Justizze.

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Justizze. Art. 15 LPT

Tribunale federale

Vicini impugnano licenza edilizia per nuova casa unifamiliare in zona residenziale: mancato contrasto con la pianificazione territoriale e buon effetto generale accertati (art. 15 cpv. 1 e 2 LPT, art. 27 LPT, art. 106 cpv. 1 e 2 LTF)

Data
05.06.2025
Numero d'incarto
1C_239/2024
Corte
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 3 LPT Art. 15 LPT Art. 27 LPT Art. 20 LPTC Art. 21 LPTC Art. 26 LPTC Art. 73 LPTC

Riassunto

A.________ e B.________, proprietari di un fondo confinante, hanno impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni che aveva respinto il loro ricorso contro la licenza edilizia rilasciata dal Comune di Mesocco a C.________ e D.________ per la costruzione di una nuova casa unifamiliare sul fondo xxx. I ricorrenti sostenevano che il progetto edilizio contrastava con la zona di pianificazione vigente, in quanto il terreno avrebbe dovuto essere oggetto di dezonamento, e che l’edificio non si inseriva adeguatamente nel paesaggio, in particolare a causa del tetto piatto del posto auto coperto. La controversia verteva quindi sulla legittimità della licenza edilizia alla luce delle norme federali e cantonali sulla pianificazione territoriale e sull’inserimento paesaggistico.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisivo che il fondo xxx, di soli 537 m², è completamente urbanizzato, situato tra due costruzioni esistenti e lungo una strada già dotata di altre abitazioni, e non possiede alcuna funzione indipendente; pertanto, secondo la giurisprudenza consolidata, costituisce uno spazio vuoto tra le costruzioni (Baulücke), non una superficie più estesa non costruita all’interno di un comprensorio insediativo. Di conseguenza, il suo dezonamento non entra seriamente in considerazione, soprattutto perché figura soltanto come quarta e ultima priorità nell’ordine di riduzione delle zone residenziali miste e centrali (RMC) previsto dalle istruzioni tecniche dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale, in applicazione dell’art. 15 cpv. 1 e 2 della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT). Il Tribunale ha confermato che il rilascio della licenza non ostacola né contrasta la futura pianificazione, in conformità all’art. 27 LPT. Per quanto riguarda l’inserimento paesaggistico, ha riconosciuto che la zona Spina presenta un’eterogeneità marcata di materiali, colori e forme architettoniche, inclusi tetti piani su impianti tecnici, e che il progetto prevede un tetto a falde e facciate in sintonia con le costruzioni moderne circostanti, soddisfacendo così il requisito del "buon effetto generale" di cui all’art. 106 cpv. 1 e 2 della Legge federale sulla procedura tributaria (LTF), che lascia all’autorità comunale un ampio margine di apprezzamento in materia estetica. I ricorrenti non hanno dimostrato alcuna arbitrarietà negli accertamenti di fatto né un abuso di potere da parte del Comune o della Corte cantonale. Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono state poste a carico dei ricorrenti, in applicazione dell’art. 66 cpv. 1 LTF. La decisione conferma il rigoroso controllo del Tribunale federale sui criteri di dezonamento e ribadisce il principio del rispetto del margine discrezionale comunale nell’applicazione delle clausole estetiche, purché motivate e non arbitrarie.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.