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Justizze. Art. 4 LRTV

Tribunale federale

Comune e direttori di case per anziani contestano trasmissioni RSI su decessi durante prima ondata Covid-19: servizi non manipolatori né oggettivamente distorti, rispetto dell'art. 4 cpv. 2 LRTV confermato

BGE / ATF / DTF
DTF 149 II 209 · BGE 149 II 209 · ATF 149 II 209
Data
01.01.2023
Numero d'incarto
BGE 149 II 209
Corte
CH_BGE_004
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 17 Cost Art. 93 Cost Art. 4 LRTV Art. 97 LRTV Art. 4 RTVG

Riassunto

Il Comune di X., il direttore A. della Casa per anziani di Y. e la direttrice sanitaria B. hanno presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro la decisione dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR), che aveva respinto il loro reclamo contro due trasmissioni della RSI – una televisiva trasmessa il 9 giugno 2020 e una radiofonica il giorno successivo – dedicate ai decessi per Covid-19 nelle case per anziani ticinesi, con particolare focus sulla struttura di Y. I ricorrenti sostenevano che le trasmissioni violavano l’obbligo di obiettività e corretta presentazione dei fatti previsto dall’art. 4 cpv. 2 LRTV, poiché avrebbero presentato una prospettiva univoca e accusatoria, senza dare spazio adeguato alle spiegazioni dei responsabili e senza contestualizzare le dichiarazioni rilasciate. Contestavano inoltre che le giornaliste non fossero state trasparenti sul contesto e sui canali di diffusione delle interviste, inducendo il Comune in errore circa la natura del servizio. La questione centrale era se le trasmissioni, nel loro complesso, avessero compromesso la capacità del pubblico di formarsi un’opinione autonoma, come richiesto dalla legge.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, confermando la decisione dell’AIRR. Ha stabilito che le trasmissioni non violavano l’art. 4 cpv. 2 LRTV perché, pur avendo un taglio drammatico e focalizzato sulla struttura di Y., fornivano comunque un’informazione appropriata e non manipolatoria: il servizio televisivo dedicava circa tre minuti e venti secondi al direttore A., che illustrava le difficoltà gestionali e ammetteva ritardi nella reazione e nella comunicazione; il servizio radiofonico includeva un intervento di circa dodici minuti del Medico cantonale, il quale, pur sollecitato a pronunciarsi sulla struttura di Y., aveva ridotto al minimo i riferimenti specifici, spiegando la situazione in termini generali e chiarendo che all’epoca non si conosceva ancora il concetto di pazienti asintomatici. Il Tribunale ha sottolineato che il pubblico, già consapevole della complessità e dell’incertezza della fase pandemica, possedeva un “Vorwissen” sufficiente per valutare criticamente i contenuti. Ha inoltre ribadito che l’AIRR, ai sensi dell’art. 97 cpv. 2 lett. a LRTV, è competente esclusivamente a controllare a posteriori il contenuto redazionale delle trasmissioni diffuse, nell’interesse del pubblico, e non i preparativi o gli accordi preliminari con gli intervistati; pertanto, l’eventuale mancanza di trasparenza sul contesto di diffusione non rientra nel suo ambito di esame e non inficia la legittimità del controllo effettuato. Ha infine ricordato che la libertà dei media garantita dagli artt. 17 e 93 cpv. 2 Cost. impone un intervento delle autorità di sorveglianza con notevole riserbo, affinché non venga inibita la spontaneità giornalistica. Le norme decisive sono state l’art. 4 cpv. 2 LRTV (obiettività e corretta presentazione dei fatti), l’art. 97 cpv. 2 lett. a LRTV (limiti della competenza dell’AIRR), nonché gli artt. 17 e 93 cpv. 2 Cost. (libertà dei media). Il caso è notevole per la conferma del principio secondo cui il diritto in materia di programmi non tutela gli interessi individuali degli intervistati, ma l’interesse collettivo del pubblico a formarsi un’opinione autonoma, e per la chiara distinzione tra controllo del contenuto a posteriori e vigilanza sui processi produttivi, espressamente esclusa dalla legge.

Regesto

Art. 17, 29 Abs. 1 und 93 Abs. 2 BV; Art. 4 RTVG; Fernseh- und Radiosendungen über Todesfälle in Tessiner Altersheimen während der ersten Welle der Pandemie; investigativer Journalismus. Umfang und Inhalt der durch die Art. 17 und 93 Abs. 2 BV geschützten Medienfreiheit (E. 3.1). Mindestanforderungen gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 RTVG an eine redaktionelle Sendung mit Informationsgehalt (E. 3.2 und 3.3). Tragweite und Grenzen des investigativen Journalismus (E. 3.4). Prüfungsbefugnis der UBI (E. 4.3 und 4.4). Die umstrittenen Fernseh- und Radiosendungen verstiessen im vorliegenden Fall nicht gegen Art. 4 RTVG (E. 5). Regeste Art. 17, 29 al. 1 et 93 al. 2 Cst.; art. 4 LRTV; émissions de télévision et de radio relatives aux décès survenus dans des maisons de retraite tessinoises lors de la première vague de la pandémie; journalisme d'investigation. Portée et contenu de la liberté des médias protégée par les articles 17 et 93 al. 2 Cst. (consid. 3.1). Exigences minimales de l'art. 4 al. 1 et 2 LRTV pour une émission rédactionnelle à contenu informatif (consid. 3.2 et 3.3). Portée et limites du journalisme d'investigation (consid. 3.4). Pouvoir d'examen de l'AIEP (consid. 4.3 et 4.4). Les émissions de télévision et de radio litigieuses n'ont pas violé l'art. 4 LRTV dans le cas d'espèce (consid. 5). Regesto Artt. 17, 29 cpv. 1 e 93 cpv. 2 Cost.; art. 4 LRTV; trasmissioni televisiva e radiofonica afferenti ai decessi avvenuti nelle case per anziani ticinesi durante la prima ondata della pandemia; giornalismo d'inchiesta. Portata e contenuto della libertà dei media tutelata dagli artt. 17 e 93 cpv. 2 Cost. (consid. 3.1). Esigenze minime poste dall'art. 4 cpv. 1 e 2 LRTV riguardo ad una trasmissione redazionale con un contenuto informativo (consid. 3.2 e 3.3). Portata e limiti del giornalismo d'inchiesta (consid. 3.4). Potere d'esame dell'AIRR (consid. 4.3 e 4.4). La trasmissione televisiva e quella radiofonica litigiose non hanno nel caso di specie disatteso l'art. 4 LRTV (consid. 5).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.