Sequestro beni società per sospetta evasione fiscale: indizi sufficienti e proporzionalità confermati (art. 46 DPA)
- Data
- 21.08.2026
- Numero d'incarto
- BV.2026.10
- Corte
- CH_BSTG_001
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
L'Amministrazione federale delle contribuzioni ordina il sequestro di due fondi immobiliari appartenenti ad A. SA nell'ambito di un'inchiesta per sospetta sottrazione d'imposta e frode fiscale commesse tra il 2015 e il 2023. L'autorità ritiene che gli immobili siano stati acquistati con prestiti non rimborsati provenienti da società coinvolte nelle indagini e che una successiva cessione delle azioni della ricorrente possa essere fittizia. A. SA impugna i provvedimenti sostenendo carenze nella notifica, motivazione lacunosa e assenza di concreti indizi di reato, chiedendo l'annullamento dei sequestri e, in via preliminare, l'effetto sospensivo.
La Corte dei reclami penali respinge il reclamo contro i sequestri disposti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni sui fondi immobiliari di proprietà di A. SA.
Nel merito, la Corte conferma l'esistenza di sufficienti indizi di reato ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 DPA. Dall'analisi contabile emerge che A. SA ha ricevuto nel 2021 un prestito di CHF 642'000 da C. AG in liquidazione e oltre CHF 800'000 da H., fondi utilizzati rispettivamente per l'acquisto del fondo n. 2 e del fondo n. 1 senza che tali debiti risultino estinti nei bilanci societari. La Corte rileva inoltre elementi che fanno dubitare della genuinità della cessione delle azioni di A. SA a I. AG, poiché le azioni erano formalmente detenute da C. AG e non dal venditore G., e manca prova documentale dell'avvenuto pagamento del prezzo di vendita. Tali circostanze giustificano il sequestro quale misura cautelare volta a garantire la futura confisca dei vantaggi economici illeciti o il risarcimento equivalente ex art. 70 e 71 CP, richiamati dall'art. 2 DPA.
Quanto alla proporzionalità, la Corte osserva che l'importo delle imposte presumibilmente sottratte supera i sette milioni di franchi. Alla luce di tale entità, il mantenimento del sequestro sugli unici beni immobili identificati risulta adeguato e necessario per assicurare il recupero del credito fiscale, non esistendo al momento misure meno incisive altrettanto efficaci. Le doglianze relative alla notifica e alla motivazione sono disattese, poiché lo scritto accompagnatorio forniva elementi sufficienti a comprendere le ragioni del provvedimento e a esercitare il diritto di difesa, sanando eventuali vizi formali.
La domanda di effetto sospensivo è dichiarata priva di oggetto a seguito del rigetto del reclamo principale. Le spese processuali di CHF 2'000 sono poste a carico della ricorrente e compensate con l'anticipo versato; il saldo di CHF 2'000 viene restituito al patrocinatore.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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