Campo da golf su superficie avvicendamento colture: annullata variante per mancata ponderazione interessi agricoli (art. 3 cpv. 2 lett. a LPT)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 134 II 217 · BGE 134 II 217 · ATF 134 II 217
- Data
- 27.05.2008
- Numero d'incarto
- BGE 134 II 217
- Corte
- CH_BGE_004
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
A. AG, proprietaria dei fondi e promotrice del progetto, ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo cantonale ticinese che aveva annullato l'approvazione governativa di una variante al piano regolatore di Monteggio. La variante prevedeva la realizzazione di un campo da golf di interesse cantonale su una vasta superficie agricola classificata come superficie per l'avvicendamento delle colture (SAC). Un agricoltore proprietario di fondi vicini si era opposto alla variante sostenendo la lesione degli interessi agricoli. Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso in materia di diritto pubblico contro la decisione cantonale di accoglimento del ricorso dell'agricoltore.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di A. AG confermando l'annullamento della risoluzione governativa di approvazione della variante pianificatoria. Le autorità competenti non hanno effettuato una ponderazione sufficiente degli interessi legati al mantenimento delle superfici per l'avvicendamento delle colture e degli interessi dell'agricoltura, violando così l'obbligo di tutelare i terreni coltivi sancito dall'art. 3 cpv. 2 lett. a LPT.
La costruzione di un campo da golf comporta interventi incisivi sul suolo che ne alterano la fertilità su ampie porzioni, impedendo o rendendo difficoltosa la ricoltivazione. Di conseguenza, solo le superfici che rispettano permanentemente i criteri qualitativi possono essere computate nella quota SAC, come stabilito dall'art. 3 OPT. Nel caso concreto, non è stata accertata la parte di SAC effettivamente persa a causa delle trasformazioni del terreno, né è stato chiarito in quale misura le superfici alterate potessero essere ricoltivate, aspetto essenziale data la scarsa disponibilità di riserve SAC nel Cantone Ticino.
Inoltre, il Comune e il Consiglio di Stato non hanno addotto nelle loro decisioni i motivi per cui gli interessi agricoli dovessero cedere rispetto a quelli giustificanti la realizzazione del campo da golf, limitandosi a ritenere genericamente compatibile la variante. Tale carenza motivazionale costituisce una palese violazione dell'art. 3 OPT e dell'obbligo cantonale di garantire costantemente la quota minima di SAC attribuita ai sensi dell'art. 30 cpv. 2 OPT. La Corte cantonale ha pertanto correttamente annullato l'approvazione della variante per manifesta violazione delle norme sulla pianificazione territoriale.
Regesto
Art. 3 Abs. 2 lit. a RPG, Art. 3 und 26 ff. RPV; Erstellung eines Golfplatzes auf einer Fruchtfolgefläche. Es ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen, Fruchtfolgeflächen für eine nichtlandwirtschaftliche Nutzung in Betracht zu ziehen, sofern eine solche durch überwiegende Interessen gerechtfertigt ist. Erforderlich ist, dass sämtliche Interessen gegeneinander abgewogen werden und die Pflicht des Kantons mitberücksichtigt wird, gesamthaft jederzeit den Mindestumfang der ihm zugewiesenen Fruchtfolgefläche zu gewährleisten (E. 3.3). Die Errichtung eines Golfplatzes auf einer Fruchtfolgefläche beeinträchtigt die Fruchtbarkeit des Bodens in erheblichem Ausmasse in einem weiteren Gebiet. Deshalb können der Fruchtfolgefläche nur jene Flächen zugerechnet werden, welche die qualitativen Kriterien hierfür tatsächlich erfüllen (E. 4.1 und 4.2). Im vorliegenden Fall haben die zuständigen Behörden den Verlust an Fruchtfolgeflächen und die Interessen der Landwirtschaft nicht hinreichend gewichtet (E. 4.3 und 4.4). Regeste Art. 3 al. 2 let. a LAT, art. 3 et 26 ss OAT; réalisation d'un terrain de golf sur une surface d'assolement. Il n'est en principe pas exclu d'envisager une utilisation autre qu'agricole des surfaces d'assolement dans la mesure où des intérêts prépondérants le justifient. Il faut cependant procéder à une pesée de tous les intérêts en présence et tenir compte de l'obligation du canton de garantir de façon durable sa part de la surface totale minimale d'assolement (consid. 3.3). La réalisation d'un parcours de golf sur une surface d'assolement porte fortement préjudice à la fertilité du sol sur une vaste partie du terrain. C'est pourquoi seules les superficies qui répondent de façon durable aux critères qualitatifs posés pour les surfaces d'assolement peuvent être comptées comme telles (consid. 4.1 et 4.2). En l'espèce, les autorités en charge de la planification n'ont pas suffisamment pris en considération la perte en surfaces d'assolement et les intérêts de l'agriculture (consid. 4.3 et 4.4). Regesto Art. 3 cpv. 2 lett. a LPT, art. 3 e 26 segg. OPT; realizzazione di un campo da golf su una superficie per l'avvicendamento delle colture (SAC). Non è di principio escluso che le superfici per l'avvicendamento delle colture possano essere prese in considerazione per un'utilizzazione diversa da quella agricola, se risulta giustificata da interessi preponderanti. Occorre tuttavia ponderare tutti gli interessi in causa e considerare che il Cantone deve assicurare costantemente la quota dell'estensione totale minima di SAC attribuitagli (consid. 3.3). La realizzazione di un campo da golf nell'area SAC altera fortemente la fertilità del suolo su ampie parti del terreno. Possono quindi essere computate nella SAC solo le superfici che ne rispettano costantemente i criteri qualitativi (consid. 4.1 e 4.2). In concreto, le autorità incaricate della pianificazione non hanno sufficientemente valutato la perdita di SAC e gli interessi dell'agricoltura (consid. 4.3 e 4.4).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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