Ricorso contro art. 117 RLst/TI: annullate priorità antenne mobile per violazione separazione poteri e autonomia comunale (art. 23 LST)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 142 I 26 · BGE 142 I 26 · ATF 142 I 26
- Data
- 08.12.2015
- Numero d'incarto
- 1C_118/2015
- Corte
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Esito
- Parzialmente accolto
Norme determinanti
Art. 16 Cost Art. 27 Cost Art. 36 Cost Art. 51 Cost./TI Art. 70 Cost./TI Art. 3 LST/TI Art. 23 LST/TI Art. 117 RLst/TI
Riassunto
Le società di telecomunicazione Swisscom, Sunrise e Orange hanno impugnato dinanzi al Tribunale federale la modifica del Regolamento ticinese sulla legge sullo sviluppo territoriale (RLst), entrata in vigore nel gennaio 2015. La nuova disposizione contestata, l'art. 117 RLst, stabiliva un modello a cascata vincolante per l'ubicazione delle antenne di telefonia mobile su tutto il territorio cantonale, imponendo ai Comuni priorità rigide (zone per il lavoro, scopi pubblici, abitative, ecc.) e applicandosi anche alle procedure edilizie in corso. Le ricorrenti sostenevano che tale norma violasse la legge sulle telecomunicazioni, la libertà economica, la separazione dei poteri e l'autonomia comunale, chiedendone l'annullamento totale o parziale.
Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso, annullando i capoversi 2, 3 e 4 dell'art. 117 RLst, mentre ha mantenuto in vigore il capoverso 1 relativo al termine di dieci anni per l'adozione delle norme comunali.
La Corte ha ritenuto decisivo il fatto che il Consiglio di Stato ticinese abbia emanato una regolamentazione materiale dettagliata (priorità di ubicazione, obbligo di dimostrare l'assenza di alternative, procedura di conciliazione) senza una valida delega legislativa. Sebbene l'art. 23 cpv. 2 LST consentisse al Governo di stabilire i "dettagli" del regolamento edilizio, questa competenza non permetteva di codificare direttamente il contenuto materiale della pianificazione locale, invadendo così le competenze dei Comuni garantite dall'autonomia comunale e violando il principio della separazione dei poteri sancito dagli artt. 51 e 70 lett. b Cost./TI. La natura transitoria della norma non giustificava tale ingerenza, poiché poteva applicarsi per un periodo prolungato e non rispondeva a un interesse pubblico urgente che impedisse di attendere le decisioni comunali.
In via subordinata, la Corte ha esaminato le censure relative alla libertà economica (art. 27 Cost.) e alla libertà d'informazione (art. 16 cpv. 3 Cost.). Ha concluso che, mancando una base legale valida, non era necessario approfondire ulteriormente la proporzionalità delle restrizioni. Tuttavia, ha rilevato che il modello a cascata imposto uniformemente a tutto il Cantone, senza considerare le specificità territoriali dei singoli Comuni, risultava sproporzionato. In particolare, l'applicazione delle restrizioni anche alle antenne non percepibili visivamente (art. 117 cpv. 2 n. 1 RLst) era contraria alla giurisprudenza precedente, secondo cui l'interesse pubblico alla protezione da immissioni immateriali è minimo per impianti invisibili, rendendo la limitazione delle ubicazioni eccessiva rispetto agli obiettivi di copertura del servizio universale previsti dalla LTC.
Regesto
Bestimmung des Kantons Tessin zum Standort von Mobilfunkantennen; Gewaltenteilungsprinzip und Gemeindeautonomie; Einschränkung der Informationsfreiheit und der Wirtschaftsfreiheit (Art. 16 Abs. 3, 27 und 36 BV). Die angefochtene, von der Kantonsregierung erlassene Bestimmung verlangt die Festlegung des Standorts von Mobilfunkantennen innert einer Übergangsfrist von zehn Jahren. Dies verletzt das Gewaltenteilungsprinzip und die Gemeindeautonomie im Bereich der Raumplanung (E. 3.3-3.7). Möglichkeiten für Gemeinden und Kanton, den Standort von Mobilfunkanlagen mittels raumplanerischer Massnahmen und Bauordnung festzulegen (E. 4.2). Die umstrittene Regelung sieht ein Kaskadenmodell vor, welches undifferenziert auf das gesamte Kantonsgebiet anwendbar sein soll. Sie garantiert keine ausreichende Mobilfunkversorgung und ist nicht verhältnismässig zum Schutz bestimmter Wohnzonen in den einzelnen Gemeinden (E. 4.3-4.5). Regeste Législation cantonale tessinoise relative à l'emplacement des antennes de téléphonie mobile; principe de la séparation des pouvoirs et autonomie communale; restrictions de la liberté d'information et de la liberté économique (art. 16 al. 3, 27 et 36 Cst.). La règlementation attaquée, adoptée par le gouvernement cantonal, exige que l'emplacement des antennes de téléphonie mobile soit défini pour une période transitoire de dix ans. Celle-ci viole le principe de la séparation des pouvoirs ainsi que l'autonomie dont jouissent les communes en matière d'aménagement du territoire (consid. 3.3-3.7). Possibilité pour le canton et les communes de déterminer l'emplacement des infrastructures de téléphonie mobile par le biais de mesures de planification et de règlements de construction (consid. 4.2). La disposition attaquée prévoit un modèle en cascade applicable indifféremment à l'ensemble du territoire cantonal. Elle ne permet pas d'évaluer si une couverture de téléphonie mobile adéquate est garantie et n'est pas proportionnée à la protection éventuelle de certaines zones d'habitation communales déterminées (consid. 4.3-4.5). Regesto Normativa ticinese sull'ubicazione delle antenne per la telefonia mobile; principio della separazione dei poteri e autonomia comunale; restrizioni della libertà d'informazione e della libertà economica (art. 16 cpv. 3, 27 e 36 Cost.). La regolamentazione impugnata, emanata dall'Esecutivo cantonale, intende determinare l'ubicazione delle antenne per la telefonia mobile per un periodo transitorio di dieci anni. Essa viola il principio della separazione dei poteri e l'autonomia dei Comuni nel campo della pianificazione del territorio (consid. 3.3-3.7). Possibilità per Comuni e Cantone di determinare mediante misure di pianificazione del territorio ed edilizie l'ubicazione di impianti di telefonia mobile (consid. 4.2). La disposizione contestata prevede un modello a cascata applicabile in modo indifferenziato all'intero territorio cantonale. Essa non consente di valutare se è garantito un adeguato servizio di telecomunicazione e non è proporzionata alla possibile tutela di determinati comparti destinati all'abitazione nei singoli Comuni (consid. 4.3-4.5).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.