Justizze.

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Justizze. Art. 319 CPC

Tribunale federale

Liquidatore condannato a multe disciplinari per inadempimento dell'ordine di deposito giudiziale ex art. 744 cpv. 2 CO: la decisione di esecuzione è impugnabile autonomamente con reclamo, non è una misura cautelare (art. 319 lett. a CPC)

Data
13.07.2016
Numero d'incarto
4A_189/2016
Corte
I. Zivilrechtliche Abteilung
Esito
Parzialmente accolto

Norme determinanti

Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 98 LTF Art. 744 CO Art. 24 LEF Art. 38 LEF Art. 43 LEF Art. 292 CP Art. 250 CPC Art. 267 CPC Art. 269 CPC Art. 309 CPC Art. 319 CPC Art. 339 CPC

Riassunto

La A.________SA in liquidazione e il suo liquidatore B.________ hanno proposto ricorso al Tribunale federale contro la sentenza del Tribunale d'appello del Cantone Ticino che aveva dichiarato inammissibile il loro reclamo contro una decisione del Pretore di Lugano del 12 gennaio 2016, con la quale era stata inflitta una multa disciplinare per inadempimento dell'ordine di deposito giudiziale di fr. 200'000.--. I ricorrenti sostenevano che tale decisione fosse nulla perché fondata su un provvedimento supercautelare illegittimo, ossia un 'sequestro camuffato', e che comunque la decisione di infliggere la multa fosse impugnabile autonomamente con reclamo. Gli opponenti C.________ e D.________ chiedevano la reiezione del ricorso.

Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto che la decisione del Pretore del 12 gennaio 2016, con la quale è stata inflitta una multa disciplinare per inadempimento dell'ordine di deposito giudiziale, non costituisce una misura cautelare bensì una decisione di esecuzione indipendente, avente carattere definitivo e destinata a sussistere anche qualora la decisione supercautelare fosse successivamente modificata. Di conseguenza, essa non è legata al regime d'impugnativa della misura cautelare precedente, ma è impugnabile autonomamente con reclamo ai sensi dell'art. 319 lett. a CPC, e non con appello ai sensi dell'art. 309 lett. a CPC. Il Tribunale federale ha quindi annullato la sentenza del Tribunale d'appello e rinviato la causa per nuovo esame del reclamo. Invece, ha respinto la tesi dei ricorrenti secondo cui il decreto supercautelare del 23 dicembre 2015 sarebbe nullo perché avrebbe travalicato la competenza del Pretore: il deposito giudiziale ordinato ex art. 744 cpv. 2 CO non equivale alla prestazione di garanzie disciplinata dalla LEF, non rientra nel suo ambito di applicazione e non è pertanto un 'sequestro camuffato'; la misura è regolata dalla procedura sommaria (art. 250 lett. c n. 12 CPC) ed è pienamente legittima. Le spese giudiziarie e le ripetibili sono state imposte agli opponenti. La decisione è notevole perché chiarisce la natura autonoma delle decisioni di coercizione indiretta nell'esecuzione di provvedimenti cautelari e conferma che esse sono impugnabili con reclamo, non con appello, e che il deposito giudiziale ex art. 744 cpv. 2 CO è uno strumento distinto e indipendente rispetto all'esecuzione per prestazione di garanzie ai sensi della LEF.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.