Justizze.

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Justizze. Art. 91 LEF

Tribunale federale

Pignoramento provvisorio ex Convenzione di Lugano: obbligo informativo terzi sorge solo dopo passaggio in giudicato (art. 39 cpv. 2 CL, art. 91 cpv. 4 LEF)

BGE / ATF / DTF
DTF 131 III 660 · BGE 131 III 660 · ATF 131 III 660
Data
12.10.2005
Numero d'incarto
BGE 131 III 660
Corte
CH_BGE_005
Esito
Rinvio

Norme determinanti

Art. 39 LugÜ Art. 91 LEF

Riassunto

La società A. SpA ottiene dal Tribunale di Monza un sequestro conservativo sui beni di B. e ne chiede l'esecuzione in Svizzera ai sensi della Convenzione di Lugano. Il Tribunale d'appello ticinese dichiara esecutiva la decisione italiana e ordina all'Ufficio di esecuzione di procedere al pignoramento provvisorio dei beni del debitore, includendo nella notifica anche lo studio legale E., F. e G. con richiesta di informazioni su documenti relativi alla convenuta. Gli avvocati rifiutano di fornire i dati richiesti e ricorrono contro l'ingiunzione dell'Ufficio di esecuzione. L'autorità di vigilanza cantonale accoglie il ricorso degli avvocati, annullando l'ingiunzione e ritenendo che l'obbligo di informazione sorga solo dopo la sentenza definitiva nel merito in Italia. La società A. SpA impugna tale decisione davanti al Tribunale federale chiedendo la reiezione del ricorso degli avvocati.

Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso e rinvia la causa all'autorità di vigilanza per nuovo giudizio. La Corte stabilisce che, in assenza di specifiche disposizioni nella decisione giudiziaria che ordina il pignoramento provvisorio come misura conservativa ai sensi dell'articolo 39 capoverso 2 della Convenzione di Lugano, l'obbligo di informazione dei terzi sorge nel momento in cui sia la sentenza di exequatur sia l'ordinanza di pignoramento provvisorio sono diventate definitive. Nel caso concreto, poiché il giudice dell'exequatur non aveva preso alcuna disposizione particolare concernente l'articolo 91 capoverso 4 della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento, l'Ufficio di esecuzione deve applicare tale norma senza limitazioni derivanti dal diritto estero.

Tuttavia, la Corte precisa che l'obbligo di informazione riguarda esclusivamente i terzi che detengono beni patrimoniali del debitore o verso i quali il debitore vanta crediti. Non essendo scontato che un avvocato detenga beni del mandante o sia suo debitore, l'autorità di vigilanza dovrà verificare se gli studi legali coinvolti possiedano effettivamente beni pignorabili o crediti nei confronti di B., interrogandoli nuovamente su questo specifico aspetto. La competenza di adattare le misure conservative alle esigenze della Convenzione di Lugano spetta esclusivamente al giudice dell'exequatur, mentre le autorità di esecuzione e di vigilanza sono limitate al controllo formale della regolarità della decisione e all'applicazione delle norme esecutive previste dalla legge svizzera.

La decisione è rilevante perché chiarisce la ripartizione delle competenze tra giudice dell'exequatur e autorità di esecuzione nell'ambito delle misure conservative transfrontaliere, definendo con precisione il momento temporale e l'ambito soggettivo dell'obbligo di informazione dei terzi nel contesto del pignoramento provvisorio disciplinato dalla Convenzione di Lugano.

Regesto

Art. 39 Abs. 2 LugÜ und Art. 91 Abs. 4 SchKG; Kompetenzabgrenzung zwischen Zwangsvollstreckungsbehörden und Richter, welcher die provisorische Pfändung als Sicherungsmassnahme im Sinne des LugÜ anordnet; Auskunftspflicht Dritter. Ohne besondere Anweisungen in der richterlichen Entscheidung, mit welcher die provisorische Pfändung angeordnet wird, entsteht die Auskunftspflicht Dritter im Zeitpunkt, in welchem sowohl diese Entscheidung als auch die Vollstreckbarkeitserklärung des ausländischen Entscheides rechtskräftig geworden sind (E. 4). Über das Vermögen des Schuldners müssen nur diejenigen Dritten - im konkreten Fall Rechtsanwälte - Auskunft geben, welche Vermögensgegenstände des Schuldners verwahren oder denen gegenüber dieser Guthaben hat (E. 6). Regeste Art. 39 al. 2 CL et art. 91 al. 4 LP; délimitation de compétence entre les autorités de poursuite et le juge qui ordonne une saisie provisoire à titre de mesures conservatoires au sens de la Convention de Lugano; obligation de renseigner des tiers. En l'absence de dispositions spéciales dans la décision du juge qui ordonne une saisie provisoire, l'obligation de renseigner des tiers naît lorsque aussi bien cette décision que le jugement d'exequatur sont devenus définitifs (consid. 4). Ont l'obligation de fournir des renseignements sur le patrimoine du débiteur uniquement les tiers - en l'espèce des avocats - qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui celui-ci a des créances (consid. 6). Regesto Art. 39 cpv. 2 CL e art. 91 cpv. 4 LEF; delimitazione delle competenze fra gli organi di esecuzione e il giudice che ordina un pignoramento provvisorio quale provvedimento conservativo ai sensi della Convenzione di Lugano; obbligo di informazione di terzi. In assenza di specifiche disposizioni nella decisione giudiziaria che ordina un pignoramento provvisorio, l'obbligo di informazione di terzi nasce quando sia tale decisione che la sentenza di exequatur sono diventate definitive (consid. 4). Sono obbligati a fornire informazioni sul patrimonio del debitore unicamente i terzi - nella fattispecie avvocati - che detengono suoi beni o verso i quali egli vanta dei crediti (consid. 6).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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