Ricorso contro legge ticinese sugli assegni familiari: discriminazione tra svizzeri e stranieri ritenuta giustificata dall'integrazione (Art. 8 Cost.)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 143 I 1 · BGE 143 I 1 · ATF 143 I 1
- Data
- 06.12.2016
- Numero d'incarto
- BGE 143 I 1
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 8 Cost Art. 9 Cost Art. 8 CEDU Art. 14 CEDU Art. 73 Laf Art. 74 Laf Art. 68 OIT
Riassunto
Un gruppo di ricorrenti ha impugnato direttamente presso il Tribunale federale alcune modifiche alla legge ticinese sugli assegni di famiglia, entrata in vigore nel 2016. Le nuove disposizioni introducevano clausole di residenza differenziate per l'ottenimento dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia: mentre ai cittadini svizzeri bastava un domicilio nel Cantone da tre anni, agli stranieri veniva richiesto il possesso del permesso di domicilio (permesso C), ottenibile generalmente dopo dieci anni di residenza stabile. I ricorrenti sostenevano che tale distinzione violasse il principio della parità di trattamento, la Convenzione OIL n. 102, la CEDU e l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, configurando una discriminazione fondata sulla nazionalità o sulla situazione economica.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui era ammissibile, confermando la compatibilità costituzionale delle norme impugnate.
La Corte ha esaminato preliminarmente l'ammissibilità, riconoscendo la competenza della I Corte di diritto sociale e la possibilità di un ricorso diretto contro atti normativi cantonali in assenza di una procedura locale di controllo astratto. Ha inoltre rilevato che il Consiglio di Stato aveva modificato il regolamento di applicazione durante la pendenza del giudizio, equiparando al permesso C il soggiorno ininterrotto di cinque anni basato su un permesso B; questa modifica ha reso meno stringente la condizione iniziale contestata dai ricorrenti.
Nel merito, sotto il profilo del principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.) e del divieto di arbitrio (art. 9 Cost.), il Tribunale ha stabilito che la differenza di trattamento tra cittadini svizzeri e stranieri non è arbitraria né discriminatoria. Esiste infatti un ragionevole motivo oggettivo: gli assegni integrativi e di prima infanzia hanno lo scopo di favorire la politica familiare e lo sviluppo demografico del Cantone, presupponendo un legame stabile e un radicamento territoriale. Si presume che i cittadini svizzeri abbiano già un forte legame con il luogo di domicilio, mentre per gli stranieri è necessario dimostrare un periodo di residenza più lungo (cinque anni contro tre) per garantire che la famiglia resti nel Cantone a lungo termine e contribuisca allo sviluppo locale. La Corte ha sottolineato che notoriamente i cittadini stranieri cambiano residenza più frequentemente o rientrano nel paese d'origine, rendendo l'aiuto meno efficace se erogato a chi resta solo temporaneamente.
Riguardo alla Convenzione OIL n. 102 (art. 68), il Tribunale ha negato la violazione poiché l'eccezione prevista per le prestazioni finanziate prevalentemente con fondi pubblici si applica al caso concreto. L'analisi finanziaria ha mostrato che l'assegno integrativo è finanziato per una quota minoritaria da contributi e per il resto dallo Stato, mentre l'assegno di prima infanzia è finanziato esclusivamente dal Cantone (art. 73 e 74 Laf/TI). Pertanto, queste prestazioni possono essere escluse dal campo di applicazione della parità di trattamento internazionale.
Infine, la Corte ha escluso una violazione degli art. 8 e 14 CEDU. La disparità non è basata esclusivamente sulla nazionalità, ma integra motivi legittimi di gestione finanziaria dello Stato e requisiti di integrazione. Poiché la normativa consente a ogni straniero di beneficiare delle prestazioni dopo aver superato il periodo di carenza previsto dal regolamento, non si configura una discriminazione ingiustificata. Le questioni relative all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e alla Convenzione sui rifugiati sono state lasciate aperte o ritenute non pertinenti per l'annullamento astratto della norma, data la possibilità di correggere eventuali abusi nell'applicazione concreta tramite i rimedi giuridici ordinari.
Regesto
a Art. 22, Art. 42 Abs. 2, Art. 87, Art. 95 lit. b und Art. 106 Abs. 2 BGG; Art. 34 BGerR; Beschwerde gegen Erlasse. Zuständigkeit der I. sozialrechtlichen Abteilung (E. 1.1). Mangels kantonalen Verfahrens zur abstrakten Normenkontrolle ist die Beschwerde direkt ans Bundesgericht zulässig (E. 1.2). Internationales Recht muss direkt anwendbar sein, damit es vor Bundesgericht angerufen werden kann (E. 1.3). Begründungserfordernisse (E. 1.4). Überprüfungsbefugnis des Verfassungsrichters im Rahmen der abstrakten Normenkontrolle (E. 2.3). Regeste b Art. 8 BV; Art. 68 des Übereinkommens IAO Nr. 102; Art. 8 und 14 EMRK; Freizügigkeitsabkommen (FZA); Art. 23 und 24 Ziff. 1 lit. b der Flüchtlingskonvention; unterschiedliche Aufenthaltsklauseln für Schweizer Bürger und Ausländer bezüglich Integrations- und Kleinkinderzulagen nach dem Tessiner Gesetz vom 18. Dezember 2008 über die Familienzulagen; abstrakte Normenkontrolle. Die von der Tessiner Gesetzgebung vorgesehenen Integrations- und Kleinkinderzulagen richten sich ausschliesslich nach kantonalem Recht (E. 2.1). Es verstösst nicht gegen das Gleichbehandlungsgebot, für den Aufenthalt von Schweizer Bürgern und Ausländern verschiedene Voraussetzungen vorzusehen, die erhöhten Anforderungen an die Integration genügen müssen (E. 3.7 und 3.8). Eine solche Differenz verletzt im Übrigen weder Art. 68 des Übereinkommens IAO Nr. 102 (E. 4.3) noch die Art. 8 und 14 EMRK (E. 5.5-5.7). Frage offengelassen, ob die kantonale Ordnung das FZA (E. 6.3) oder die Flüchtlingskonvention verletzt (E. 7). Regeste a Art. 22, art. 42 al. 2, art. 87, art. 95 let. b et art. 106 al. 2 LTF; art. 34 RTF; recours contre les actes normatifs. Compétence de la I re Cour de droit social (consid. 1.1). En l'absence d'une procédure cantonale de contrôle abstrait des normes, un recours direct au Tribunal fédéral est admis (consid. 1.2). Le droit international doit être directement applicable pour être invoqué devant le Tribunal fédéral (consid. 1.3). Exigences de motivation (consid. 1.4). Limites du pouvoir d'examen du juge constitutionnel dans le cadre du contrôle abstrait d'une norme (consid. 2.3). Regeste b Art. 8 Cst.; art. 68 de la Convention n° 102 de l'OIT; art. 8 et 14 CEDH; Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP); art. 23 et 24 ch. 1 let. b de la Convention relative au statut des réfugiés; clauses de résidence différentes pour les citoyens suisses et les étrangers en matière d'allocations d'intégration et d'allocations pour la petite enfance selon la loi tessinoise du 18 décembre 2008 sur les allocations familiales; contrôle abstrait de la norme. Les allocations d'intégration et les allocations pour la petite enfance prévues par la loi tessinoise sont exclusivement régies par le droit cantonal (consid. 2.1). Il n'est pas contraire au principe de l'égalité de traitement de prévoir des conditions de résidence différentes pour les citoyens suisses et les étrangers, en ce sens que ces derniers doivent satisfaire à des exigences d'intégration plus élevées (consid. 3.7 et 3.8). Une telle différence ne viole pas non plus l'art. 68 de la Convention n° 102 de l'OIT (consid. 4.3) ni les art. 8 et 14 CEDH (consid. 5.5-5.7). Est laissée ouverte la question de savoir si la réglementation cantonale viole l'ALCP (consid. 6.3) ou la Convention relative au statut des réfugiés (consid. 7). Regesto a Art. 22, art. 42 cpv. 2, art. 87, art. 95 lett. b e art. 106 cpv. 2 LTF; art. 34 RTF; ricorso contro atti normativi. Competenza della I Corte di diritto sociale (consid. 1.1). In assenza di una procedura cantonale di controllo astratto delle norme, il ricorso al Tribunale federale è ammissibile direttamente (consid. 1.2). Il diritto internazionale deve essere direttamente applicabile, affinché possa essere invocato dinanzi al Tribunale federale (consid. 1.3). Esigenze di motivazione (consid. 1.4). Limiti di esame del giudice costituzionale nel quadro del controllo astratto della norma (consid. 2.3). Regesto b Art. 8 Cost.; art. 68 Convenzione OIL n. 102; art. 8 e 14 CEDU; Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC); art. 23 e 24 cifra 1 lett. b della Convenzione sullo statuto dei rifugiati; clausole di residenza differenti tra cittadini svizzeri e stranieri per gli assegni integrativi e degli assegni di prima infanzia in base alla legge ticinese del 18 dicembre 2008 sugli assegni di famiglia; controllo astratto della norma. Gli assegni integrativi e gli assegni di prima infanzia previsti dalla legislazione ticinese sono retti esclusivamente dal diritto cantonale (consid. 2.1). Non è lesivo della parità di trattamento prevedere condizioni diverse di residenza per cittadini svizzeri e stranieri, i quali devono soddisfare esigenze accresciute di integrazione (consid. 3.7 e 3.8). Tale differenza non lede inoltre né l'art. 68 della Convenzione OIL n. 102 (consid. 4.3) né gli art. 8 e 14 CEDU (consid. 5.5-5.7). Lasciata indecisa la questione se la disciplina cantonale violi l'ALC (consid. 6.3) o la Convenzione sullo statuto dei rifugiati (consid. 7).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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