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Justizze. Art. 46 DPA

Tribunale penale federale

Sequestro beni società per sospetta evasione fiscale: indizi sufficienti e proporzionalità confermati (art. 46 DPA)

Data
21.08.2026
Numero d'incarto
BV.2026.10
Corte
CH_BSTG_001
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 2 DPA Art. 45 DPA Art. 46 DPA Art. 70 CP Art. 71 CP

Riassunto

L'Amministrazione federale delle contribuzioni ordina il sequestro di due fondi immobiliari appartenenti ad A. SA nell'ambito di un'inchiesta per sospetta sottrazione d'imposta e frode fiscale commesse tra il 2015 e il 2023. L'autorità ritiene che gli immobili siano stati acquistati con prestiti non rimborsati provenienti da società coinvolte nelle indagini e che una successiva cessione delle azioni della ricorrente possa essere fittizia. A. SA impugna i provvedimenti sostenendo carenze nella notifica, motivazione lacunosa e assenza di concreti indizi di reato, chiedendo l'annullamento dei sequestri e, in via preliminare, l'effetto sospensivo.

La Corte dei reclami penali respinge il reclamo contro i sequestri disposti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni sui fondi immobiliari di proprietà di A. SA.

Nel merito, la Corte conferma l'esistenza di sufficienti indizi di reato ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 DPA. Dall'analisi contabile emerge che A. SA ha ricevuto nel 2021 un prestito di CHF 642'000 da C. AG in liquidazione e oltre CHF 800'000 da H., fondi utilizzati rispettivamente per l'acquisto del fondo n. 2 e del fondo n. 1 senza che tali debiti risultino estinti nei bilanci societari. La Corte rileva inoltre elementi che fanno dubitare della genuinità della cessione delle azioni di A. SA a I. AG, poiché le azioni erano formalmente detenute da C. AG e non dal venditore G., e manca prova documentale dell'avvenuto pagamento del prezzo di vendita. Tali circostanze giustificano il sequestro quale misura cautelare volta a garantire la futura confisca dei vantaggi economici illeciti o il risarcimento equivalente ex art. 70 e 71 CP, richiamati dall'art. 2 DPA.

Quanto alla proporzionalità, la Corte osserva che l'importo delle imposte presumibilmente sottratte supera i sette milioni di franchi. Alla luce di tale entità, il mantenimento del sequestro sugli unici beni immobili identificati risulta adeguato e necessario per assicurare il recupero del credito fiscale, non esistendo al momento misure meno incisive altrettanto efficaci. Le doglianze relative alla notifica e alla motivazione sono disattese, poiché lo scritto accompagnatorio forniva elementi sufficienti a comprendere le ragioni del provvedimento e a esercitare il diritto di difesa, sanando eventuali vizi formali.

La domanda di effetto sospensivo è dichiarata priva di oggetto a seguito del rigetto del reclamo principale. Le spese processuali di CHF 2'000 sono poste a carico della ricorrente e compensate con l'anticipo versato; il saldo di CHF 2'000 viene restituito al patrocinatore.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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