Committente non paga la seconda rata di un contratto d'appalto: recesso illegittimo e risarcimento dell'interesse positivo riconosciuto (Art. 107 cpv. 2 CO)
- Data
- 01.10.2020
- Numero d'incarto
- 4A 143/2020
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
A.________, committente, e B.________ SA in liquidazione, garante, hanno stipulato con C.________ SA, appaltatrice, una convenzione per la ristrutturazione di una casa. Il committente ha versato solo la prima rata di fr. 53'000.--, omettendo la seconda di fr. 22'000.-- entro il 4 giugno 2014. L'appaltatrice ha sospeso i lavori il 11 giugno 2014, dopo aver eseguito il 90% delle prestazioni. Il committente ha fissato ultimi termini per la conclusione dei lavori e poi ha intentato azione riconvenzionale. La Corte d'appello del Cantone Ticino ha condannato il committente e la garante al pagamento di fr. 44'000.-- complessivi e ha ordinato l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, rigettando l'azione riconvenzionale. I ricorrenti hanno impugnato dinanzi al Tribunale federale chiedendo la riforma della sentenza e l'assistenza giudiziaria.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha confermato che il committente non aveva versato la seconda rata di fr. 22'000.-- entro il 4 giugno 2014, come previsto dalla convenzione, e che l'appaltatrice, avendo eseguito il 90% dei lavori all'11 giugno 2014, non era in ritardo; pertanto, il committente non era legittimato a recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 107 cpv. 2 CO e non aveva diritto al risarcimento danni né alla penale convenzionale. Inoltre, la Corte cantonale aveva correttamente applicato l'Art. 82 CO per riconoscere il diritto dell'appaltatrice a sospendere i lavori e l'Art. 372 CO era stata derogata dalla convenzione del 14 aprile 2014. I ricorrenti non hanno motivato adeguatamente le loro censure sui fatti, come richiesto dall'Art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, né hanno dimostrato fatti nuovi che potessero rettificare l'accertamento dei fatti della Corte d'appello, come prescritto dagli Art. 105 cpv. 2 LTF e 97 cpv. 1 LTF. L'importo di fr. 7'225.20 per le opere supplementari, oggetto dell'offerta del 17 aprile 2014, non era incluso nell'importo di fr. 75'242.90 concordato nella convenzione, poiché quest'ultima era stata stipulata tre giorni prima. Infine, la domanda di assistenza giudiziaria di A.________ è stata respinta perché non ha documentato la propria indigenza, come richiesto dall'Art. 64 cpv. 1 LTF. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, conformemente all'Art. 66 cpv. 1 e 5 LTF. La decisione conferma il rigoroso controllo del Tribunale federale sui fatti accertati dalle autorità inferiori e l'onere di motivazione stringente posto sul ricorrente per contestare tali accertamenti.
Regesto
contratto d'appalto, | Diritto contrattuale
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