Autore di articoli su Srebrenica nega il genocidio bosniaco: condanna annullata per violazione della libertà di espressione (art. 261bis cpv. 4 CP)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 145 IV 23 · BGE 145 IV 23 · ATF 145 IV 23
- Data
- 01.01.2018
- Numero d'incarto
- BGE 145 IV 23
- Esito
- Accolto
Norme determinanti
Riassunto
Un autore ha pubblicato due articoli identici sui giornali B. e C., nei quali metteva in dubbio la versione ufficiale del genocidio di Srebrenica del 1995, affermando che le vittime sarebbero state soprattutto serbe e che la cifra ufficiale dei morti musulmani sarebbe falsa. Il Giudice della Pretura penale lo ha condannato per discriminazione razziale ai sensi dell’art. 261bis cpv. 4 seconda parte CP. La Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino ha confermato la condanna, riducendo però la pena. L’autore ha quindi presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo il proprio proscioglimento.
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e ha prosciolto l’autore dalla imputazione di discriminazione razziale. Ha ritenuto che la condanna fosse contraria alla libertà di opinione e di espressione garantita dagli art. 16 Cost. e 10 CEDU. Per quanto riguarda l’elemento soggettivo del reato, la Corte cantonale aveva dedotto il movente discriminatorio unicamente dalla contestazione della versione ufficiale di Srebrenica e dai toni perentori degli articoli, senza accertare indizi esteriori o elementi fattuali specifici che dimostrassero un’intenzione discriminatoria nei confronti dei musulmani bosniaci; tale deduzione è risultata arbitraria. Inoltre, gli articoli riguardavano una questione di interesse pubblico, ossia la ricostruzione storica di eventi recenti, e non contenevano alcun appello all’odio, alla violenza o all’intolleranza. Il contesto geografico e storico svizzero non era caratterizzato da tensioni particolari legate a Srebrenica, né la Svizzera aveva avuto un ruolo nel conflitto jugoslavo. Sebbene gli scritti fossero offensivi e irrispettosi verso la memoria delle vittime, non erano lesivi della loro dignità al punto da giustificare un intervento penale, tanto più che la condanna penale rappresenta una delle ingerenze più gravi nella libertà di espressione. Nessun obbligo internazionale imponeva alla Svizzera di punire penalmente tali affermazioni. Pertanto, la condanna è stata annullata sulla base degli art. 16 Cost., 10 CEDU, 261bis cpv. 4 CP e delle relative norme costituzionali e convenzionali sulla libertà di espressione.
La decisione è notevole perché chiarisce che la semplice contestazione della versione ufficiale di un genocidio non basta a dimostrare un movente discriminatorio e che la valutazione della proporzionalità della sanzione deve tenere conto del contesto, della natura del discorso e della gravità dell’ingerenza nella libertà di espressione, applicando i criteri stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Perinçek contro Svizzera.
Regesto
Art. 261 bis Abs. 4 zweiter Satzteil StGB, Art. 16 BV und Art. 10 EMRK; Rassendiskriminierung, Leugnung von Völkermord, Beweggrund; Freiheit der Meinungsäusserung. Rassendiskriminierung im Sinne von Art. 261 bis Abs. 4 zweiter Satzteil StGB setzt in subjektiver Hinsicht einen diskriminierenden Beweggrund voraus (E. 2.3). Hinweis auf das Urteil des EGMR Perinçek gegen Schweiz und Anwendung der entsprechenden Beurteilungskriterien zur Einschränkung der Meinungsäusserungsfreiheit auf den konkreten Fall (E. 5). Regeste Art. 261 bis al. 4 deuxième partie CP, art. 16 Cst. et art. 10 CEDH; discrimination raciale, négation d'un génocide, mobile; liberté d'expression. Au plan subjectif, la discrimination raciale au sens de l'art. 261 bis al. 4 deuxième partie CP suppose un mobile discriminatoire (consid. 2.3). Rappel de l'arrêt Perinçek contre la Suisse de la CourEDH et appréciation en l'espèce des restrictions à la liberté d'expression à l'aune des critères y relatifs (consid. 5). Regesto Art. 261 bis cpv. 4 seconda parte CP, art. 16 Cost. e art. 10 CEDU; discriminazione razziale, disconoscimento del genocidio, movente; libertà d'espressione. Sotto il profilo soggettivo, la discriminazione razziale giusta l'art. 261 bis cpv. 4 seconda parte CP presuppone un movente discriminatorio (consid. 2.3). Richiamo della sentenza Perinçek contro Svizzera della CorteEDU e applicazione al caso concreto dei relativi criteri di valutazione delle restrizioni alla libertà di espressione (consid. 5).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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