Justizze.

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Justizze. Art. 173 CC

Tribunale federale

Coniuge chiede calcolo del contributo alimentare retroattivo tenendo conto dei pagamenti già effettuati: Tribunale d'appello lo dichiara irricevibile per errore di qualificazione, annullamento e rinvio (art. 173 cpv. 3 CC e art. 176 cpv. 1 n. 1 CC)

Data
15.05.2019
Numero d'incarto
5A_595/2018
Corte
II. Zivilrechtliche Abteilung
Esito
Rinvio

Norme determinanti

Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 99 LTF Art. 106 LTF Art. 173 CC Art. 176 CC Art. 59 CPC Art. 90 CPC Art. 271 CPC

Riassunto

Un coniuge ha chiesto al Pretore di fissare i contributi alimentari retroattivi per sé e per i figli a partire dal 1° giugno 2013, tenendo conto dei pagamenti già effettuati. Il Pretore ha stabilito sia il contributo lordo sia l’importo netto da versare. In appello, il ricorrente ha chiesto, tra l’altro, la determinazione del credito alimentare netto (conclusione n. 3) e la restituzione di somme versate in eccesso (conclusione n. 4). Il Tribunale d’appello ha ridotto il contributo alla moglie ma ha dichiarato irricevibile la conclusione n. 3 per carenza di competenza, ritenendola identica alla richiesta di restituzione. Il ricorrente ha quindi ricorso al Tribunale federale contro questa parte della sentenza.

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e ha annullato le parti della sentenza cantonale che riguardavano la conclusione di appello n. 3 e la ripartizione delle spese, rinviando la causa al Tribunale d’appello per nuovo giudizio. Il Tribunale federale ha ritenuto che il Tribunale d’appello abbia commesso un arbitrio dichiarando irricevibile la conclusione n. 3, poiché questa richiedeva semplicemente la determinazione del credito alimentare netto tenendo conto dei pagamenti già effettuati, una questione rientrante nella competenza del giudice delle misure a protezione dell’unione coniugale ai sensi degli artt. 173 cpv. 3 CC e 176 cpv. 1 n. 1 CC. Al contrario, la conclusione n. 4, relativa alla restituzione di somme versate in eccesso, costituiva una pretesa creditoria indipendente, non soggetta alla stessa competenza, ma il ricorrente aveva esplicitamente rinunciato a farla valere dinanzi al Tribunale federale. Il Tribunale d’appello aveva pertanto erroneamente sovrapposto due fattispecie distinte, violando il divieto di arbitrio di cui all’art. 9 Cost. e gli artt. 106 cpv. 2 e 107 cpv. 2 LTF. Le spese giudiziarie e le ripetibili sono state poste a carico dell’opponente ai sensi degli artt. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF. La decisione chiarisce che il giudice delle misure provvisionali deve calcolare il credito netto, non solo quello lordo, e che la mancata considerazione dei pagamenti già effettuati rende la decisione arbitraria.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.