Imputato condannato per traffico internazionale di 8 kg di cocaina tra Svizzera e Italia, ma prosciolto per un secondo capo di accusa per insufficienza di prove (art. 19 cpv. 1 e 2 LStup)
- Data
- 26.03.2018
- Numero d'incarto
- SK.2017.56
- Corte
- CH_BSTG_001
- Esito
- Parzialmente accolto
Norme determinanti
Art. 6 CEDU Art. 19 LStup Art. 2 CP Art. 40 CP Art. 47 CP Art. 48 CP Art. 49 CP Art. 50 CP Art. 63 CP Art. 69 CP Art. 70 CP Art. 77a CP Art. 86 CP Art. 97 CP Art. 260ter CP Art. 9 CPP Art. 24 CPP Art. 26 CPP Art. 82 CPP Art. 84 CPP Art. 135 CPP Art. 317 CPP Art. 318 CPP Art. 324 CPP Art. 325 CPP Art. 339 CPP Art. 358 CPP Art. 366 CPP Art. 374 CPP Art. 70 vCP Art. 97 vCP Art. 19 vLStup
Riassunto
Il Ministero pubblico della Confederazione ha accusato A. di aver partecipato a due traffici internazionali di cocaina tra il Sud America, la Svizzera e l'Italia, nel 2008. Per il primo traffico, tra il 6 e il 17 agosto, A. è accusato di aver trasportato 8 kg di cocaina con la propria auto da V. a X., consegnandola all'acquirente finale I. Per il secondo traffico, tra il 27 e il 30 novembre, è accusato di aver compiuto lo stesso atto. La difesa ha contestato la precisione dell'atto d'accusa e la possibilità di confrontarsi con il coimputato I., oltre a chiedere l'esame di ulteriori testimoni. La Corte ha esaminato la giurisdizione federale, il diritto applicabile, le questioni pregiudiziali e il merito delle accuse.
La Corte ha riconosciuto A. colpevole per il primo capo di accusa, relativo al traffico di 8 kg di cocaina tra il 6 e il 17 agosto 2008, e lo ha prosciolto per il secondo capo di accusa, relativo al traffico di novembre 2008. Per il primo traffico, la prova è fondata su dichiarazioni coerenti e lineari di H., che ha personalmente constatato il ruolo di A. nel trasporto della merce, e su riscontri oggettivi decisivi: i documenti di volo dei corrieri trovati nella spazzatura di A. il 17 agosto 2008, tracce di cocaina sulla sua persona e sul suo veicolo nello stesso giorno, la telefonata che ha effettuato a I. alle 15.12 del 17 agosto 2008, e gli indirizzi email di membri del gruppo criminale sudamericano rinvenuti nel suo computer. Per il secondo traffico, invece, le dichiarazioni di H. erano basate esclusivamente su quanto riferitogli dal nipote, senza alcun riscontro oggettivo, rendendo insufficiente la prova ai sensi del principio in dubio pro reo. La Corte ha applicato il diritto penale in vigore al momento dei fatti, poiché la nuova normativa non costituiva lex mitior per A., in particolare per quanto riguarda le aggravanti previste dall’art. 19 cpv. 2 LStup e il termine di prescrizione. Ha altresì riconosciuto una violazione del principio della celerità ex art. 6 CEDU, dovuta al lungo intervallo tra i primi sospetti (luglio 2011), l’estensione del procedimento a carico di A. (marzo 2014) e il rinvio a giudizio (ottobre 2017), e ha attenuato la pena anche per il decorso di quasi dieci anni dai fatti, ai sensi dell’art. 48 lett. e CP. La pena è stata determinata come pena complementare di 1 anno di detenzione, in forza del concorso retrospettivo disciplinato dagli art. 49 cpv. 1, 49 cpv. 2 e 70 cpv. 5 CP, poiché A. era già stato condannato nel 2010 per altri reati commessi prima del 2008. A. è stato condannato al pagamento di 2'000 franchi di spese procedurali e al rimborso di 6'000 franchi alla Confederazione per la difesa d’ufficio. Il Canton Ticino è stato designato Cantone di esecuzione. La decisione è notevole per la rigorosa applicazione del principio in dubio pro reo nella valutazione della prova de auditu e per la combinazione di attenuazioni della pena legate alla durata della procedura e al decorso del tempo dai fatti.
Regesto
Infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 e 2 LStup)
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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