Proroga carcere preventivo senza precedenti penali: pericolo recidiva basato su perizia psichiatrica e rifiuto terapia giustificato (Art. 221 cpv. 1 lett. c CPP)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 137 IV 13 · BGE 137 IV 13 · ATF 137 IV 13
- Data
- 14.03.2011
- Numero d'incarto
- BGE 137 IV 13
- Corte
- CH_BGE_006
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 36 Cost Art. 5 CEDU Art. 9 CPP Art. 212 CPP Art. 221 CPP
Riassunto
Un imputato gravemente indiziato di omicidio presenta ricorso al Tribunale federale avverso la decisione delle autorità cantonali ticinesi di prorogare la sua carcerazione preventiva per pericolo di recidiva. Il ricorrente contesta l'applicazione dell'art. 221 capoverso 1 lettera c del Codice di procedura penale svizzero, sostenendo l'assenza di precedenti reati analoghi necessari per tale misura coercitiva. Egli invoca inoltre una violazione del principio di legalità, della separazione dei poteri e del principio di proporzionalità, chiedendo la propria liberazione provvisoria. La difesa si fonda sul fatto che la norma richiederebbe tassativamente la commissione di crimini simili in passato, condizione non sussistente nel caso concreto.
Il Tribunale federale respinge il ricorso confermando la legittimità della proroga della carcerazione preventiva basata esclusivamente sul pericolo di recidiva accertato tramite perizia psichiatrica, nonostante l'assenza di precedenti penali analoghi. I giudici ritengono che, secondo un'interpretazione sistematica e teleologica dell'art. 221 capoverso 1 lettera c CPP, il legislatore non intendeva esporre potenziali vittime a rischi concreti derivanti da disturbi psichici gravi e permanenti, quali i tratti antisociali e narcisistici diagnosticati al ricorrente. La perizia attesta infatti che il soggetto necessita di una lunga psicoterapia alla quale si oppone fermamente, rendendo la libertà condizionale incompatibile con la sicurezza pubblica.
La Corte stabilisce che la minaccia alla sicurezza altrui in questo caso specifico è pari a quella prevista dall'art. 221 capoverso 2 CPP per chi minaccia esplicitamente di commettere un grave crimine. Tale interpretazione estensiva trova conferma nell'art. 5 numero 1 lettera c della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che ammette la privazione della libertà per prevenire reati futuri senza esigere precedenti penali. Inoltre, la misura rispetta il principio di proporzionalità sancito dall'art. 36 capoverso 2 della Costituzione federale, poiché l'imputato ha ammesso i gravi indizi di colpevolezza, l'atto d'accusa per omicidio intenzionale ex art. 111 CP è già stato emesso e la detenzione decennale non risulta sproporzionata rispetto alla pena presumibile.
Regesto
Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO; Haftverlängerung wegen Wiederholungsgefahr. Ein psychiatrisches Gutachten diagnostiziert beim Beschwerdeführer, der das Bestehen eines dringenden und konkreten Tatverdachts gegen ihn betreffend eines Tötungsdeliktes einräumt, eine psychische Störung mit gravierenden dissozialen Persönlichkeitsstrukturen, welche nur mit einer langfristigen Psychotherapie behandelbar sei, der er sich widersetzt. Zudem besteht eine massive und ernsthafte Wiederholungsgefahr, indem die Freilassung des Beschwerdeführers mit erheblichen konkreten Risiken für die öffentliche Sicherheit verbunden wäre (E. 2). Aus einer systematisch-teleologischen Auslegung von Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO ergibt sich, dass es - selbst bei Fehlen von früheren gleichartigen Straftaten - nicht in der Absicht des Gesetzgebers lag, mögliche Opfer von weiteren Gewaltdelikten derartigen Risiken auszusetzen. Angesichts der Besonderheiten des beurteilten Falles erscheint die Sicherheit anderer hier nicht weniger gefährdet als im Falle der Drohung einer Person, sie werde ein schweres Verbrechen ausführen, im Sinne von Art. 221 Abs. 2 StPO. Die Haftverlängerung erweist sich daher als rechtmässig (E. 3 und 4). Regeste Art. 221 al. 1 let. c CPP; prolongation de la détention provisoire en raison d'un risque de récidive. Une expertise psychiatrique atteste que le recourant, qui admet l'existence d'indices graves et sérieux de sa culpabilité dans un homicide, serait atteint d'un trouble psychique avec de graves traits antisociaux, susceptible d'être soigné uniquement par un traitement psychothérapeutique à long terme auquel il s'oppose. Il existe donc un danger manifeste et sérieux de récidive: la mise en liberté du recourant constituerait une menace grave et concrète de la sécurité publique (consid. 2). Il résulte d'une interprétation systématique et téléologique de l'art. 221 al. 1 let. c CPP que, même en l'absence de précédentes infractions du même genre, le législateur n'avait pas l'intention d'exposer des victimes potentielles à un risque de nouveaux actes de violence graves. Vu les particularités du cas d'espèce, la sécurité d'autrui n'apparaît pas ici moins compromise que dans le cas d'une menace de commission d'un crime grave au sens de l'art. 221 al. 2 CPP. La prolongation de la détention est dès lors justifiée (consid. 3 et 4). Regesto Art. 221 cpv. 1 lett. c CPP; proroga della carcerazione preventiva per pericolo di recidiva. Una perizia psichiatrica attesta che il ricorrente, il quale ammette l'esistenza di gravi e seri indizi di colpevolezza a suo carico nell'omicidio di una persona, sarebbe affetto da una turba psichica con gravi tratti antisociali, guaribile soltanto con un trattamento psicoterapico a lungo termine, al quale egli si oppone. Sussiste quindi un chiaro e serio pericolo di recidiva: la messa in libertà del ricorrente costituirebbe una minaccia grave e concreta per la sicurezza pubblica (consid. 2). Da un'interpretazione sistematica e teleologica dell'art. 221 cpv. 1 lett. c CPP, si può ritenere che, anche in assenza di reati pregressi, il legislatore non intendesse esporre a un siffatto rischio le vittime potenziali di ulteriori, gravi atti di violenza. Viste le particolarità della fattispecie, la sicurezza altrui non è in concreto meno pregiudicata che nel caso della minaccia di commettere un grave crimine previsto dall'art. 221 cpv. 2 CPP. La proroga della carcerazione è dunque giustificata (consid. 3 e 4).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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