Prestazioni complementari: tassa giornaliera istituto fuori cantone limitata al massimo del cantone di domicilio (art. 10 cpv. 2 lett. a LPC)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 138 V 481 · BGE 138 V 481 · ATF 138 V 481
- Data
- 22.10.2012
- Numero d'incarto
- BGE 138 V 481
- Corte
- CH_BGE_007
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
Una donna affetta da morbo di Alzheimer, residente in Ticino, viene trasferita nel dicembre 2010 in una casa di cura specializzata nel Canton Zurigo dove vivono le sue tre figlie, poiché la malattia le ha fatto dimenticare l'italiano e necessita di un ambiente germanofono. Nel febbraio 2011 presenta domanda di prestazioni complementari alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino, chiedendo che venga calcolata la tassa giornaliera massima prevista dalla legislazione zurighese di fr. 250.- anziché quella ticinese di fr. 75.-. La Cassa respinge la domanda applicando il limite ticinese, ritenendo che i redditi determinanti eccedano le spese riconosciute. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino conferma la decisione, affermando che deve attenersi agli importi fissati dalla legislazione ticinese nonostante il ricovero extracantonale.
Il Tribunale federale respinge il ricorso confermando l'applicazione della tassa giornaliera massima ticinese di fr. 75.- per il calcolo delle prestazioni complementari, nonostante il ricovero della ricorrente in un istituto specializzato nel Canton Zurigo con tariffe più elevate.
La corte rileva che la competenza per le prestazioni complementari rimane al Cantone Ticino quale cantone di domicilio ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 LPC, poiché il trasferimento in istituto fuori cantone non fonda una nuova competenza territoriale e l'istituzione di una curatela non crea un domicilio derivato ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 CC. L'art. 10 cpv. 2 lett. a LPC autorizza i cantoni a limitare le spese di soggiorno prese in considerazione, ma impone loro di provvedere affinché di norma il soggiorno in un istituto riconosciuto non causi dipendenza dall'assistenza sociale. Tale obbligo si applica però esclusivamente agli istituti riconosciuti dal cantone di competenza secondo l'art. 39 LAMal. Poiché l'istituto zurighese in cui risiede la ricorrente non figura nell'elenco degli istituti riconosciuti dal Cantone Ticino, la protezione contro la dipendenza dall'assistenza sociale non si estende a questo caso specifico. Le disposizioni del cantone di domicilio competente devono applicarsi anche per stabilire la tassa di soggiorno computabile in ipotesi di collocamento fuori cantone, come confermato dalle direttive UFAS. Il legislatore federale ha espressamente voluto escludere i soggiorni in istituti non riconosciuti fuori cantone dalla tutela normativa, permettendo eccezioni solo per casi particolari. Non sussiste violazione del fabbisogno minimo garantito costituzionalmente né disparità di trattamento ingiustificata, poiché la diversità del cantone di domicilio costituisce elemento fattuale sufficiente a giustificare trattamenti diversi data la responsabilità finanziaria cantonale.
Regesto
Art. 10 Abs. 2 lit. a und Art. 21 Abs. 1 ELG; Begrenzung der anrechenbaren Ausgaben bei Aufenthalt in einem (ausserkantonalen) Pflegeheim. Der vom Wohnsitzkanton (hier: Tessin) vorgesehene Höchstbetrag für Tagestaxen ist auf die Festsetzung der anerkannten Ausgaben einer Versicherten anwendbar, die sich in einem spezialisierten Pflegeheim in einem andern Kanton (hier: Zürich) aufhält, welcher einen höheren anrechenbaren Betrag kennt (E. 5.6). Mit Art. 10 Abs. 2 lit. a ELG vereinbar ist, wenn ein Kanton die zu berücksichtigenden Aufenthaltskosten in einer Weise begrenzt, dass im Regelfall nur die Sozialhilfeabhängigkeit von Pensionären verhindert wird, die in einer von ihm selber anerkannten Einrichtung betreut werden (E. 5.7). Regeste Art. 10 al. 2 let. a et art. 21 al. 1 LPC; limitation des dépenses prises en considération suite au séjour dans un home (hors canton). Application, pour le calcul des dépenses reconnues, de la taxe journalière maximale prévue par le canton de domicile (en l'espèce: le Tessin) à une assurée séjournant auprès d'un établissement médico-social dans un autre canton (en l'espèce: Zurich) qui prévoit un montant à prendre en compte plus élevé (consid. 5.6). L'art. 10 al. 2 let. a LPC ne s'oppose pas à ce qu'un canton limite la taxe de séjour à prendre en compte de façon à préserver normalement le recours à l'aide sociale seulement aux pensionnaires qui sont pris en charge par une structure reconnue de lui-même (consid. 5.7). Regesto Art. 10 cpv. 2 lett. a e art. 21 cpv. 1 LPC; limitazione delle spese prese in considerazione a seguito del soggiorno in un istituto (fuori cantone). Applicabilità, per il calcolo delle spese riconosciute, della tassa giornaliera massima prevista dal cantone di domicilio (in casu: il Ticino) a una assicurata degente presso una casa di cura specializzata in un altro cantone (in casu: Zurigo) che prevede un importo computabile più elevato (consid. 5.6). L'art. 10 cpv. 2 lett. a LPC non osta a che un cantone limiti la tassa di soggiorno computabile in modo tale da preservare di norma dal ricorso all'assistenza sociale solo quei pensionati che vengono assistiti presso una struttura da lui stesso riconosciuta (consid. 5.7).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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