Ricorso per restituzione del termine di appello: motivazione insufficiente, inammissibile (art. 42 cpv. 2 LTF)
- Data
- 04.10.2019
- Numero d'incarto
- 4A_421/2019
- Corte
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Esito
- Inammissibile
Norme determinanti
Riassunto
Una società anonima ha presentato ricorso al Tribunale federale contro il decreto cantonale che aveva dichiarato irricevibile la domanda di restituzione del termine per appellare lo scioglimento e la liquidazione fallimentare della società stessa. La ricorrente ha invocato la residenza estera dell'amministratore e difficoltà finanziarie legate a un'ipotesi di riciclaggio per giustificare il ritardo, chiedendo l'annullamento del decreto e l'accoglimento della rimessione in termini.
Il Tribunale federale ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile a causa della motivazione insufficiente. La ricorrente ha esposto una serie di circostanze fattuali, tra cui la residenza estera dell'amministratore e vicissitudini finanziarie dovute a un'ipotesi di riciclaggio, senza tuttavia confrontarsi con i considerandi del decreto impugnato secondo cui il termine per la restituzione decorreva dalla notifica della sentenza di primo grado al legale della società e non dalla conoscenza effettiva da parte di un organo sociale.
Poiché la ricorrente ha omesso di spiegare perché la decisione cantonale lederebbe il diritto ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LTF, limitandosi a narrare fatti nuovi non accertati dall'autorità inferiore, il ricorso non soddisfa i requisiti formali previsti dall'art. 42 cpv. 1 LTF. Di conseguenza, la Presidente della Corte ha pronunciato l'inammissibilità manifesta nella procedura semplificata ex art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, rinunciando eccezionalmente al prelievo delle spese giudiziarie.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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Sentenze correlate
- Revisione sentenza penale TF: domanda generica senza motivi specifici dichiarata inammissibile (art. 127 LTF)
- Ricorso esecutivo privo di motivazione: inammissibile per mancata contestazione della sentenza (Art. 42 e 106 LTF)
- Rifiuto nomina difensore d'ufficio per furto: assenza di difficoltà oggettive o soggettive, ricorso respinto (art. 132 CPP)
- Ricorso in materia di esecuzione infondato e non motivato: inammissibile per carenza di requisiti formali (art. 42 cpv. 2 LTF)
- Condanna per trascuranza obblighi mantenimento: diritto di essere sentito rispettato nonostante osservazioni tardive, ricorso respinto (art. 29 Cost.)
- Ricorso in materia assicurativa privo di confronto con la sentenza: inammissibile per carenza motivazionale (Art. 42 e 108 LTF)
- Ricorso sussidiario costituzionale inammissibile per mancata deduzione specifica dei diritti violati (art. 106 cpv. 2 LTF)
- Pignoramento salario: ricorso TF inammissibile per mancata motivazione e mancato confronto con autorità cantonale (art. 42 cpv. 2 LTF)