Notifica precetto esecutivo a Panama: tempi difficili ma non eccezionali, esclusa notifica edittale (Art. 66 cpv. 4 n. 3 SchKG)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 129 III 556 · BGE 129 III 556 · ATF 129 III 556
- Data
- 26.08.2003
- Numero d'incarto
- BGE 129 III 556
- Corte
- CH_BGE_005
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
Un creditore ha promosso esecuzione forzata contro una società con sede a Panama chiedendo all'Ufficio di esecuzione di Lugano di notificare il decreto di sequestro e il precetto esecutivo mediante pubblicazione anziché tramite via rogatoria diplomatica. L'autorità di vigilanza cantonale ticinese ha respinto il ricorso ritenendo che, nonostante le difficoltà logistiche, la notifica a Panama possa avvenire in termini ragionevoli rispetto alla media di altri paesi comparabili. Il creditore ha quindi proposto ricorso al Tribunale federale sostenendo che i tempi stimati dall'Ufficio federale di giustizia rendevano la notifica ordinaria inadeguata e chiedendo in via subordinata istruzioni pratiche per l'applicazione della norma sulla notifica edittale.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui era ammissibile, confermando che non sussistevano i presupposti per procedere alla notifica mediante pubblicazione del precetto esecutivo verso il debitore domiciliato a Panama.
I giudici hanno rilevato che la notifica edittale prevista dall'art. 66 cpv. 4 n. 3 SchKG costituisce un'eccezione riservata ai casi in cui la notificazione ordinaria non sia possibile in un termine ragionevole, data l'importanza particolare del precetto esecutivo che dà inizio all'esecuzione senza esame preliminare del credito. Nel caso concreto, l'Ufficio federale di giustizia classificava la notifica a Panama come "difficile" e non "molto difficile", indicando una durata variabile tra 5 e 15 mesi. Tale lasso temporale non è apparso così eccezionale da giustificare la deroga alla regola generale, specialmente considerando che per altri stati dell'America centro-meridionale come Nicaragua, Colombia, Brasile e Messico venivano indicati tempi analoghi o superiori. Di conseguenza, la decisione delle autorità di eseguire la notifica in via rogatoriale non violava il diritto federale.
Per quanto concerne la domanda subordinata volta a ottenere precisazioni sulle condizioni pratiche di applicazione della norma, il Tribunale ha chiarito che tale richiesta non rientrava nell'ambito delle domande proponibili con un ricorso fondato sull'art. 19 cpv. 1 SchKG, poiché la facoltà di impartire istruzioni alle autorità di vigilanza è lasciata al libero apprezzamento del Tribunale federale secondo l'art. 15 cpv. 3 SchKG e non può essere pretesa dalle parti.
La decisione è rilevante perché definisce i limiti applicativi della notifica edittale all'estero nel diritto esecutivo svizzero, stabilendo che mere difficoltà operative o durate pluriennali non bastano automaticamente a legittimare la deroga quando i tempi restano comparabili a quelli di altre giurisdizioni simili.
Regesto
Art. 15 Abs. 3 und Art. 66 Abs. 4 Ziff. 3 SchKG; Zustellung einer Betreibungsurkunde im Ausland. Die Zustellung einer Betreibungsurkunde durch öffentliche Bekanntmachung, wie sie in Art. 66 Abs. 4 Ziff. 3 SchKG für einen im Ausland wohnenden Schuldner vorgesehen ist, kann nur ausnahmsweise erfolgen (E. 4). Mit Beschwerde nach Art. 19 Abs. 1 SchKG kann vom Bundesgericht nicht verlangt werden, Weisungen an die kantonalen Aufsichtsbehörden zu erlassen (E. 5). Regeste Art. 15 al. 3 et art. 66 al. 4 ch. 3 LP; notification d'un acte de poursuite à l'étranger. La notification par publication d'un acte de poursuite au débiteur domicilié à l'étranger, telle qu'elle est prévue à l'art. 66 al. 4 ch. 3 LP, ne peut avoir lieu qu'exceptionnellement (consid. 4). Le Tribunal fédéral ne peut être requis par la voie d'un recours fondé sur l'art. 19 al. 1 LP de donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance (consid. 5). Regesto Art. 15 cpv. 3 e art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF; notifica di un atto esecutivo all'estero. La notifica mediante pubblicazione di un atto esecutivo al debitore domiciliato all'estero, prevista dall'art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF, può avvenire solo eccezionalmente (consid. 4). Con un ricorso fondato sull'art. 19 cpv. 1 LEF non può essere chiesto al Tribunale federale di impartire istruzioni alle autorità cantonali di vigilanza (consid. 5).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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- Billag competente a rigettare opposizione a precetto esecutivo per canone RSI: delega legale sufficiente ex art. 55 LRTV e art. 79 LEF