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Justizze. Art. 84 LTF

Tribunale federale

Assistenza giudiziaria penale: ricorso inammissibile per assenza di caso particolarmente importante (Art. 84 LTF)

BGE / ATF / DTF
DTF 133 IV 132 · BGE 133 IV 132 · ATF 133 IV 132
Data
23.05.2007
Numero d'incarto
BGE 133 IV 132
Corte
CH_BGE_006
Esito
Inammissibile

Norme determinanti

Art. 42 LTF Art. 84 LTF Art. 109 LTF

Riassunto

Il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha accolto una rogatoria italiana relativa a un procedimento per corruzione e ordinato la trasmissione della documentazione di un conto bancario presso la banca X. Il titolare del conto ha presentato ricorso al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della decisione e il completamento della domanda integrativa da parte dell'autorità richiedente. Il Tribunale federale deve verificare se sussistano i presupposti di ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

Il Tribunale federale dichiara il ricorso inammissibile con motivazione sommaria ai sensi dell'art. 109 cpv. 3 LTF, poiché non si è in presenza di un caso particolarmente importante come richiesto dall'art. 84 LTF.

Sebbene la decisione impugnata concerna la consegna di informazioni inerenti alla sfera segreta, il ricorrente non ha dimostrato che vi siano stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento estero presenti gravi lacune. Egli si limita a contestare genericamente la proporzionalità della misura e l'utilità dei documenti bancari, senza invocare né dimostrare i requisiti specifici dell'art. 84 cpv. 2 LTF come prescritto dall'art. 42 cpv. 2 LTF. La norma art. 84 LTF persegue infatti lo scopo di limitare fortemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale.

La decisione viene emessa nella composizione di tre giudici ai sensi dell'art. 109 cpv. 1 LTF, dato che il ricorso è soggetto alle condizioni restrittive dell'art. 84 LTF e non entra nel merito della questione sostanziale sollevata dal ricorrente.

Regesto

Art. 84 und 109 Abs. 1 und 3 BGG; Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten im Bereich der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen. Beschwerde mit summarischer Begründung als unzulässig erklärt, da kein besonders bedeutender Fall vorliegt (E. 1). Regeste Art. 84 et 109 al. 1 et 3 LTF; recours en matière de droit public dans le domaine de l'entraide pénale internationale. Recours déclaré irrecevable, par une motivation sommaire, au motif qu'il ne porte pas sur un cas particulièrement important (consid. 1). Regesto Art. 84 e 109 cpv. 1 e 3 LTF; ricorso in materia di diritto pubblico nell'ambito dell'assistenza internazionale in materia penale. Ricorso dichiarato inammissibile, con motivazione sommaria, poiché non si è in presenza di un caso particolarmente importante (consid. 1).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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