Tribunale amministrativo federale
Risanamento fonico strada nazionale: facilitazione ammessa per sproporzione costi parete antirumore, ISE 0,3 (art. 17 cpv. 2 LPAmb)
- Data
- 05.03.2018
- Numero d'incarto
- A-3534/2016
- Corte
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
Proprietario di un immobile residenziale su tre piani situato lungo la Strada nazionale 02 nei comuni di Biasca e Pollegio si oppone all'approvazione dei piani di risanamento fonico che prevede solo la sostituzione della pavimentazione con manto fonoassorbente invece della costruzione di una parete antirumore. Il ricorrente contesta la decisione del DATEC invocando la violazione del principio di proporzionalità e chiedendo misure più incisive, misurazioni puntuali e sopralluogo, sostenendo che il progetto non considera adeguatamente il danno alla salute, la perdita di valore dell'immobile e l'impatto sulla zona agricola circostante.
Il Tribunale amministrativo federale respinge il ricorso confermando la legittimità della facilitazione accordata ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LPAmb. La posa di una parete antirumore lunga 260 metri e alta 3 metri, dal costo di 1'326'000 franchi, è stata ritenuta sproporzionata poiché l'indice di sostenibilità economica (ISE) calcolato ammonta a 0,3, valore nettamente inferiore alla soglia di 1 richiesta dalla prassi e dalla giurisprudenza per giustificare tale intervento oneroso a beneficio di un unico edificio.
Sebbene la sostituzione della pavimentazione con asfalto fonoassorbente SDA8 Classe A non permetta di rispettare i valori limite di immissione (VLI) previsti per la zona di sensibilità III, essa garantisce il rispetto dei valori d'allarme (VA), limite superiore invalicabile in caso di facilitazione. Le proiezioni acustiche all'orizzonte 2030 indicano livelli compresi tra 68 e 70 dB(A) di giorno e tra 61 e 63 dB(A) di notte, tutti inferiori o uguali ai VA applicabili.
La censura relativa all'inquinamento atmosferico e alle polveri fini è infondata perché la procedura riguarda esclusivamente il risanamento fonico e le pareti antirumore non ostacolerebbero comunque l'arrivo delle polveri. Quanto alla pretesa indennitaria per la perdita di valore dell'immobile, essa è inammissibile in questa sede poiché il ricorrente non ha presentato alcuna domanda di espropriazione formale entro il termine di deposito dei piani, come richiesto nelle procedure coordinate.
Infine, le richieste di nuove misurazioni, perizie e sopralluogo sono state respinte in quanto superflue: il ricorrente non ha contestato la correttezza del calcolo dell'ISE né i dati tecnici specialistici prodotti dall'autorità inferiore e confermati dall'UFAM, rendendo inutili ulteriori accertamenti sui fatti. Le spese processuali di 1'500 franchi sono poste a carico del ricorrente e compensate con l'anticipo versato; nessuna indennità di ripetibili viene assegnata.
Regesto
Strade nazionali
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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