Erede istituita acquista immobile con mezzi misti: annotazione obbligo trasmissione rifiutata (art. 490 cpv. 2 CC)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 129 III 113 · BGE 129 III 113 · ATF 129 III 113
- Data
- 14.11.2002
- Numero d'incarto
- BGE 129 III 113
- Corte
- CH_BGE_005
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
L'esecutore testamentario D. ha richiesto all'Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano l'annotazione dell'obbligo di trasmissione a favore degli eredi sostituiti su un immobile acquistato dall'erede istituita C.A. a Caslano per fr. 2'150'000.-. L'immobile era stato finanziato per fr. 1'000'000.- con mezzi provenienti dal patrimonio sottoposto a sostituzione fedecommissaria, per fr. 1'000'000.- tramite credito ipotecario bancario e per fr. 150'000.- con mezzi propri dell'erede. L'Ufficiale del registro fondiario e le autorità cantonali hanno respinto la richiesta di annotazione. Il ricorso di diritto amministrativo proposto dall'esecutore testamentario contro la decisione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è stato portato dinanzi al Tribunale federale.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto amministrativo dell'esecutore testamentario, confermando il rigetto dell'annotazione dell'obbligo di trasmissione sul fondo di Caslano.
La Corte ha ritenuto che l'immobile, acquistato in parte con beni del patrimonio fedecommissario e in parte con mezzi propri o mutuati dall'erede istituita, appartenga ai due patrimoni in proporzione al rispettivo contributo finanziario. Poiché la domanda di annotazione verteva sull'intero immobile, la restrizione della facoltà di disporre eccedeva l'effettivo obbligo di trasmissione derivante dalla sostituzione fedecommissaria, garantendo agli eredi sostituiti diritti superiori a quelli conferiti dal defunto. Inoltre, il patrimonio fedecommissario aveva contribuito per meno della metà del prezzo d'acquisto (fr. 1'000'000.- su fr. 2'150'000.-), rendendo inapplicabile la regola della surrogazione nella massa preponderante.
Ai sensi dell'art. 490 cpv. 2 CC, l'annotazione nel registro fondiario costituisce garanzia specifica per gli immobili della successione destinati a pervenire in natura agli eredi sostituiti. Nel caso concreto, l'operazione non mirava a trasmettere in natura i beni ereditari originali, ma a sostituire l'amministrazione congiunta dei mezzi finanziari con una restrizione reale su un bene di nuova acquisizione. Tale configurazione non soddisfa i requisiti dell'art. 960 cpv. 1 n. 3 CC, poiché la restrizione non è inerente alla sostituzione fedecommissaria ed esula dall'ambito applicativo dell'art. 490 cpv. 2 CC. Per tutelare i diritti degli eredi sostituiti sui mezzi finanziari impiegati, sarebbe stata più appropriata la costituzione di un diritto di pegno proporzionato all'importo proveniente dal fedecommesso.
Regesto
Art. 490 Abs. 2 ZGB und 960 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB; Sicherstellung der Anwartschaft der Nacherben. Die Pflicht zur Auslieferung an die Nacherben kann auf einem von einer eingesetzten Erbin erworbenen Grundstück auch dann nicht vorgemerkt werden, wenn dieses zum Teil aus Mitteln bezahlt wurde, die zu dem der Nacherbeneinsetzung unterworfenen Vermögen gehören (E. 4).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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