Estradando con permesso C e famiglia in Svizzera: scarcerazione con cauzione e braccialetto elettronico ordinata, rinvio all'UFG (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP)
- Data
- 29.07.2026
- Numero d'incarto
- RH.2026.7
- Corte
- CH_BSTG_001
- Esito
- Rinvio
Norme determinanti
Riassunto
Un cittadino straniero residente in Svizzera dal 2016 con permesso C, coniugato e padre di cinque figli, viene arrestato su richiesta dell'Italia per l'esecuzione di una pena detentiva per bancarotta fraudolenta. Dopo che l'Ufficio federale di giustizia ha concesso l'estradizione, il detenuto richiede la scarcerazione proponendo misure sostitutive quali una cauzione di 300'000 franchi e l'uso del braccialetto elettronico. L'autorità respinge la domanda sostenendo che, nello stadio avanzato della procedura, il rischio di fuga si sia concretizzato e citando un procedimento penale pendente in Ticino. Il reclamante impugna la decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, contestando l'arbitrarietà del diniego rispetto a una precedente disponibilità dell'UFG e allegando i propri radicamenti territoriali.
La Corte dei reclami penali accoglie parzialmente il ricorso, annulla la decisione impugnata e rinvia gli atti all'Ufficio federale di giustizia affinché sottoponga al reclamante una nuova convenzione di liberazione su cauzione, mantenendo tuttavia la carcerazione nel frattempo. Il Tribunale rileva che, sebbene la carcerazione costituisca la regola nell'assistenza giudiziaria internazionale, le condizioni cumulative per la scarcerazione ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP possono essere soddisfatte qualora il pericolo di fuga possa essere scongiurato da misure alternative.
Nel caso concreto, il reclamante dimostra legami stretti con la Svizzera, risiedendovi stabilmente dal 16 luglio 2016 con permesso C, svolgendo attività professionale e avendo moglie e cinque figli, di cui uno minorenne ancora agli studi nel Paese. La Corte osserva che l'UFG aveva inizialmente preso in considerazione una liberazione su cauzione di 500'000 franchi, ma non motiva in modo sufficiente perché tale valutazione debba cambiare radicalmente solo per il fatto che è stata emessa la decisione di estradizione. Inoltre, poiché la richiesta italiana riguarda una sentenza passata in giudicato, non sussistono rischi di inquinamento delle prove rilevanti ai fini della detenzione estradizionale, e l'eventuale procedura penale cantonale pendente non giustifica automaticamente il mantenimento della custodia senza specifiche valutazioni autonome.
Alla luce di queste circostanze, la Corte applica l'art. 50 cpv. 3 AIMP disponendo che l'UFG elabori una nuova proposta di liberazione condizionata al versamento di una cauzione di 500'000 franchi, all'applicazione del braccialetto elettronico e ad altre misure restrittive già previste nella bozza del 9 aprile 2026. Non vengono invece accolte le ulteriori censure relative alle condizioni di detenzione e all'esercizio dei diritti di difesa, che restano inesaminate dato l'esito favorevole del ricorso principale. Le spese processuali sono compensate e al reclamante vengono accordate ripetibili di 2'000 franchi a carico dell'UFG.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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