Annullamento sorteggio elettronico elezioni federali: mancata approvazione federale e assenza garanzia pari opportunità candidati (Art. 34 BV)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 138 II 13 · BGE 138 II 13 · ATF 138 II 13
- Data
- 23.11.2011
- Numero d'incarto
- BGE 138 II 13
- Corte
- CH_BGE_004
- Esito
- Accolto
Norme determinanti
Art. 20 BPR Art. 43 BPR Art. 84 BPR Art. 29 Cost Art. 34 Cost Art. 43 LDP
Riassunto
In seguito alle elezioni federali del 23 ottobre 2011 nel Cantone Ticino, due candidati della stessa lista hanno ottenuto identico numero di voti (23'979), rendendo necessario un sorteggio per l'assegnazione dell'unico seggio disponibile. Il Consiglio di Stato ha convalidato a posteriori un sorteggio automatico eseguito dal sistema informatico Votel, rinunciando all'estrazione manuale. Un ricorrente ha impugnato tale decisione sostenendo l'illegittimità della procedura elettronica, la mancanza di approvazione federale specifica per il sorteggio e la violazione del principio di parità di trattamento tra i candidati.
Il Tribunale federale accoglie il ricorso e annulla la decisione del Consiglio di Stato ticinese che aveva convalidato il sorteggio elettronico effettuato automaticamente dal programma Votel nella serata del 23 ottobre 2011.
La Corte rileva che il sorteggio è stato eseguito dalla Direzione dei lavori di spoglio, autorità non competente ai sensi dell'art. 20 LDP, la quale non era stata incaricata dal Governo cantonale di procedere all'estrazione. Inoltre, l'operazione è avvenuta in modo prematuro, prima che il Governo avesse accertato l'assenza di sospetti sull'esattezza dei risultati elettorali come prescritto dall'art. 20 LDP e dall'art. 11 ODP. La convalida a posteriori da parte del Consiglio di Stato non sana tali vizi procedurali sostanziali.
Sotto il profilo costituzionale, il Governo non ha dimostrato che il sistema elettronico garantisca effettivamente ai due candidati la medesima probabilità di estrazione (50%-50%), requisito indispensabile per rispettare il principio di parità di trattamento e la libertà di voto sanciti dall'art. 34 Cost. A differenza dello spoglio dei voti, dove l'uso di mezzi tecnici è ammissibile, il sorteggio richiede una procedura pubblica, trasparente e sicura per preservare la fiducia degli elettori nella correttezza democratica. Pertanto, viene ordinato lo svolgimento di un nuovo sorteggio manuale in seduta pubblica entro il 29 novembre 2011, da effettuarsi da parte di un membro del Consiglio di Stato o sua delegazione imparziale, alla presenza dei rappresentanti dei partiti e dei due candidati interessati.
Non vengono prelevate spese processuali né attribuiti ripetibili, stante la rinuncia espressa del ricorrente.
Regesto
Art. 20, Art. 43 Abs. 3, Art. 77 Abs. 1 lit. c, Art. 84 Abs. 2 BPR und Art. 11 VPR; Art. 34 BV; Aufhebung einer elektronischen Losziehung im Falle einer Stimmengleichheit von zwei Kandidaten auf derselben Liste anlässlich der Wahl des Nationalrats. Das automatisierte Programm für die Auszählung der Stimmen und die Veröffentlichung der Resultate der Tessiner Wahlen läuft in halbautomatischer Weise ab und nimmt in einem Zuge die Zuordnung der Sitze zu den Kandidaten und eine allfällige Losziehung vor (E. 3). Die Losziehung zwischen zwei Kandidaten, die auf derselben Liste dieselbe Stimmenzahl erreicht haben, wird vom Bundesgericht aufgehoben, weil dieses technische Verfahren vom Bundesrat höchstwahrscheinlich nicht genehmigt worden ist (Art. 84 Abs. 2 BPR; E. 4), ohne die in Art. 20 BPR vorgeschriebene vorgängige Zustimmung des Staatsrats erfolgt ist (E. 5) und nicht dargelegt ist, dass das verwendete elektronische System, anders als eine manuelle Losziehung, beiden Kandidaten effektiv dieselbe Wahrscheinlichkeit (50 %-50 %) garantiert (E. 6). Es wird die Durchführung einer neuen, manuell durchgeführten Losziehung in öffentlicher Sitzung angeordnet (E. 7).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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