Justizze.

La banca dati giuridica svizzera con IA.

Justizze. Art. 42 LTF

Tribunale federale

Proprietaria deve chiudere portefinestre e rimuovere agrifoglio: censure inammissibili per mancata motivazione su arbitrarietà e abuso di diritto (art. 42 cpv. 2 LTF)

Data
02.07.2021
Numero d'incarto
5A_52/2020
Corte
II. Zivilrechtliche Abteilung
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 42 LTF

Riassunto

Una proprietaria di un fondo residenziale impugna la sentenza cantonale che ha accolto la domanda riconvenzionale della vicina, ordinandole di murare due portefinestre, demolire un balcone ed estirpare un agrifoglio piantato nel 1988, nonché di iscrivere una servitù di veduta a prospetto sul proprio fondo a favore del fabbricato agricolo contiguo in disuso. La ricorrente contesta gli accertamenti fattuali, la misurazione delle distanze per le finestre, l'applicabilità delle norme cantonali sulle distanze nonostante la licenza edilizia ottenuta nel 1988, l'asserito abuso di diritto della controparte e la ripartizione delle spese processuali, chiedendo la riforma della sentenza o il rinvio della causa.

Il Tribunale federale dichiara inammissibile il ricorso sussidiario in materia costituzionale e respinge il ricorso in materia civile nella misura della sua ammissibilità, confermando l'ordine di chiusura delle portefinestre, demolizione del balcone ed estirpazione dell'agrifoglio.

La corte rileva che la ricorrente non adempie agli oneri di allegazione e motivazione previsti dall'art. 42 cpv. 2 LTF, limitandosi a esporre la propria opinione senza confrontarsi puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata né dimostrare l'arbitrarietà degli accertamenti fattuali. I documenti prodotti in questa sede, già ritenuti irricevibili in grado d'appello, non vengono considerati poiché manca la giustificazione della violazione procedurale precedente. Le critiche sulla misurazione delle distanze per le finestre e sulle condizioni per la servitù di apertura costituiscono mere censure appellatorie, prive di fondamento dottrinale o giurisprudenziale alternativo.

Quanto alla pretesa prevalenza della licenza edilizia del 1988, la corte conferma che le norme cantonali sulle distanze per finestre (art. 125 segg. LAC) rimangono applicabili come diritto privato cantonale, dato che il piano regolatore allora vigente non disciplinava tale materia e l'autorità amministrativa non aveva verificato il rispetto delle distanze. L'eccezione di abuso di diritto viene respinta perché la ricorrente non considera la possibilità di ottenere a sua volta una servitù di sporgenza e apertura per conservare le proprie aperture, né dimostra una manifesta sproporzione degli interessi. Infine, l'ordine di estirpare l'agrifoglio si basa su accertamenti peritali vincolanti circa il disturbo medio-importante arrecato al fabbricato agricolo, mentre le critiche sulla ripartizione delle spese sono genericamente formulate e insufficientemente motivate.

Le spese giudiziarie federali di fr. 2'500.-- e l'indennità di ripetibili di pari importo sono poste a carico della ricorrente soccombente.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

Sentenze correlate