Richiedente rifiuta ripetutamente perizie psichiatriche per l'assicurazione invalidità: negare l'aiuto in situazioni di bisogno (cibo, alloggio, vestiti, cure) è contrario all'art. 12 Cost.
- BGE / ATF / DTF
- DTF 150 I 6 · BGE 150 I 6 · ATF 150 I 6
- Data
- 07.06.2023
- Numero d'incarto
- BGE 150 I 6
- Esito
- Accolto
Norme determinanti
Riassunto
Un cittadino nato nel 1974, già beneficiario di prestazioni assistenziali per oltre quindici anni, ha chiesto il rinnovo delle prestazioni nel dicembre 2021. L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI) ha rifiutato le prestazioni assistenziali, motivando il diniego con la violazione del principio della sussidiarietà, poiché il richiedente non si era presentato a perizie mediche per accertare il suo diritto a prestazioni dell'assicurazione invalidità. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto i ricorsi contro tali decisioni. Il richiedente ha quindi presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo la riforma della sentenza cantonale e il riconoscimento delle prestazioni assistenziali.
Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la sentenza del Tribunale cantonale e riconoscendo il diritto del ricorrente all'aiuto in situazioni di bisogno nel senso dello stretto necessario (cibo, alloggio, vestiti, cure mediche di base).
Il ricorrente, nato nel 1974, aveva beneficiato di prestazioni assistenziali per lunghi periodi fino al marzo 2022. Dopo aver presentato una richiesta di rinnovo nel dicembre 2021, l'USSI gli ha negato le prestazioni perché non si era presentato a una visita peritale psichiatrica fissata dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) il 23 maggio 2022. L'amministrazione ha invocato il principio della sussidiarietà, sostenendo che il ricorrente avrebbe dovuto collaborare per ottenere prestazioni dall'assicurazione invalidità prima di poter pretendere aiuto sociale. Il Tribunale federale ha tuttavia stabilito che, fino alla decisione formale dell'UAI, il diritto a prestazioni d'invalidità rimaneva puramente ipotetico, sia per quanto riguarda la natura che l'entità delle prestazioni eventualmente concesse. Di conseguenza, il ricorrente si trovava comunque privo dei mezzi necessari per il proprio sostentamento durante il periodo di attesa, rendendo inapplicabile il principio della sussidiarietà in questo caso. Inoltre, il Tribunale federale ha constatato che non vi erano elementi chiari e indiscutibili dimostranti un'intenzione abusiva del ricorrente di provocare volontariamente la propria situazione di bisogno per ottenere prestazioni assistenziali; semplici sospetti o un comportamento renitente non bastano a configurare un abuso di diritto. Infine, la norma cantonale citata (art. 9a cpv. 1 lett. c Reg.Las/TI) non può giustificare una violazione del diritto fondamentale garantito dall'art. 12 Cost., dall'art. 13 cpv. 1 Cost./TI e dall'art. 23 Las/TI, che garantisce il minimo vitale indispensabile per un'esistenza conforme alla dignità umana.
Le norme decisive sono l'art. 12 Cost. (diritto fondamentale all'aiuto in situazioni di bisogno), l'art. 13 cpv. 1 Cost./TI (concretizzazione cantonale), l'art. 23 cpv. 1 Las/TI (obbligo cantonale di garantire il minimo vitale), l'art. 115 Cost. (competenza cantonale in materia di assistenza), l'art. 12 Cst (equivalente francese dell'art. 12 Cost.) e l'art. 9a cpv. 1 lett. c Reg.Las/TI (norma cantonale invocata ma insufficiente a derogare al diritto fondamentale). Il Tribunale federale ha precisato che l'USSI avrebbe dovuto garantire almeno l'aiuto in situazioni di bisogno fino all'accertamento del diritto a una rendita d'invalidità, riservandosi la possibilità di richiederne la restituzione in caso di concessione retroattiva.
Il caso è notevole perché chiarisce definitivamente che la mancata collaborazione con le autorità sanitarie per accertare un diritto a prestazioni d'invalidità non può mai giustificare il rifiuto totale dell'aiuto in situazioni di bisogno, poiché quest'ultimo è un diritto fondamentale intangibile volto a salvaguardare la dignità umana, e il suo contenuto minimo non può essere limitato neanche in presenza di comportamenti ritenuti renitenti o poco collaborativi.
Regesto
Art. 12 BV; Subsidiaritätsprinzip; Grundrecht auf Hilfe in Notlagen trotz fehlender Mitwirkung bei den medizinischen Abklärungen zur Ermittlung des Anspruchs auf Leistungen der Invalidenversicherung; Rechtsmissbrauch. Gehalt von Art. 12 BV und Zuständigkeit der Kantone im Bereich der Sozialhilfe (E. 5). Unzulässigkeit von Einschränkungen des Rechts auf Hilfe in Notlagen und Zusammenfassung der Rechtsprechung zum Subsidiaritätsprinzip (E. 10.1). Das Subsidiaritätsprinzip kommt bei einer Verweigerung der Mitwirkung bei den medizinischen Abklärungen zur Ermittlung des Anspruchs auf Leistungen der Invalidenversicherung nicht zum Tragen, weil eine Anspruchsberechtigung in diesem Stadium - bezüglich Art und Umfang der allenfalls zu erwartenden Leistungen - bloss hypothetisch ist, sodass die gesuchstellende Person in der Zwischenzeit ohnehin nicht über die nötigen Mittel für die Bestreitung ihres Lebensunterhalts verfügen würde (E. 10.2). Erwägungen zum Rechtsmissbrauch im Bereich der Nothilfe (E. 11.1). Da hier die Kriterien für die Annahme eines rechtsmissbräuchlichen Verhaltens nicht erfüllt sind, kann die Frage, ob der Schutz des Art. 12 BV unter dieser Voraussetzung verwehrt bleiben dürfte, offengelassen werden (E. 11.2). Im vorliegenden Fall verstösst die Verweigerung der Nothilfe (im Sinne des Minimalgehalts des Grundrechts) gegen Art. 12 BV; Diskussion denkbarer anderer Sanktionen (wie Gewährung von Naturalleistungen; Verknüpfung mit Auflagen oder Bedingungen unter Strafandrohung; im anwendbaren kantonalen Recht vorgesehene Massnahmen bei renitentem Verhalten der bedürftigen Person) (E. 11.3). Regeste Art. 12 Cst.; principe de la subsidiarité; droit constitutionnel à l'aide dans les situations de détresse en cas de défaut de collaboration à l'instruction médicale pour évaluer le droit aux prestations de l'assurance-invalidité; abus de droit. Portée de l'art. 12 Cst. et compétence des cantons en matière d'aide sociale (consid. 5). Il est inadmissible de restreindre le droit à l'aide dans les situations de détresse; rappel de la jurisprudence sur le principe de la subsidiarité (consid. 10.1). Le principe de la subsidiarité ne s'applique pas en cas de défaut de collaboration à l'instruction médicale pour évaluer le droit aux prestations de l'assurance-invalidité dans la mesure où un tel droit - s'agissant de la nature et de l'étendue des prestations éventuellement octroyées - est seulement hypothétique et où la personne intéressée se trouverait dans l'intervalle quand même dépourvue des moyens nécessaires pour sa propre subsistance (consid. 10.2). Considérations sur l'abus de droit en matière d'aide dans les situations de détresse (consid. 11.1). Dans le cas particulier, les critères pour retenir un comportement abusif ne sont pas réalisés, de sorte que la question de savoir si la protection de l'art. 12 Cst. peut être niée sur cette base peut demeurer indécise (consid. 11.2). Il est donc contraire à l'art. 12 Cst. de nier l'aide dans les situations de détresse (au sens du strict nécessaire) dans un tel contexte; discussion sur d'éventuelles autres sanctions (par exemple: versement de prestations en nature; obligations ou contraintes assorties de la menace d'une sanction pénale; mesures prévues par le droit cantonal applicable en cas de comportement récalcitrant de la personne dans le besoin) (consid. 11.3). Regesto Art. 12 Cost.; principio della sussidiarietà; diritto fondamentale all'aiuto in situazioni di bisogno in caso di mancata partecipazione a perizie mediche volte ad accertare il diritto a prestazioni dell'assicurazione invalidità; abuso di diritto. Concretizzazione dell'art. 12 Cost. e competenza dei Cantoni in materia di aiuto sociale (consid. 5). Inammissibilità di limitazioni del diritto all'aiuto in situazioni di bisogno e riepilogo della giurisprudenza sul principio della sussidiarietà (consid. 10.1). Il principio della sussidiarietà non si applica in caso di mancata partecipazione a perizie mediche volte ad accertare il diritto a prestazioni dell'assicurazione invalidità, nella misura in cui tale diritto - nonché il tipo e la misura delle prestazioni eventualmente concesse - è soltanto ipotetico e, nell'attesa, la persona interessata si troverebbe comunque senza i mezzi necessari per il proprio sostentamento (consid. 10.2). Considerazioni sull'abuso di diritto nell'ambito dell'aiuto in situazioni di bisogno (consid. 11.1). Nel caso concreto i criteri per ritenere un comportamento abusivo non sono realizzati, per cui la questione di sapere se la protezione dell'art. 12 Cost. possa essere negata su tale base può rimanere indecisa (consid. 11.2). È dunque contrario all'art. 12 Cost. negare l'aiuto in situazioni di bisogno (nel senso dello stretto necessario) in un tale contesto; discussione su possibili altre sanzioni (come il conferimento di prestazioni in natura; l'imposizione di oneri o vincoli con una comminatoria penale; le soluzioni già previste dal diritto cantonale applicabile in caso di comportamento renitente della persona nel bisogno) (consid. 11.3).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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