Appaltatrici licenziate per mora ottengono indennità per lavori di scavo eseguiti e utilizzati, ma calcolo annullato per mancanza di accertamento sul valore effettivo della prestazione parziale (art. 366 cpv. 1 CO)
- Data
- 10.12.2019
- Numero d'incarto
- 4A 133/2019
- Esito
- Rinvio
Norme determinanti
Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 107 LTF Art. 102 CO Art. 107 CO Art. 108 CO Art. 366 CO Art. 372 CO Art. 377 CO
Riassunto
Due società di costruzione (A.________SA e B.________s.r.l.) avevano stipulato con C.________ un contratto di appalto generale per la costruzione di uno stabile residenziale. Dopo aver constatato gravi inadempienze da parte delle appaltatrici — mancata consegna dei capitolati, assenza del programma dei lavori e dei rapporti sullo stato di avanzamento — C.________ aveva disdetto il contratto il 26 agosto 2011. Le appaltatrici avevano poi richiesto il pagamento di fr. 501'875.-- come mercede per i lavori già eseguiti, in particolare per le opere di scavo, oltre a risarcimento danni. Il Pretore aggiunto aveva respinto entrambe le azioni; la II Camera civile del Tribunale d’appello del Cantone Ticino aveva accolto parzialmente l’appello e condannato C.________ a pagare fr. 215'597.70 per i lavori di scavo. Entrambe le parti avevano ricorso al Tribunale federale: le appaltatrici contestavano il calcolo e la data di decorrenza degli interessi, mentre C.________ sosteneva che non spettasse loro alcuna retribuzione, poiché i lavori erano stati subappaltati e non adeguatamente documentati.
Il Tribunale federale ha annullato la sentenza cantonale e rinviato la causa per nuovo giudizio, poiché gli accertamenti fatti dall’autorità inferiore sono incompleti e non consentono di applicare correttamente il metodo di calcolo previsto dal diritto federale per l’indennità dovuta all’appaltatore in caso di rescissione anticipata. La Corte ha confermato che la rescissione del contratto da parte di C.________ era giuridicamente valida in ragione della mora delle appaltatrici, accertata in tre punti specifici: mancata consegna dei capitolati per l’impiantistica, assenza del programma dei lavori e dei rapporti sullo stato di avanzamento. Ha altresì confermato che la scelta del committente di rinunciare alla prestazione e chiedere il risarcimento del danno positivo, espressa nella lettera di disdetta del 26 agosto 2011 e ribadita in sede di compensazione, rendeva applicabile l’art. 107 cpv. 2 CO e non escludeva il diritto delle appaltatrici alla retribuzione per le opere effettivamente eseguite e utilizzate. In particolare, i lavori di scavo erano stati regolarmente effettuati e il convenuto li aveva utilizzati, come dimostrato dal pagamento diretto di fr. 592'500.-- al subappaltatore D.________SA + E.________SA, che aveva ceduto a C.________ i propri crediti verso le appaltatrici. Il Tribunale federale ha ritenuto vincolanti i dati accertati: il prezzo concordato di fr. 1'100'000.-- per le opere di scavo, desunto dalla clausola 11.1 del contratto, e la percentuale di esecuzione del 93.5 %, ammessa espressamente dal ricorrente 2 dinanzi al Tribunale d’appello. Tuttavia, ha rilevato che la sentenza impugnata non contiene alcun accertamento sul valore effettivo della prestazione parziale eseguita, elemento indispensabile per applicare il metodo proporzionale corretto, che richiede il rapporto tra il valore effettivo della prestazione parziale e il valore effettivo della prestazione completa (stimato dal perito in fr. 800'000.--). Senza tale dato, il Tribunale federale non può riformare il calcolo, né verificare se la riduzione lineare del 93.5 % sia giuridicamente fondata. Pertanto, ai sensi dell’art. 107 cpv. 2 LTF, la causa è rinviata all’autorità cantonale affinché completi gli accertamenti e statuisca nuovamente, tenendo conto che spetta alle appaltatrici l’onere di allegare, sostanziare e provare i fatti rilevanti per la quantificazione della retribuzione. Per quanto riguarda gli interessi di mora, il Tribunale federale ha stabilito che decorrono dalla data dell’istanza di conciliazione (7 febbraio 2012), poiché non risulta alcuna interpellazione anteriore e l’obbligo di messa in mora richiede tale atto ai sensi dell’art. 102 cpv. 2 CO. Infine, le spese giudiziarie complessive di fr. 13'000.-- e l’indennità per ripetibili di fr. 14'800.-- sono poste a carico delle appaltatrici in solido, in quanto parti soccombenti nella procedura federale, nonostante il parziale successo nel ricorso 4A_133/2019. La decisione è notevole perché chiarisce che la mera percentuale di esecuzione fisica non equivale automaticamente alla percentuale di retribuzione quando la prestazione è remunerata a forfait, e che l’autorità giudiziaria deve accertare il valore effettivo della prestazione parziale per applicare correttamente l’art. 366 cpv. 1 CO e la giurisprudenza consolidata su tale materia.
Regesto
contratto di appalto; indennità per il lavoro svolto | Diritto contrattuale
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.