Elezione Consiglio Nazionale: parità voti, nessun riconteggio automatico ma sorteggio illegittimo (Art. 43 cpv. 3 LDP)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 138 II 5 · BGE 138 II 5 · ATF 138 II 5
- Data
- 23.11.2011
- Numero d'incarto
- BGE 138 II 5
- Corte
- CH_BGE_004
- Esito
- Parzialmente accolto
Norme determinanti
Riassunto
Un elettore ticinese impugna la decisione del Consiglio di Stato di non procedere al riconteggio dei voti dopo le elezioni federali del 23 ottobre 2011, durante le quali due candidati della stessa lista avevano ottenuto identico punteggio. Il ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni cantonali e ordina un nuovo conteggio o una nuova elezione, invocando la giurisprudenza federale sui riconteggi in caso di risultati stretti nelle votazioni popolari.
Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso, confermando il rifiuto del riconteggio ma annullando la procedura di sorteggio utilizzata per risolvere la parità di voti.
La Corte stabilisce che la prassi giurisprudenziale che impone il riconteggio in caso di esito molto stretto nelle votazioni popolari non si applica alle elezioni del Consiglio Nazionale in sistema proporzionale. La legge federale sui diritti politici disciplina in modo esaustivo e dettagliato lo svolgimento delle elezioni proporzionali, prevedendo espressamente che in caso di parità di voti tra candidati della stessa lista decida il sorteggio. Inoltre, l'ordinanza sui diritti politici regola specificamente il riconteggio, subordinandolo all'esistenza di sospetti concreti sull'esattezza dei risultati comunali, circostanza non ravvisata nel caso concreto. La natura urgente della procedura elettorale nazionale e la complessità tecnica dello spoglio elettorale giustificano questa distinzione normativa rispetto alle semplici votazioni.
Tuttavia, il Tribunale rileva che il sorteggio effettuato dal Governo cantonale era illegittimo poiché non rispettava i requisiti formali previsti dalla normativa federale, rinviando la questione alla sentenza parallela DTF 138 II 13 per la corretta applicazione delle modalità di estrazione.
Le norme decisive sono l'articolo 34 della Costituzione federale sulla libertà di voto ed elezione, l'articolo 77 capoverso 1 lettera c della legge federale sui diritti politici relativo ai ricorsi elettorali, e l'articolo 11 dell'ordinanza sui diritti politici che disciplina le condizioni per il riconteggio.
Regesto
a Art. 16 ff. und 77 Abs. 1 lit. c BPR, Art. 34 BV; Anspruch auf Nachzählung im Falle von Stimmengleichheit anlässlich der Wahl des Nationalrats im Proporzverfahren. Die in BGE 136 II 132 begründete Rechtsprechung, wonach ein sehr knappes Ergebnis in einer eidgenössischen Volksabstimmung eine "Unregelmässigkeit" im Sinne von Art. 77 Abs. 1 lit. b BPR darstellt und Anspruch auf eine Nachzählung einräumt, ist auf die Wahl des Nationalrats im Proporzverfahren nicht anwendbar (Art. 77 Abs. 1 lit. c BPR), weil das Verfahren von Dringlichkeit geprägt und im Einzelnen vom BPR detailliert geordnet wird (E. 2 und 3). Regeste b Art. 11 VPR; Voraussetzungen einer Nachzählung. Die Bundesgesetzgebung ordnet die Wahl des Nationalrats im Proporzverfahren in erschöpfender Weise; insbesondere ist die Frage, ob und wann eine Nachzählung vorzunehmen ist, in Art. 11 VPR geregelt. Die mit BGE 136 II 132 für Abstimmungen begründete Praxis ist in diesem Bereich nicht anwendbar (E. 4). Regeste a Art. 16 ss et 77 al. 1 let. c LDP, art. 34 Cst.; droit au recomptage en cas d'égalité des suffrages lors de l'élection au Conseil national selon le système proportionnel. La jurisprudence établie par l' ATF 136 II 132 selon laquelle un résultat très serré d'une votation fédérale doit être traité comme une "irrégularité" au sens de l'art. 77 al. 1 let. b LDP, qui implique un recomptage, n'est pas applicable à l'élection au Conseil national selon le système proportionnel (art. 77 al. 1 let. c LDP) en raison du fait que cette élection, caractérisée par l'urgence, est réglée de manière précise dans la LDP (consid. 2 et 3). Regeste b Art. 11 ODP; conditions pour une vérification. La législation fédérale règlemente de manière exhaustive les élections au Conseil national selon le système proportionnel; en particulier, la question de savoir si et quand il y convient de procéder à une vérification du résultat est réglée à l'art. 11 ODP. La jurisprudence établie par l' ATF 136 II 132 dans le cadre des votations n'est pas applicable dans ce domaine (consid. 4). Regesto a Art. 16 segg. e 77 cpv. 1 lett. c LDP, art. 34 Cost.; diritto al riconteggio in caso di parità di voti nell'ambito dell'elezione del Consiglio nazionale con il sistema di voto proporzionale. La prassi istituita con la DTF 136 II 132, secondo cui un risultato molto stretto di una votazione federale dev'essere trattato come una "irregolarità" ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. b LDP, implicante il riconteggio, non è applicabile nel quadro dell'elezione del Consiglio nazionale secondo il sistema proporzionale (art. 77 cpv. 1 lett. c LDP), poiché questa elezione, caratterizzata dall'urgenza, è disciplinata in maniera assai precisa dalla LDP (consid. 2 e 3). Regesto b Art. 11 ODP; presupposti per un riconteggio. La legislazione federale disciplina in maniera esaustiva le elezioni al Consiglio nazionale con il sistema del voto proporzionale; in particolare la questione di sapere se e quando occorra procedere a un riconteggio del risultato è regolata dall'art. 11 ODP. La prassi istituita con la DTF 136 II 132 nel quadro delle votazioni, non è quindi applicabile in tale ambito (consid. 4).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.