Tribunale amministrativo federale
Cittadino iracheno respinto in asilo chiede permesso di dimora per grave caso di rigore: integrazione professionale e sociale non eccezionale, possibilità di reintegro nel Kurdistan iracheno confermata, richiesta respinta (Art. 14 cpv. 2 LAsi)
- Data
- 03.07.2017
- Numero d'incarto
- F-3783/2016
- Corte
- Abteilung V (Asylrecht)
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 14 LAsi Art. 106 LAsi Art. 30 LStr Art. 33 OAsi Art. 13 OLS
Riassunto
Un cittadino iracheno, entrato in Svizzera nel 2008 con domanda d'asilo respinta nel 2011, ha chiesto il rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'articolo 14 capoverso 2 della Legge sugli stranieri e l'asilo (LAsi), invocando un grave caso di rigore personale fondato sul suo grado di integrazione. Il Cantone Ticino aveva preavvisato favorevolmente, ma la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha negato l'approvazione. Il ricorrente ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, contestando la valutazione della SEM circa la sua integrazione professionale, sociale e familiare, nonché le difficoltà concrete di reinserimento in Iraq.
Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso. Ha riconosciuto che il ricorrente soddisfaceva le condizioni temporali (soggiorno in Svizzera da oltre cinque anni dalla domanda d'asilo) e di trasparenza del luogo di residenza previste dall'articolo 14 capoverso 2 lettere a e b della LAsi. Tuttavia, ha ritenuto che non sussistesse un grave caso di rigore personale ai sensi della lettera c dello stesso articolo, in relazione con l'articolo 31 dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA). L'integrazione professionale, pur caratterizzata da un impiego stabile come aiuto-giardiniere dal novembre 2011 con un salario mensile di fr. 3'700.–, non presentava un carattere eccezionale né un'evoluzione professionale tale da giustificare il permesso, poiché le competenze acquisite non erano ritenute inutilizzabili in patria e potevano anzi facilitarne il reinserimento. L'integrazione sociale, sebbene documentata da buone conoscenze linguistiche, amicizie, appartenenza a un'associazione culturale e una relazione sentimentale con una cittadina svizzera, è stata giudicata normale e non sufficiente di per sé a configurare un caso di rigore, in linea con la giurisprudenza consolidata. Il comportamento corretto e il buono stato di salute non hanno costituito elementi eccezionali. La situazione familiare, essendo il ricorrente celibe e senza figli, non ha offerto ostacoli al rientro. Infine, il Tribunale ha confermato che la possibilità di reintegrazione nella provincia di origine nel Kurdistan iracheno era ragionevolmente esigibile, poiché non sussisteva una situazione di violenza generalizzata e l'esecuzione dell'allontanamento era già stata ritenuta esigibile nel 2011. Le difficoltà di reinserimento invocate erano state giudicate generali e non specifiche alla situazione personale del ricorrente, e quindi insufficienti ai fini dell'articolo 14 capoverso 2 LAsi.
Le spese processuali di fr. 800.– sono state poste a carico del ricorrente, in applicazione degli articoli 63 capoverso 1 e 5 della Legge sulla procedura amministrativa (PA) e dell'articolo 3 lettera b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF).
La decisione è nota per la sua rigorosa applicazione del principio di restrizione nell'interpretazione dell'articolo 14 capoverso 2 LAsi, ribadendo che la semplice durata del soggiorno, l'integrazione sociale e professionale 'normale' e le difficoltà generali di reinserimento non bastano a configurare un grave caso di rigore, che richiede invece circostanze eccezionali e specifiche alla persona interessata.
Regesto
Persone soggette al diritto in materia di asilo
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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