Opere abusive su terreno comunale: inutile domanda in sanatoria senza consenso proprietario, ripristino immediato (art. 89 cpv. 3 LPTC)
- Data
- 04.01.2016
- Numero d'incarto
- 1C_593/2014
- Corte
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Esito
- Accolto
Norme determinanti
Riassunto
Il Comune di Santa Maria in Calanca ricorre contro la sentenza del Tribunale amministrativo grigionese che aveva parzialmente accolto il gravame della Comunione ereditaria fu A.A.________ riguardante un fermo lavori e un ordine di ripristino per opere esterne eseguite senza permesso al di fuori della zona edificabile. La controversia verte sulla legittimità dell'ordine di ripristino emesso dal Comune prima dell'esaurimento di una procedura di sanatoria e sulla ripartizione delle spese processuali cantonali. Le opere contestate includono muri di sostegno e sistemazioni del terreno sia sul fondo privato della comunione ereditaria sia su un terreno comunale riservato alla viabilità pubblica.
Il Tribunale federale accoglie il ricorso del Comune e annulla integralmente la sentenza impugnata, ritenendo prematuro e infondato l'annullamento parziale dell'ordine di ripristino disposto dalla corte cantonale.
Per quanto concerne le opere realizzate sul terreno comunale yyy, il Tribunale rileva che la Comunione ereditaria, non essendo proprietaria del fondo, non possiede la legittimazione attiva per presentare una domanda di costruzione in sanatoria ai sensi dell'art. 89 cpv. 3 LPTC. Poiché il Comune, in qualità di proprietario, si oppone risolutamente alla legalizzazione delle opere, risulta superfluo attendere l'esito di una procedura di sanatoria che sarebbe palesemente irricevibile. Di conseguenza, l'ordine di ripristino relativo al fondo pubblico era pienamente giustificato e non necessitava di ulteriori accertamenti preventivi.
Relativamente alle opere sul fondo privato xxx, il Tribunale constata che la Comunione ereditaria ha presentato la domanda in sanatoria solo il 30 maggio 2014, oltre due mesi dopo la scadenza del termine perentorio di 60 giorni fissato dal decreto di fermo lavori notificato il 14 febbraio 2014. L'interessata, assistita da legale, non ha richiesto alcuna proroga né ha ottenuto l'effetto sospensivo del ricorso presentato il 18 marzo 2014. Ai sensi dell'art. 94 cpv. 3 LPTC, il mancato adempimento degli incombenti entro il termine stabilito rende lecito procedere all'esecuzione forzata delle misure di ripristino senza ulteriore udienza. Il ritardo nella produzione della documentazione tecnica non giustifica la mancata osservanza del termine, rendendo l'ordine di ripristino immediatamente applicabile.
In merito alle spese, il Tribunale federale pone i costi giudiziari di CHF 2'000 a carico della Comunione ereditaria quale parte soccombente ex art. 66 cpv. 1 LTF. Non vengono attribuiti ripetibili al Comune ricorrente, avendo agito nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali ai sensi dell'art. 68 cpv. 3 LTF. La questione della ripartizione delle spese e dei ripetibili della sede cantonale viene rinviata al Tribunale amministrativo per nuova decisione, stante l'annullamento della sentenza precedente.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.