Justizze.

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Justizze. Art. 10 LPers

Tribunale amministrativo federale

Guardia di confine licenziata immediatamente per aver impugnato un fucile a pompa contro due persone ubriache non minacciose e aver provocato lesioni: rottura irrimediabile del rapporto di fiducia (art. 10 cpv. 4 LPers)

Data
28.02.2017
Numero d'incarto
A-1961/2016
Corte
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 10 LPers Art. 25 LPers Art. 36 LPers Art. 12 vLPers Art. 25 vLPers Art. 26 vLPers

Riassunto

Un guardia di confine ha impugnato un fucile a pompa caricato con proiettili di gomma contro due persone ubriache davanti alla propria abitazione, provocando lesioni durante il loro allontanamento. Il datore di lavoro, il Corpo delle guardie di confine, ha pronunciato la disdetta immediata del rapporto di lavoro per motivi gravi, ritenendo compromesso il rapporto di fiducia. Il lavoratore ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendo l’annullamento e la sostituzione con un licenziamento ordinario. Le parti hanno discusso se il comportamento del lavoratore costituisse un motivo grave sufficiente per la disdetta immediata e se tale misura fosse proporzionata.

Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso e confermato la disdetta immediata. Ha ritenuto che il comportamento del ricorrente la notte del 4 marzo 2016 — aver imbracciato un fucile a pompa caricato con proiettili di gomma contro due persone ubriache non minacciose e aver provocato lesioni durante il loro allontanamento — costituisse un motivo grave ai sensi dell’art. 10 cpv. 4 LPers, poiché aveva compromesso irrimediabilmente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. Tale valutazione è stata rafforzata dal fatto che il ricorrente, in quanto guardia di confine, era soggetto a un obbligo accresciuto di comportamento impeccabile sia durante il servizio sia nel tempo libero (art. 37 vLPers, art. 38 vLPers, art. 39 vLPers). Inoltre, il ricorrente era già stato oggetto di un avvertimento scritto il 11 febbraio 2016 per uso privato della posta elettronica professionale e violazione del codice di comportamento dell’Amministrazione federale delle dogane (art. 20 LPers, art. 25 cpv. 2 LPers, art. 34 cpv. 2 LPers, art. 36 cpv. 1 LPers). La successiva condanna penale per contravvenzione alla legge federale sulle armi, emessa con decreto di accusa dell’11 gennaio 2017, ha ulteriormente confermato la gravità del comportamento. Il Tribunale ha altresì ritenuto che la disdetta immediata fosse proporzionata e l’unica misura adeguata, poiché la prosecuzione del rapporto di lavoro non era più sostenibile dopo tali fatti (art. 10 cpv. 4 LPers, art. 25 LPers). Non sono state prelevate spese né assegnate ripetibili ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 LPers e dell’art. 7 cpv. 3 TS-TAF. La decisione è notevole perché chiarisce che il semplice impugnare un’arma da fuoco in contesti non giustificati, anche senza intento aggressivo, può costituire un motivo grave per la disdetta immediata di un rappresentante delle forze dell’ordine, data la sua funzione istituzionale e l’obbligo di preservare la fiducia dei cittadini nell’amministrazione pubblica.

Regesto

Risoluzione dei rapporti di lavoro

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.