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Justizze. Art. 21 LIFD

Tribunale federale

Diritto di superficie limitato nel tempo: indennità periodica tassata come reddito, non utile immobiliare (Art. 21 cpv. 1 lett. c LIFD)

BGE / ATF / DTF
DTF 141 II 326 · BGE 141 II 326 · ATF 141 II 326
Data
05.06.2015
Numero d'incarto
BGE 141 II 326
Corte
CH_BGE_004
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 16 LIFD Art. 21 LIFD Art. 7 LAID Art. 12 LAID Art. 15 LT Art. 20 LT Art. 124 LT Art. 779c CC

Riassunto

La ricorrente A.A., parte di una comunione ereditaria, ha impugnato la tassazione dell'anno 2009 relativa a un'indennità periodica ricevuta per la concessione di un diritto di superficie su un fondo ticinese. La questione centrale verteva sulla qualificazione fiscale di tale controprestazione: se essa costituisse un reddito imponibile ai sensi della legge sull'imposta federale diretta e della legge tributaria ticinese, oppure un utile in capitale esente dall'imposta ordinaria ma soggetto all'imposta sugli utili immobiliari secondo l'art. 124 LT. La ricorrente sosteneva che la natura 'per sé stante e permanente' del diritto iscritto a registro fondiario imponesse l'applicazione delle norme sugli utili immobiliari, contestando anche una presunta violazione del principio della buona fede da parte dell'autorità cantonale.

Il Tribunale federale respinge il ricorso, confermando che l'indennità periodica derivante dalla concessione di un diritto di superficie limitato nel tempo costituisce un reddito da sostanza immobiliare e non un utile in capitale. I giudici applicano il principio dell'armonizzazione fiscale verticale, stabilendo che le norme cantonali identiche a quelle federali devono essere interpretate uniformemente. Nel caso specifico, il diritto di superficie è stato concesso per 60 anni (30 iniziali più proroghe) su un fondo non edificato, generando un canone annuo indicizzato. Il Tribunale ritiene che tale costituzione non equivalga a un'alienazione né comporti un 'consumo della sostanza', poiché la nuda proprietà del terreno rimane al concedente e il diritto si estingue alla scadenza, momento in cui le costruzioni diventeranno di proprietà del fondo serviente. Di conseguenza, l'esenzione per gli utili privati non si applica, e la prestazione è soggetta all'imposta ordinaria sul reddito. La censura relativa alla violazione della buona fede viene respinta in quanto la ricorrente non ha dimostrato un cambiamento arbitrario di prassi, basandosi su un precedente che riguardava la cessione del diritto, non la sua costituzione originaria.

Regesto

Art. 16 Abs. 1 und 3 sowie Art. 21 Abs. 1 lit. c DBG, Art. 7 Abs. 1 und 4 lit. b sowie Art. 12 StHG, Art. 15 Abs. 3, Art. 20 Abs. 1 lit. c und Art. 123-140 StG/TI. Besteuerung der Gegenleistung, welche infolge der Einräumung eines entgeltlichen Baurechts erbracht worden ist; Abgrenzung zwischen steuerbarem Einkommen und Kapitalgewinn bei der Veräusserung von Privatvermögen; Grundsatz der vertikalen Steuerharmonisierung. Die wiederkehrende Entschädigung aus der Einräumung eines Baurechts von beschränkter Dauer, welches als selbständiges und dauerndes Recht im Grundbuch eingetragen ist, stellt einen Ertrag aus unbeweglichem Vermögen dar und unterliegt der (gewöhnlichen) Einkommenssteuer. Dagegen stellt sie keinen Kapitalgewinn aus der Veräusserung von Privatvermögen dar, welcher der (kantonalen) Grundstückgewinnsteuer unterliegt. Um zwischen Ertrag und Kapitalgewinn zu unterscheiden, wird das Kriterium des Substanzverzehrs herangezogen. Zusammenfassung der Doktrin zur Besteuerung im Zusammenhang mit Baurechten (E. 6 und 7). Gemäss dem Grundsatz der vertikalen Steuerharmonisierung müssen die kantonalen Bestimmungen, welche dieselbe Tragweite und denselben Inhalt haben wie das Bundesrecht, einschliesslich des harmonisierten Rechts, auf die gleiche Weise ausgelegt werden. Die von der Rechtsprechung entwickelten Regeln zur Bundesgesetzgebung kommen somit auch im kantonalen Recht zur Anwendung (E. 2.1 und 4). Regeste Art. 16 al. 1 et 3 ainsi qu'art. 21 al. 1 let. c LIFD, art. 7 al. 1 et 4 let. b ainsi qu'art. 12 LHID, art. 15 al. 3, art. 20 al. 1 let. c et art. 123-140 LI/TI. Imposition de la contreprestation versée ensuite de l'octroi à titre onéreux d'un droit de superficie; distinction entre revenu imposable et gain en capital réalisé lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée; principe de l'harmonisation fiscale verticale. Les indemnités périodiques reçues ensuite de l'octroi d'un droit de superficie de durée limitée, inscrit comme droit distinct et permanent et immatriculé comme immeuble au registre foncier, constituent un rendement de la fortune immobilière, qui est assujetti à l'impôt (ordinaire) sur le revenu. En revanche, elles ne constituent pas un gain en capital réalisé lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée, qui serait assujetti à l'impôt (cantonal) sur les gains immobiliers. Recours au critère de l'atteinte à la substance pour distinguer entre revenu et gain en capital, et présentation de la doctrine en matière d'imposition des droits de superficie (consid. 6 et 7). En vertu du principe de l'harmonisation fiscale verticale, les dispositions de droit cantonal ayant une portée et un contenu identiques à ceux des dispositions de droit fédéral, y compris le droit harmonisé, doivent être interprétées de la même manière. Les règles développées par la jurisprudence en rapport avec la législation fédérale s'appliquent partant aussi au droit cantonal (consid. 2.1 et 4). Regesto Art. 16 cpv. 1 e 3 nonché art. 21 cpv. 1 lett. c LIFD, art. 7 cpv. 1 e 4 lett. b nonché art. 12 LAID, art. 15 cpv. 3, art. 20 cpv. 1 lett. c e art. 123-140 LT/TI. Imposizione della controprestazione versata in seguito alla concessione a titolo oneroso di un diritto di superficie; distinzione tra reddito imponibile e utile in capitale conseguito nella realizzazione di sostanza privata; principio dell'armonizzazione fiscale verticale. L'indennità periodica ricevuta in seguito alla concessione di un diritto di superficie di durata limitata, iscritto come diritto per sé stante e permanente e intavolato a registro fondiario quale fondo, costituisce un reddito da sostanza immobiliare, assoggettato all'imposta (ordinaria) sul reddito, non invece un utile in capitale conseguito nella realizzazione di sostanza privata, imponibile ai fini dell'imposta (cantonale) sugli utili immobiliari. Uso del criterio del consumo della sostanza per distinguere tra reddito e utile in capitale ed esposto della dottrina in materia d'imposizione dei diritti di superficie (consid. 6 e 7). In virtù del principio dell'armonizzazione fiscale verticale, le disposizioni del diritto cantonale che hanno una portata e un contenuto identici a quelle del diritto federale, incluso il diritto armonizzato, devono essere interpretate nello stesso modo. Le regole giurisprudenziali relative alla legislazione federale si applicano quindi anche al diritto cantonale (consid. 2.1 e 4).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.