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Justizze. Art. 368 CO

Tribunale federale

Difetto impianto riscaldamento: notifica tardiva dopo collaudo, perenzione diritti ex art. 368 CO (Art. 368 CO)

Data
29.04.2019
Numero d'incarto
4A 609/2018
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 368 CO Art. 2 CC

Riassunto

Il committente A.________ ha fatto costruire una casa a Brione sopra Minusio affidando alla ditta B.________SA l'installazione degli impianti sanitari e di riscaldamento, integrata successivamente con un sistema specifico. Dopo la presa di possesso, il committente ha riscontrato problemi di miscelazione acqua calda/fredda e insufficiente produzione di acqua calda per vasca e piscina. Nel 2012 l'assicuratore della ditta ha liquidato un risarcimento per il difetto di miscelazione. Successivamente, nel novembre 2013, il committente ha agito in giudizio chiedendo un ulteriore risarcimento per il sottodimensionamento dell'impianto, sostenendo che il contratto fosse di mandato e che la notifica del difetto fosse tempestiva. La controparte ha eccepito la tardività della segnalazione e la qualificazione errata del rapporto contrattuale. Il Pretore aggiunto e il Tribunale d'appello ticinese hanno respinto le domande, qualificando il contratto come appalto e ritenendo perenti i diritti per mancata notifica entro il termine biennale. Il committente ha proposto ricorso al Tribunale federale lamentando errori nell'accertamento dei fatti, nella qualificazione giuridica e nell'applicazione delle norme sull'abuso di diritto.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui era ammissibile, confermando la sentenza cantonale. I giudici federali hanno stabilito che il contratto stipulato tra le parti aveva natura di appalto e non di mandato, poiché la ditta convenuta aveva fornito e installato l'impianto di riscaldamento, prestazioni tipiche dell'appalto; anche l'allestimento dei piani esecutivi da parte dell'artigiano installatore rientra nelle prestazioni accessorie all'appalto principale.

Sulla questione della tempestività della notifica dei difetti, il Tribunale ha confermato gli accertamenti vincolanti delle istanze inferiori secondo cui il collaudo dell'impianto di riscaldamento era avvenuto il 4 giugno 2009. Di conseguenza, il termine di garanzia biennale previsto dalle norme SIA applicabili era scaduto il 4 giugno 2011. La prima segnalazione specifica riguardante la produzione insufficiente di acqua calda, risalente al 21 marzo 2013, è stata pertanto considerata tardiva, comportando la perenzione dei diritti del committente ai sensi dell'art. 368 CO. Le critiche del ricorrente volte a contestare tali accertamenti fattuali sono state dichiarate inammissibili per mancanza di dimostrazione di arbitrio.

Infine, il Tribunale ha escluso che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte costituisse un abuso di diritto ex art. 2 cpv. 2 CC. I comportamenti addotti dal ricorrente a sostegno di tale tesi, ovvero un sopralluogo del luglio 2012 e una proposta di liquidazione assicurativa dell'agosto 2012, sono avvenuti entrambi dopo la scadenza del termine di garanzia del giugno 2011, escludendo qualsiasi nesso causale con il ritardo nella segnalazione. Inoltre, l'allegata inerzia della ditta contraddiceva quanto lo stesso ricorrente aveva sostenuto in primo grado per giustificare l'abuso di diritto. Le spese processuali federali sono state poste a carico del ricorrente soccombente.

Regesto

notifica di difetti | Diritto contrattuale

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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