Ricorso fallimentare privo di motivazione specifica: inammissibile per mancata contestazione puntuale (art. 42 cpv. 2 LTF)
- Data
- 18.05.2022
- Numero d'incarto
- 5A_335/2022
- Corte
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Esito
- Inammissibile
Norme determinanti
Riassunto
La società A.________ SA ha proposto ricorso al Tribunale federale contro una sentenza cantonale che aveva dichiarato validi il precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento notificati alla stessa. La ricorrente ha allegato nuova documentazione attestante la detenzione del proprio amministratore e l'assenza di firme postali per sostenere la nullità degli atti notificatori, chiedendo l'annullamento della decisione precedente.
Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente insufficientemente motivato ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. La ricorrente non si è confrontata puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata del 27 aprile 2022, limitandosi ad argomentazioni generiche e apodittiche contrarie all'obbligo di motivazione ex art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 LTF. Inoltre, la produzione di nuovi documenti relativi alla detenzione dell'amministratore e alle verifiche postali non era accompagnata dalla necessaria dimostrazione dei presupposti per ammettere fatti nuovi ex art. 99 cpv. 1 LTF, né della rilevanza decisiva ex art. 97 cpv. 1 LTF. Le spese giudiziarie di CHF 500 sono state poste a carico della ricorrente soccombente ex art. 66 cpv. 1 LTF.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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