Justizze.

La banca dati giuridica svizzera con IA.

Justizze. Art. 71 LTF

Tribunale federale

Ricorso contro verbale pignoramento divenuto privo d'oggetto dopo annullamento: stralcio dai ruoli e indennità ripetibili a carico Stato cantonale (art. 38 cpv. 3 LEF, art. 68 cpv. 1 LTF)

Data
05.03.2026
Numero d'incarto
5A_740/2025
Corte
II. Zivilrechtliche Abteilung

Norme determinanti

Art. 71 LTF Art. 72 PC

Riassunto

A.________ SA ha proposto ricorso in materia civile contro la sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino relativa al verbale di pignoramento emesso nei confronti di B.________. Successivamente all'introduzione del ricorso, l'Ufficio di esecuzione ha annullato il verbale di pignoramento retrocedendo la procedura alla domanda di continuazione per emissione di comminatoria di fallimento, poiché il debitore era soggetto a procedura fallimentare al momento della richiesta di continuazione. Le parti sono state invitate a prendere posizione sulla sopravvenuta mancanza di oggetto del ricorso e sulla ripartizione delle spese giudiziarie e dei ripetibili federali.

Il Tribunale federale ha dichiarato la causa priva d'oggetto e ne ha disposto lo stralcio dai ruoli, poiché l'annullamento del verbale di pignoramento del 28 marzo 2025 da parte dell'Ufficio di esecuzione ha eliminato l'oggetto del ricorso pendente. La ricorrente aveva sostenuto di mantenere un interesse virtuale alla decisione, dato che la questione avrebbe potuto ripresentarsi nella futura procedura fallimentare ai sensi dell'art. 197 segg. LEF qualora il credito verso la moglie non fosse stato inventariato; tuttavia il giudice unico ha ritenuto che tale circostanza non soddisfi i presupposti giurisprudenziali per un interesse virtuale.

In merito alle spese, il Tribunale ha applicato l'art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC, stabilendo che quando una lite diviene priva d'oggetto le spese vanno attribuite in funzione dell'esito presumibile o, se questo non è evidente, secondo criteri procedurali generali che imputano le spese alla parte che ha provocato la perdita di oggetto. Nel caso concreto, la nullità della procedura di pignoramento era imputabile all'Ufficio di esecuzione, cui spettava la scelta corretta della via esecutiva ai sensi dell'art. 38 cpv. 3 LEF. Di conseguenza, lo Stato del Cantone Ticino è stato condannato a versare alla ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili federali ex art. 68 cpv. 1 LTF, mentre non sono state prelevate spese giudiziarie ai sensi dell'art. 66 cpv. 4 LTF e non sono stati attribuiti ripetibili all'escusso, che non era stato invitato a presentare risposta.

La decisione è rilevante perché chiarisce che l'annullamento di un atto esecutivo per violazione delle norme sulla via esecutiva comporta la perdita di oggetto del ricorso federale anche quando la questione sottostante potrebbe riproporsi in altra sede, e conferma che le spese di un procedimento divenuto privo d'oggetto per errore dell'autorità esecutiva gravano sullo Stato cantonale con obbligo di indennizzo dei ripetibili alla parte ricorrente.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

Sentenze correlate