Coniugi chiedono deduzione forfetaria per altre spese professionali nonostante rimborso forfetario del datore: mancanza di accertamento sulle spese coperte obbliga il rinvio (Art. 26 LIFD)
- Data
- 24.08.2018
- Numero d'incarto
- 2C_75/2018
- Corte
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Esito
- Rinvio
Norme determinanti
Art. 82 LTF Art. 89 LTF Art. 95 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 107 LTF Art. 26 LIFD Art. 25 LT Art. 25 LT/TI
Riassunto
Due coniugi hanno impugnato dinanzi al Tribunale federale la decisione della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino che aveva respinto il loro reclamo contro le tassazioni 2011, 2012 e 2013. Il punto centrale della controversia era la deduzione forfetaria per "altre spese professionali" richiesta dai ricorrenti nelle dichiarazioni d'imposta, negata dall'amministrazione fiscale ticinese sulla base del fatto che il primo ricorrente percepiva un rimborso forfetario dal datore di lavoro. I ricorrenti sostenevano che tale rimborso non copriva le spese professionali deducibili ai sensi della legge federale sull'imposta federale diretta.
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Camera di diritto tributario per nuovo giudizio.
Il Tribunale ha rilevato che l'accertamento dei fatti operato dalla Corte cantonale è incompleto: la sentenza impugnata riporta soltanto l'importo del rimborso forfetario (fr. 6'000.-- per il 2011 e 2012, fr. 6'600.-- per il 2013), ma non specifica né il genere di spese che tale indennità doveva coprire né le ragioni per cui è stata corrisposta. Questa lacuna rende impossibile verificare se il rimborso fosse destinato anche a spese di rappresentanza o ad altre spese non deducibili, oppure se coprisse esclusivamente spese professionali già deducibili, nel qual caso la deduzione forfetaria sarebbe comunque ammissibile. Tale mancanza di accertamento è decisiva ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 LTF e comporta il rinvio ai sensi dell'art. 107 cpv. 2 LTF.
Il Tribunale ha inoltre chiarito che il principio secondo cui la deduzione forfetaria non è ammessa se il datore di lavoro copre le stesse spese (art. 1 cpv. 2 e art. 4 dell'ordinanza sulle spese professionali, richiamati rispettivamente da art. 34 lett. a LIFD e art. 26 LIFD) presuppone una verifica concreta della copertura effettiva del rimborso. La semplice esistenza di un rimborso forfetario non basta a escludere automaticamente la deduzione; occorre accertare se il rimborso sia inteso a coprire anche le spese professionali deducibili ex art. 26 LIFD. La citazione della giurisprudenza 2C_326/2008 da parte dell'amministrazione fiscale non è sufficiente, poiché in quel caso il rimborso era esplicitamente destinato a coprire sia spese di rappresentanza che altre spese professionali, mentre nella fattispecie attuale non vi è alcuna indicazione in tal senso.
Il ricorso è stato ritenuto ricevibile ai sensi degli artt. 82, 83, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2, 89 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF, nonché dell'art. 73 LAID. Le spese della procedura davanti al Tribunale federale, pari a fr. 1'200.--, sono state poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, soccombente, ai sensi degli artt. 65 e 66 cpv. 1 LTF. I ricorrenti, avendo agito personalmente, non hanno diritto a ripetibili ai sensi dell'art. 68 cpv. 1 LTF.
La decisione è notevole perché ribadisce che l'amministrazione fiscale deve fornire un accertamento concreto e motivato sul contenuto e sulla finalità di un rimborso forfetario prima di negare una deduzione forfetaria per spese professionali, e che la mera esistenza di un rimborso non costituisce di per sé un ostacolo insuperabile alla deduzione.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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Sentenze correlate
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- Coniugi chiedono deduzione forfetaria per altre spese professionali nonostante abbiano ricevuto indennità forfetaria dal datore di lavoro che copre anche tali spese (art. 26 LIFD)