Giornalista entra illegalmente in Svizzera per reportage: scriminante interessi legittimi esclusa, condanna conforme alla libertà di stampa (Art. 23 cpv. 1 LDDS)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 127 IV 166 · BGE 127 IV 166 · ATF 127 IV 166
- Data
- 16.05.2001
- Numero d'incarto
- BGE 127 IV 166
- Corte
- CH_BGE_006
- Esito
- Inammissibile
Norme determinanti
Art. 17 Cost Art. 10 CEDU Art. 23 LDDS Art. 84 OG Art. 269 PP
Riassunto
Un giornalista italiano, dipendente del Quotidiano X, è entrato clandestinamente in Svizzera attraverso la rete di confine a Chiasso il 26 gennaio 1999 insieme a un gruppo di profughi kosovari. Lo scopo era raccogliere informazioni di prima mano sulle traversie dei clandestini per pubblicare un articolo intitolato "Io, clandestino, liberato dagli italiani". Fermato dalle guardie federali di confine e identificato dopo aver fornito inizialmente una falsa identità, è stato condannato dal Tribunale d'appello ticinese a una multa di 250 franchi per entrata illegale in Svizzera ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 LDDS. Il giornalista ha proposto ricorso per cassazione e ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, sostenendo che l'ingresso illegale fosse giustificato dalla salvaguardia di interessi legittimi legati all'esercizio della libertà di stampa e che la condanna violasse i diritti costituzionali e convenzionali.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso per cassazione e dichiarato inammissibile il ricorso di diritto pubblico, confermando la condanna del giornalista.
La Corte ha ritenuto che i presupposti della scriminante extralegale della salvaguardia di interessi legittimi non fossero adempiuti. Sebbene la tematica dei profughi fosse di interesse generale e il mezzo scelto fosse adeguato allo scopo giornalistico, l'ingresso illegale non costituiva l'unica via possibile per ottenere le informazioni. La Corte ha osservato che interviste dirette ai profughi una volta rinviati in Italia avrebbero potuto soddisfare il bisogno informativo senza violare la legge. Gli argomenti del ricorrente sulla necessità del contatto diretto per superare ostacoli linguistici e ritrosie sono stati giudicati privi di elementi concreti sufficienti a rendere verosimile l'impossibilità di realizzare il servizio altrimenti.
Per quanto riguarda la libertà di stampa garantita dall'art. 17 Cost. e dall'art. 10 CEDU, la Corte ha stabilito che il dovere dei media di informare non giustifica automaticamente la commissione di atti illeciti. Tali atti devono rappresentare l'ultima ratio per ottenere notizie di primordiale importanza impossibili da diffondere diversamente. Nel caso specifico, le informazioni raccolte, pur suscitando curiosità pubblica, non apparivano di importanza primordiale e presentavano toni prevalentemente scandalistici, limitandosi a descrivere la tragedia umana dei compagni di viaggio. Pertanto, la condanna a una multa contenuta di 250 franchi non viola la libertà di stampa.
Il ricorso di diritto pubblico è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 OG e dell'art. 269 PP, poiché la questione della scriminante extralegale attiene all'interpretazione del diritto penale federale ed è censurabile esclusivamente tramite ricorso per cassazione, rimedio sussidiario rispetto al gravame di diritto pubblico.
Regesto
Art. 23 Abs. 1 ANAG, Art. 17 BV und Art. 10 EMRK; rechtswidrige Einreise in die Schweiz, Pressefreiheit, Tragweite des aussergesetzlichen Rechtfertigungsgrundes der Wahrung berechtigter Interessen. Die Voraussetzungen des aussergesetzlichen Rechtfertigungsgrundes der Wahrung berechtigter Interessen sind nicht erfüllt im Falle eines Journalisten, der gemeinsam mit einer Gruppe von Flüchtlingen rechtswidrig in die Schweiz einreist, um Informationen aus "erster Hand" zu sammeln und einen Artikel über das Schicksal der heimlich auf Schweizer Boden weilenden Personen zu veröffentlichen (E. 2b und 2f). Die Verurteilung des Journalisten zu einer Busse von 250 Franken verstösst nicht gegen das Grundrecht der Pressefreiheit (E. 2g). Regeste Art. 23 al. 1 LSEE, art. 17 Cst. et art. 10 CEDH; entrée illégale en Suisse, liberté de la presse, portée de l'élément justificatif extralégal de la sauvegarde d'intérêts légitimes. Les conditions de l'élément justificatif extralégal de la sauvegarde d'intérêts légitimes ne sont pas réunies dans le cas d'un journaliste qui entre illégalement en Suisse avec un groupe de réfugiés afin de recueillir des informations " de première main" et de publier un article sur les difficultés des clandestins sur le sol helvétique (consid. 2b et 2f). La condamnation de ce journaliste à une amende de 250 fr. ne viole pas la liberté de la presse (consid. 2g). Regesto Art. 23 cpv. 1 LDDS, art. 17 Cost. e art. 10 CEDU; entrata illegale in Svizzera, libertà di stampa, portata della scriminante extralegale della salvaguardia d'interessi legittimi. I presupposti della scriminante extralegale della salvaguardia d'interessi legittimi non sono adempiuti nel caso di un giornalista che entra illegalmente in Svizzera insieme a un gruppo di profughi per raccogliere informazioni di "prima mano" e pubblicare un articolo sulle traversie dei clandestini sul suolo elvetico (consid. 2b e 2f). La condanna del giornalista a una multa di fr. 250.- non viola la libertà di stampa (consid. 2g).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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