto la comminatoria di fallimento non può essere semplicemente sospesa ma deve essere annullata.
La creditrice è tenuta a presentare una nuova domanda di continuazione dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 88 LP, tenendo conto che la debitrice ha nel frattempo presentato l'azione di disconoscimento del debito. Il Tribunale ha ritenuto che, sebbene la procedura condotta dalla creditrice fosse formalmente corretta, le spese di una nuova domanda siano contenute e il termine per presentarla sia rimasto sospeso durante tutto il periodo di pendenza del reclamo. Non sussistono quindi circostanze tali da configurare un'ingiustizia manifesta o un abuso di diritto che giustifichino la conservazione degli effetti della comminatoria annullata.
Le spese giudiziarie di 2'500 franchi sono state poste a carico della ricorrente soccombente, la quale è stata inoltre condannata a versare all'opponente la somma di 3'000 franchi a titolo di ripetibili per la procedura federale.
Regesto
comminatoria di fallimento | Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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