Lavoratrice indipendente chiede ricalcolo dell'indennità di perdita di guadagno COVID-19 sulla base della tassazione 2019: il limite temporale del 16 settembre 2020 per il periodo successivo è incostituzionale per violazione del principio di uguaglianza (art. 185 cpv. 3 Cost. e art. 5 cpv. 2 bis e 2 ter dell'ordinanza COVID-19)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 149 V 2 · BGE 149 V 2 · ATF 149 V 2
- Data
- 01.01.2022
- Numero d'incarto
- BGE 149 V 2
- Esito
- Parzialmente accolto
Norme determinanti
Riassunto
Una lavoratrice indipendente attiva come violinista, insegnante e concertista ha presentato domanda di indennità di perdita di guadagno a causa dei provvedimenti anti-COVID-19. La Cassa cantonale di compensazione le ha riconosciuto un'indennità giornaliera calcolata sui dati fiscali 2018, non su quelli 2019, che risultavano più favorevoli. Successivamente, dopo aver ricevuto la decisione di tassazione 2019 (21 ottobre 2020), ha chiesto il ricalcolo dell'indennità sulla base di tale reddito. La Cassa ha respinto la richiesta, sostenendo che il termine per presentare nuovi dati scadeva il 16 settembre 2020. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha confermato tale decisione. La ricorrente ha quindi impugnato dinanzi al Tribunale federale, contestando la costituzionalità del limite temporale e l’impossibilità di ricalcolo.
Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso, dichiarando incostituzionale l’applicazione del limite temporale del 16 settembre 2020 per il periodo successivo a tale data. Ha ritenuto che l’art. 5 cpv. 2 bis e 2 ter dell’ordinanza COVID-19 nel tenore dell’8 ottobre 2020, nella misura in cui esclude il ricalcolo dell’indennità giornaliera per i beneficiari già in possesso di prestazioni prima del 17 settembre 2020, violi il principio di uguaglianza giuridica di cui all’art. 8 Cost., poiché non è più giustificato da una situazione di urgenza. Al contrario, l’art. 5 cpv. 2 dell’ordinanza nel tenore del 6 luglio 2020 beneficia di immunità costituzionale per l’urgenza della fase iniziale della pandemia e rimane valido. La disparità di trattamento tra chi aveva già ricevuto la tassazione 2019 prima del 17 settembre 2020 e chi l’ha ottenuta solo successivamente non è oggettivamente motivata nell’autunno 2020, quando l’urgenza era attenuata. Inoltre, il riferimento analogico all’art. 11 cpv. 1 LIPG e all’art. 7 cpv. 1 OIPG conferma il diritto al ricalcolo in caso di nuova tassazione AVS, mentre la modifica normativa entrata in vigore dal 1° luglio 2021, che elimina il limite temporale, dimostra che la sua persistenza fino al 30 giugno 2021 era ingiustificata. Di conseguenza, l’obbligo di informare la Cassa entro il 16 settembre 2020 decade, rendendo infondate le argomentazioni della Cassa basate sull’art. 31 LPGA e sull’art. 24 cpv. 4 OAVS. Il Tribunale federale ha pertanto annullato la sentenza del Tribunale cantonale e le decisioni amministrative impugnate nella parte in cui riguardano il periodo successivo al 16 settembre 2020, rinviando la causa alla Cassa per nuovo esame e ricalcolo dell’indennità sulla base dei dati fiscali 2019.
Questa decisione è notevole perché chiarisce i confini dell’immunità costituzionale delle ordinanze d’urgenza e stabilisce che il principio di uguaglianza giuridica prevale quando l’urgenza originaria cessa, anche in ambito di prestazioni sociali straordinarie. Essa rappresenta un precedente fondamentale per tutti i casi di ricalcolo di indennità COVID-19 e per l’applicazione del controllo di costituzionalità alle ordinanze emanate in forza di deleghe legislative.
Regesto
Art. 185 Abs. 3 BV; Art. 5 Abs. 2 der Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall; Entschädigung für den Erwerbsausfall einer selbständigerwerbenden Person aufgrund des Coronavirus; Gesetz- und Verfassungsmässigkeit der Bestimmungen der Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall betreffend den Betrag und die Berechnung der Entschädigung in den verschiedenen zeitlich massgebenden Versionen. Sinn und Zweck von Art. 5 Abs. 2 der Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall in der Fassung vom 6. Juli 2020 und der Art. 5 Abs. 2 bis und 2 ter derselben Verordnung in der Fassung vom 8. Oktober 2020, wie sie ab dem 17. September 2020 in Kraft standen, ist es festzusetzen, dass das Taggeld aufgrund der Steuerdaten für das Jahr 2019 zu berechnen ist, welche der Verwaltung spätestens bis zum 16. September 2020 vorgelegen haben müssen (E. 11.3.2). Während die Fassung der Verordnung vom 6. Juli 2020 aufgrund der Dringlichkeit der damaligen Situation (E. 9) eine verfassungsrechtliche Immunität geniesst, ist die ab 17. September 2020 in Kraft gestandene Fassung von dieser nicht gedeckt und verstösst gegen den Grundsatz der Rechtsgleichheit (E. 11, insbesondere E. 11.4). Regeste Art. 185 al. 3 Cst.; art. 5 al. 2 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19; allocation pour perte de gain en cas de coronavirus d'une personne exerçant une activité lucrative indépendante; légalité et constitutionnalité des dispositions de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 concernant le montant et le calcul de l'allocation dans les différentes versions déterminantes dans le temps. L'art. 5 al. 2 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur au 6 juillet 2020, et les art. 5 al. 2 bis et 5 al. 2 ter de cette même ordonnance, dans sa teneur au 8 octobre 2020, tels qu'ils étaient en vigueur à partir du 17 septembre 2020, ont pour but d'indiquer que l'indemnité journalière doit être calculée sur la base des données fiscales pour l'année 2019, dont disposait l'administration au plus tard le 16 septembre 2020 (consid. 11.3.2). Si la version de l'ordonnance du 6 juillet 2020 bénéficie d'une immunité constitutionnelle - compte tenu de l'urgence de la situation de l'époque (consid. 9) -, la version entrée en vigueur à compter du 17 septembre 2020 n'est pas couverte par cette immunité et est contraire au principe d'égalité (consid. 11, en particulier consid. 11.4). Regesto Art. 185 cpv. 3 Cost.; art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; indennità per perdita di guadagno per coronavirus di una lavoratrice indipendente; legalità e costituzionalità delle disposizioni dell'ordinanza COVID-19 nelle differenti versioni temporali riferite all'importo e al calcolo dell'indennità. L'art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 nel tenore del 6 luglio 2020 e gli art. 5 cpv. 2 bis e 5 cpv. 2 ter dell'ordinanza COVID-19 nel tenore dell'8 ottobre 2020 in vigore dopo il 17 settembre 2020 hanno per scopo di indicare che l'indennità giornaliera deve essere calcolata in base ai dati fiscali 2019 a disposizione dell'amministrazione al più tardi il 16 settembre 2020 (consid. 11.3.2). Se l'ordinanza COVID-19 nel tenore del 6 luglio 2020 beneficia dell'immunità costituzionale - vista l'urgenza della situazione (consid. 9) -, quella nel tenore a far tempo dal 17 settembre 2020 non ne è coperta ed è contraria al principio di uguaglianza giuridica (consid. 11, in particolare consid. 11.4).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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