Proprietario costruisce muro di protezione contro le inondazioni fuori dalla zona edificabile: nullità parziale della licenza edilizia e annullamento della sentenza cantonale per violazione dell'art. 24 LPT
- Data
- 03.01.2017
- Numero d'incarto
- 1C 295/2016
- Esito
- Rinvio
Norme determinanti
Riassunto
Un proprietario ha costruito un muro di protezione contro le inondazioni e un terrapieno fuori dalla zona edificabile, senza autorizzazione. Ha presentato una domanda di costruzione a posteriori, che è stata respinta dal Comune, il quale ha però tollerato le opere e inflitto una multa di 10'000 franchi. Il proprietario ha impugnato la decisione comunale davanti al Tribunale amministrativo cantonale, che ha confermato sia il diniego dell'autorizzazione eccezionale sia l'ammontare della multa. Il proprietario ha quindi ricorso al Tribunale federale, contestando la valutazione dell'ubicazione vincolata, la mancata analisi dei presupposti per la tolleranza dello stato illegale e la competenza del Comune a rilasciare la licenza edilizia per opere fuori dalla zona edificabile.
Il Tribunale federale ha annullato la sentenza del Tribunale amministrativo cantonale e rinviato la causa per una nuova decisione, poiché la Corte cantonale ha violato l'art. 24 LPT non effettuando una valutazione puntuale degli interessi in causa per accertare l'ubicazione vincolata relativa del muro di protezione, nonostante l'Assicurazione fabbricati dei Grigioni avesse ritenuto più adeguata quella soluzione tecnica e il Comune stesso l'avesse giudicata più idonea paesaggisticamente. Inoltre, la Corte cantonale ha omesso di esaminare i presupposti per la tolleranza dello stato illegale previsti dall'art. 94 cpv. 4 LPTC, trascurando che la procedura riguardava anche la formazione di un terrapieno e non solo il muro, e non ha verificato se la demolizione fosse sproporzionata, se vi fosse buona fede o se importanti interessi pubblici ostassero al mantenimento dello stato di fatto. Infine, la licenza edilizia del 10 ottobre 2012 è stata dichiarata nulla nella parte che autorizza il muro fuori dalla zona edificabile, perché il Comune non aveva ottenuto il necessario permesso EFZ dall'autorità cantonale, come richiesto dall'art. 25 cpv. 2 LPT e dagli artt. 87 cpv. 1, 3 e 4 LPTC, rendendo tale autorizzazione nulla ai sensi della giurisprudenza costante. Il Comune deve versare al ricorrente un'indennità di 2'000 franchi a titolo di spese ripetibili. La decisione è notevole perché chiarisce che la valutazione dell'ubicazione vincolata relativa richiede un'analisi concreta e puntuale degli interessi locali e tecnici, e che la tolleranza di opere illegali fuori dalla zona edificabile non può essere decisa senza un esame rigoroso dei criteri di proporzionalità, buona fede e interesse pubblico.
Regesto
domanda di costruzione a posteriori e multa edilizia | Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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