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Justizze. Art. 42 LTF

Tribunale federale

Ricorso contro ordine test DNA con motivazione identica al precedente: inammissibile per abuso processuale e censura appellatoria (art. 42 cpv. 2 e 7 LTF)

Data
26.09.2016
Numero d'incarto
5A_215/2016
Corte
II. Zivilrechtliche Abteilung
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 42 LTF Art. 106 LTF

Riassunto

Il ricorrente A.________ impugna la decisione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino che ha confermato l'ordine di sottoporsi a un test del DNA per accertare la paternità di C.________, nonché le sanzioni disciplinari previste in caso di rifiuto. Nel procedimento civile pendente, il Pretore aveva inizialmente minacciato sanzioni penali ex art. 292 CP e successivamente sostituito l'esecuzione coattiva con una multa giornaliera. Il ricorrente contesta la legittimità dell'ordine e delle misure coercitive, sostenendo che il prelievo biologico comporterebbe un danno irreparabile alla sua salute psichica e lamentando carenze motivazionali della sentenza cantonale. Egli ripropone integralmente le argomentazioni già presentate in un precedente ricorso federale sullo stesso provvedimento, aggiungendo solo aggiornamenti procedurali e riferimenti a un certificato medico contestato dai giudici inferiori.

Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile, dichiarando inammissibili gran parte delle censure per violazione degli obblighi di allegazione e motivazione. La corte rileva che il nuovo atto ricorsuale riproduce parola per parola le diciassette pagine del ricorso precedente già esaminato e rigettato dal Tribunale federale, limitandosi ad aggiungere minimi ritocchi linguistici privi di rilevanza contenutistica. Tale condotta integra un abuso processuale ai sensi dell'art. 42 cpv. 7 LTF, poiché manca il necessario riferimento specifico all'oggetto del litigio e al giudizio impugnato, rendendo il gravame inammissibile ex art. 42 cpv. 2 LTF.

Sulle poche censure nuove, la corte conferma che il documento medico prodotto dal ricorrente non costituisce un certificato idoneo a dimostrare rischi gravi per la salute, essendo basato su una conoscenza nulla della situazione clinica e redatto in risposta a sollecitazione difensiva. I giudici cantonali hanno valutato senza arbitrio che lo scritto si fonda su informazioni lacunose dovute al silenzio del ricorrente durante le visite mediche. Le doglianze relative al presunto danno psichico da prelievo di mucosa sono considerate meramente appellatorie, in quanto il ricorrente non fornisce alcuna spiegazione concreta sul perché tale procedura minima possa aggravare i suoi disturbi, limitandosi a contrapporre la propria opinione soggettiva all'accertamento dei fatti inferiore.

La corte applica l'art. 106 cpv. 2 LTF per escludere l'esame di censure costituzionali non debitamente motivate e sanziona il comportamento abusivo del legale fissando le spese giudiziarie a carico del ricorrente. Non vengono accordate ripetibili agli opponenti, che non sono stati interpellati nel merito. La decisione evidenzia come la riproposizione acritica di motivi già vagliati dal Tribunale federale configuri un abuso sanzionabile anche con multe disciplinari ex art. 33 cpv. 2 LTF.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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