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Justizze. Art. 7 OIPG

Tribunale federale

Indennità maternità indipendente: calcolo provvisorio su reddito presunto anno parto ammesso, esclusi redditi successivi (Art. 16e cpv. 2 LIPG)

BGE / ATF / DTF
DTF 133 V 431 · BGE 133 V 431 · ATF 133 V 431
Data
26.07.2007
Numero d'incarto
BGE 133 V 431
Corte
CH_BGE_007
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 8 Cost Art. 16e LIPG Art. 7 OIPG Art. 32 OIPG

Riassunto

Una fisioterapista indipendente partorisce nel luglio 2005 e richiede l'indennità di maternità alla cassa di compensazione cantonale. L'amministrazione calcola provvisoriamente la prestazione basandosi sul reddito presunto comunicato dall'assicurata per l'anno 2005, pari a 40'000 franchi, anziché sul reddito definitivo accertato per l'anno 2002. La ricorrente contesta tale metodo sostenendo che dovrebbe essere utilizzato esclusivamente il reddito percepito nei nove mesi precedenti il parto o quello della decisione definitiva più recente, invocando una presunta disparità di trattamento rispetto alle madri salariate. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino respinge il gravame confermando la correttezza del calcolo operato dalla cassa.

Il Tribunale federale respinge il ricorso di diritto amministrativo, confermando che il calcolo provvisorio dell'indennità di maternità basato sul reddito presunto dell'anno del parto non è censurabile ai sensi dell'articolo 16e capoverso 2 della legge federale sulle indennità per perdita di guadagno (LIPG). I giudici precisano che, sebbene l'indennità definitiva debba essere stabilita esclusivamente considerando il reddito conseguito prima del parto per evitare disparità di trattamento vietate dall'articolo 8 della Costituzione, la procedura provvisoria segue le direttive applicabili.

Nel caso concreto, poiché al momento del parto non esisteva ancora una decisione definitiva sui contributi AVS per l'anno 2005, l'amministrazione ha correttamente utilizzato il reddito di 40'000 franchi notificato dall'assicurata stessa tramite la decisione provvisoria di fissazione dei contributi del 27 giugno 2005. Non era invece ammissibile riferirsi all'ultima decisione definitiva relativa all'anno 2002, troppo distante temporalmente dall'evento assicurato. L'applicazione analogica dell'articolo 7 capoverso 1 dell'ordinanza sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG), richiamata dall'articolo 32 OIPG, consente di tenere conto delle specificità delle lavoratrici indipendenti senza violare il principio di uguaglianza, garantendo comunque un adeguamento retroattivo dell'indennità definitiva qualora i redditi pre-parto risultassero diversi da quelli provvisori.

La decisione è rilevante perché chiarisce la distinzione tra calcolo provvisorio e definitivo dell'indennità di maternità per le indipendenti, stabilendo che in assenza di accertamenti definitivi per l'anno in corso si deve far riferimento alla decisione provvisoria di contribuzione più recente.

Regesto

Art. 16e Abs. 2 in Verbindung mit Art. 11 Abs. 1 EOG; Art. 32 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 EOV: Mutterschaftsentschädigung einer Selbständigerwerbenden. Es ist nicht zu beanstanden, dass die Ausgleichskasse die Mutterschaftsentschädigung (vorläufig) auf der Grundlage des Einkommens gemäss letzter provisorischer Beitragsverfügung betreffend das Jahr der Niederkunft (hier: 2005) bemessen hat und nicht aufgrund desjenigen gemäss der letzten definitiven Beitragsverfügung betreffend das Jahr 2002. Die Verwaltung wird zu gegebener Zeit die definitive Entschädigung ausschliesslich unter Berücksichtigung des vorgeburtlichen Verdienstes festsetzen (E. 6.1-6.2.4). Regeste Art. 16e al. 2 en relation avec l'art. 11 al. 1 LAPG; art. 32 en relation avec l'art. 7 al. 1 RAPG: Allocation de maternité des personnes exerçant une activité indépendante. Il n'est pas critiquable que la caisse de compensation calcule (provisoirement) le montant de l'allocation de maternité sur la base du revenu pris en considération par la dernière décision provisoire de cotisations rendue avant l'accouchement (relative en l'occurrence à l'année 2005) et non pas sur la base du revenu retenu par la dernière décision définitive de cotisations (relative en l'occurrence à l'année 2002). Le moment venu, l'administration veillera à ce que l'allocation définitive soit calculée exclusivement sur la base du revenu réalisé avant la naissance (consid. 6.1-6.2.4). Regesto Art. 16e cpv. 2 in relazione con l'art. 11 cpv. 1 LIPG; art. 32 in relazione con l'art. 7 cpv. 1 OIPG: Indennità in caso di maternità di una lavoratrice indipendente. Il fatto che la cassa di compensazione abbia determinato (in via provvisoria) l'indennità di maternità sulla base del reddito risultante dall'ultima decisione provvisoria di fissazione dei contributi relativa all'anno del parto (in casu: il 2005), e non di quello desumibile dall'ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi relativa all'anno 2002, non è censurabile. Spetterà all'amministrazione provvedere al momento opportuno affinché l'indennità definitiva venga stabilita unicamente prendendo in considerazione il reddito conseguito dall'assicurata prima del parto (consid. 6.1-6.2.4).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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